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Comune di Cascia NTA PRG –PO
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INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ...........................................................................................................................................3
CAPO I – NORME GENERALI .....................................................................................................................................................3 ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..........................................................................................................................................3 ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME ........................................................................................................................3 ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI ...................................................................................................................................................4 ART. 4 - CONTENUTI E FINALITA’ ....................................................................................................................................................4 ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI ...........................................................................................................................................5
CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI .................................................................................................................6 ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI ............................................................................6
CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI .................................................................................................................7 ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI ...........................................................................................7 ART. 8 - INDICI URBANISTICI ..........................................................................................................................................................8 ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE ...........................................................................................................................8 ART. 10 - PARAMETRI ECOLOGICI...................................................................................................................................................8
CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI ..............................................................................................................................................9 ART. 11 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI E PREMIALITA' ..................................................................................9 ART. 12 – PEREQUAZIONE .............................................................................................................................................................9 ART. 13 – PREMIALITA’ ................................................................................................................................................................11 ART. 14 – COMPENSAZIONE ........................................................................................................................................................11
TITOLO II – DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DEI CENTRI EDIFICATI ................................................................................. 12
CAPO I – INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE RIVESTONO VALORE STORICO E PAESAGGISTICO ...................................................12 ART. 15 - CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................12 ART. 16 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................12 ART. 17 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO .............................................................................................................12 ART. 18 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE A ..............................................................................................13 ART. 19 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE A ............................................................................................................13
CAPO II – INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI ...............................................................................13 ART. 20 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................13 ART. 21 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................14 ART. 22 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................14 ART. 23 - DISCIPLINA DELLE ZONE B – NORME GENERALI. ...........................................................................................................15 ART. 24 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE B ..............................................................................................16 ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE B ............................................................................................................17
CAPO III – NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ...................................................................................17 ART. 26 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................17 ART. 27 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................18 ART. 28 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................18 ART. 29 - DISCIPLINA DELLE ZONE CA ..........................................................................................................................................19 ART. 30 - DISCIPLINA DELLE ZONE CB ..........................................................................................................................................19 ART. 31 - DISCIPLINA DELLE ZONE CAPT .......................................................................................................................................21 ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE C ............................................................................................................22
CAPO IV – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE ..................................................22 ART. 33 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................22 ART. 34 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................23 ART. 35 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................24 ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI ...................................................................................................................................24 ART. 37 - DISCIPLINA DELLE ZONE DART .......................................................................................................................................25 ART. 38 - DISCIPLINA DELLE ZONE DA E DA1 .................................................................................................................................26 ART. 39 - DISCIPLINA DELLE ZONE DH E DH1 .................................................................................................................................26 ART. 40 - DISCIPLINA DELLE ZONE DI1 .......................................................................................................................................... 27 ART. 41 - DISCIPLINA DELLE ZONE DE ........................................................................................................................................... 27 ART. 42 - DISCIPLINA DELLE ZONE DL ...........................................................................................................................................28
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ART. 43 - DISCIPLINA DELLE ZONE DM E DM1................................................................................................................................28 ART. 44 - DISCIPLINA DELLE ZONE DS ...........................................................................................................................................29
CAPO V – INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI .......................................................................................................29 ART. 45 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................29 ART. 46 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................30 ART. 47 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................31 ART. 48 - DISCIPLINA DELLE ZONE FA E FA1 ..................................................................................................................................31 ART. 49 - DISCIPLINA DELLE ZONE FPC E FPC1................................................................................................................................32 ART. 50 - DISCIPLINA DELLE ZONE FS E FS1 ...................................................................................................................................32 ART. 51 - DISCIPLINA DELLE ZONE FZ............................................................................................................................................32 ART. 52 - DISCIPLINA DELLE ZONE FP E FP1 ...................................................................................................................................32 ART. 53 - DISCIPLINA DELLE ZONE FR ...........................................................................................................................................33 ART. 54 - DISCIPLINA DELLE ZONE FT ...........................................................................................................................................33 ART. 55 - DISCIPLINA DELLE ZONE FVP E FVP1 ...............................................................................................................................34 ART. 56 - DISCIPLINA DELLE ZONE FVPRIV .....................................................................................................................................34 ART. 57 – ZONE DEL PARCO URBANO DEL FIUME CORNO – PU....................................................................................................35 ART. 58 – AREE PER LA SPIRITUALITA’ ..........................................................................................................................................35 ART. 59 – PERCORSO DELLA SPIRITUALITÀ...................................................................................................................................35
CAPO VI – AVIOSUPERFICIE ....................................................................................................................................................36 ART. 60 – CLASSIFICAZIONE .........................................................................................................................................................36 ART. 61 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI .........................................................................................................................36 ART. 62 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI ....................................................................................................................................36
TITOLO III - INFRASTRUTTURE ................................................................................................................................................. 37
ART. 63 - SISTEMA VIARIO CARRABILE E FASCE DI RISPETTO ....................................................................................................... 37 ART. 64 – RETE ESCURSIONISTICA COMUNALE ............................................................................................................................ 37 ART. 65 - STRUTTURA URBANA MINIMA ..................................................................................................................................... 37
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................................................ 38
ART. 66 - VALIDITÀ DELLE PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ................................................................................................................38 ART. 67 - AREE IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DI PRG .........................................................................................................39 ART. 68 - EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DI ZONA ...............................................................................................39 ART. 69 - VARIANTI CONSEGUENTI ALL’EMANAZIONE DI NUOVE NORME. .................................................................................39 ART. 70 - VALIDITÀ DELLA NORME ...............................................................................................................................................39 ART. 71 - MISURE DI SALVAGUARDIA ...........................................................................................................................................40
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – NORME GENERALI
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cascia è conforme alle disposizioni dettate dalla
Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico del territorio e materie correlate”, vigente al
momento della redazione dello stesso.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME
1. Le presenti norme costituiscono, assieme agli elaborati e grafici del PRG-PARTE
STRUTTURALE (PRG-PS) lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale di Cascia
specifica la PARTE STRTTURALE (PRG-PO) E disciplina le previsioni urbanistiche e le
trasformazioni nell’ambito delle macroaree. Sono strumento di programmazione e progettazione
dello sviluppo armonico delle trasformazioni, di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali,
naturali, paesaggistiche, storico culturali ed economiche presenti nel territorio; sono finalizzate a
garantire, inoltre, un ordinato sviluppo edilizio ed una elevata qualità della vita degli insediamenti.
2. Le presenti norme si esplicano in applicazione delle indicazioni, modalità, criteri e limiti
prescrittivi delle NTA del PRG Parte Strutturale le quali, in caso di contrasto, sono da intendersi
prevalenti.
3. Le presenti norme disciplinano, in conformità con il PRG Parte Strutturale e nel rispetto della
LR 1/2015 le previsioni per il governo del territorio e pertanto non si applicano:
A) Ai beni di interesse storico-architettonico, paesaggistico e ambientale e ambiti di tutela e di
vincolo, individuati in termini fondiari negli elaborati prescrittivi del PRG PS ed afferenti al
Titolo III delle NTA-PS ;
B) Ambiti sottoposti a norme idrauliche e idrogeologiche, individuati in termini fondiari negli
elaborati prescrittivi del PRG PS e afferenti all’Allegato 1 delle NTA-PS “norme geologiche-
idrauliche”;
C) Ambiti soggetti alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, elettromagnetico,
luminoso di cui al Capo III del Titolo V delle NTA-PS;
D) Alla Disciplina dello spazio rurale di cui al Titolo II delle NTA-PS ad esclusione delle aree
agricole potenzialmente trasformabili (art. 14 NTA-PS) che trovano la loro disciplina all’interno
delle NTA-PO;
4. Le presenti norme assorbono i contenuti di cui agli articoli 9 e 10 del Capo III, Titolo I delle NTA
PS in materia di Parametri urbanistico-edilizi, ecologici e relative definizioni.
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5. Esse hanno efficacia prevalente su altri regolamenti comunali in materia urbanistica ed
edilizia; sono comunque soggette ad eventuali modificazioni derivanti dall’emanazione di
normative sovraordinate di immediata applicazione.
Le stesse norme sono invece subordinate:
- alle modificazioni che intervengono per approvazione di leggi e regolamenti nazionali e
regionali;
- all’approvazione di Piani di Settore di iniziativa comunale relativamente alle zone per servizi
ed attrezzature generali;
- all’approvazione di progetti di opere pubbliche in variante al PRG nel rispetto della normativa
vigente.
6. Le presenti norme integrano le tavole grafiche del PRG-PO, ne determinano il contenuto e
disciplinano l’attuazione delle previsioni in esse contenute
7. Il PRG Parte Operativa ha valore di programma pluriennale di attuazione ai sensi dell’art. 13
della Legge 28 gennaio 1977 n.10 e successive modificazioni e integrazioni, in coordinamento
con il piano triennale dei lavori pubblici.
ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI
1. La Sezione Operativa del PRG si compone dei seguenti elaborati:
• RELAZIONE ILLUSTRATIVA
• NORME ATTUATIVE DEL PIANO REGOLATORE PARTE OPERATIVA
• ELABORATI CARTOGRAFICI IN SCALA 1:2.000 “INDIVIDUAZIONE MACROAREE
URBANE E NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE”
ART. 4 - CONTENUTI E FINALITA’
1. Il PRG Parte Operativa del Piano:
a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli insediamenti esistenti, per i
quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell’articolo 21,
comma 2, lettera c) della L.R. 1/2015, detta norme di conservazione, trasformazione, uso e
relative modalità d’attuazione;
b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree
produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate a insediamenti a
rischio di incidente rilevante;
c) individua e disciplina le infrastrutture per la mobilità, inclusa la rete escursionistica, non
ricomprese nella parte strutturale, nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo VI, Capo III della
L.R. 1/2015 nonché le aree per servizi e i parchi urbani e territoriali;
d) individua e disciplina, all’interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come
zona agricola, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) della L.R. 1/2015, gli ambiti per
nuovi insediamenti. L’estensione e capacità insediativa dei nuovi insediamenti è
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programmata nel tempo valutandone la fattibilità in relazione alle reti tecnologiche, alle
infrastrutture della mobilità e alle compatibilità paesaggistiche e ambientali. Il PRG, parte
operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella
orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze insediative, gli indici di
utilizzazione anche ai fini della perequazione di cui al Capo V, le dotazioni territoriali e
funzionali minime, le possibili destinazioni d’uso e le altezze massime;
e) individua, applicando le linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale
164/2010, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel
loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire
l’efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana;
f) definisce gli adempimenti previsti al Titolo IV della L.R. 1/2015.
g) disciplina le trasformazioni edilizie nel rispetto dei criteri, limiti e indirizzi del PRG Parte
Strutturale e definisce parametri urbanistico-edilizi ed ecologici, di destinazione d’uso di
zona, le modalità attuative di perequazione e compensazione delle stesse previsioni;
h) definisce la quantità edificatoria mediante l’applicazione dell’indice di utilizzazione,
eventualmente differenziato per parti di ambito o di situazioni insediative, che non si
trovano in analoghe condizioni;
i) stabilisce, ai sensi dell’art. 40 comma 2 lettera c), per le premialità e le compensazioni, il
rapporto percentuale di incremento, non superiore al cento per cento, delle quantità
edificatorie assegnate per i nuovi insediamenti, nonché l’incremento, non superiore a tre
volte della SUC esistente, per le aree di recupero valutando per le stesse aree eventuali
cambiamenti di destinazione d’uso;
j) può prevedere, negli ambiti di trasformazione e in sede di piani attuativi o programmi
urbanistici, impegni aggiuntivi di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R. 1/2015, sulla base di
un criterio di proporzionalità tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti dai privati,
comprendenti anche opere esterne all’ambito stesso, comunque funzionali all’attuazione
delle previsioni del PRG;
k) disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all’articolo 38, comma 2 e
all’articolo 39 della L.R. 1/2015, tramite le premialità e le compensazioni, evidenziando la
possibilità di utilizzare le quantità edificatorie attribuite in loco ovvero a distanza.
l) definisce le scelte relative al sistema della viabilità, dei parcheggi e dell’organizzazione
delle dotazioni di spazi pubblici.
m) per le previsioni di nuove infrastrutture stradali, in parte identificate, nel PRG PS da corridoi
di salvaguardia proporzionati all’interesse dell’infrastruttura, la Parte Operativa del PRG
individua ulteriori tracciati da intendersi non vincolanti e la cui definizione in termini fondiari
è demandata al progetto definitivo dell’infrastruttura medesima.
ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI
1. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le
relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della
proprietà e degli altri diritti reali
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2. La specificazione dei contenuti e delle prescrizioni del PRG parte strutturale è effettuata
mediante la disciplina dettata dal PRG parte operativa. L'attuazione delle previsioni del PRG
avviene mediante:
• intervento diretto: intervento che non necessita di titolo abilitativo e quello per il quale è
richiesto il solo titolo abilitativo (Segnalazione certificata inizio attività – Permesso di costruire);
• intervento diretto condizionato: intervento diretto di cui al punto precedente subordinato alla
stipula di rapporti convenzionali;
• intervento indiretto: intervento la cui attuazione è subordinata alla formazione di Piani
Attuativi.
3. Gli ambiti di applicazione dei Piani di cui al comma 1 sono identificati in termini fondiari nelle
tavole grafiche di Piano come Comparti di Attuazione e sono disciplinati negli articoli relativi alle
singole zone di PRG e loro articolazioni.
4. Il PRG PO può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato entro i quali le previsioni del PRG
Parte strutturale si attuano tramite Programma urbanistico, con i contenuti, le finalità e le
modalità previste all’art. 72 della L.R. 1/2015.
5. I contenuti e gli indirizzi del PRG parte strutturale si attuano anche mediante piani di settore
per specifiche materie oggetto di approfondimenti particolari (Piano del verde e della forestazione
urbana, Piano del traffico, ecc.).
CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
1. Le dotazioni territoriali e funzionali, ai sensi del Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2,
come dimensionate nel PRG parte strutturale ed esplicitate nelle presenti norme attuative,
secondo un rapporto tra la superficie residenziale esistente e la popolazione attuale pari a 50
mq/ab., esse vengono quantificate come segue:
Dotazioni territoriali e funzionali al servizio degli insediamenti residenziali
Dotazioni previste (mq/ab)
A Istruzione – scuola materna e dell’obbligo
4
B Attrezzature di interesse comune
4
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7
C Spazi pubblici attrezzati a verde per il gioco e lo
sport e urbanizzazione
primaria
5
D Parcheggi e spazi per la raccolta differenziata e per
le fermate del trasporto
pubblico locale
5
Totale 18
Dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovra comunale
CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI
ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI
Dotazioni previste (mq/ab)
A Attrezzature per la salute e l’assistenza
25 mq/ab
(Come esplicitato in
Relazione illustrativa e
relativamente ai Bacini di
utenza del PRG PS)
B Verde pubblico in parchi urbani e territoriali
C Attrezzature per lo sport e le attività culturali
D Grandi infrastrutture per il parcheggio
E Infrastrutture tecnologiche
F Istruzione superiore
G Infrastrutture di protezione civile
H Aree finalizzate a tutelare e riqualificare il
patrimonio storico-
ambientale
Totale 25
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1.Il P.R.G. esplicita la propria disciplina attraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti
dal Regolamento comunale per l’attività edilizia e dalle relative norme vigenti in materia.
2. I parametri urbanistici ed ecologici trovano applicazione negli insediamenti prevalentemente
residenziali esistenti da trasformare e completare, nei nuovi insediamenti prevalentemente
residenziali, negli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di completamento e di nuovo
impianto, nelle zone produttive e in quelle per servizi privati e pubblici, così come specificato nel
PRG parte operativa.
ART. 8 – INDICI, GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE
1. Gli indici trovano la loro disciplina all’interno delle presenti nome attuative costituenti la Parte
Operativa del vigente PRG e, ove rinviabili, all’interno del Regolamento Comunale per l’Attività
Edilizia.
2. Le grandezze urbanistiche ed edilizie trovano la loro definizione nel Regolamento Regionale
18 febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio
2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate). Dove vengono definiti i criteri di
calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.
ART. 9 - FASCIA TRANSIZIONE BOSCHI.
1. Qualora il perimetro dell’ambito urbano coincida con il perimetro dell’area boscata, la fascia di
transizione all’interno dell’ambito medesimo, non potrà essere inferiore a m. 5,00. Detta misura
dovrà essere rispettata anche nel caso in cui l’area boscata sia ricompresa, sia pure
parzialmente, all’interno del perimetro dell’Ambito urbano.
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili esistenti sono ammessi purché la
ricostruzione avvenga fuori dalle fasce di transizione.
3. Gli interventi di sbancamento e/o gli interrati non sono consentiti nella fascia di transizione di
5,00 m sopra definita.
4. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 ml. dalle aree boscate, ai sensi
dell'art. 15 della L.R. 28/2001, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle
dell’Allegato 5 alla medesima norma.
ART. 10 - PARAMETRI ECOLOGICI
1. Ai fini della definizione dei parametri ecologici si fa riferimento Regolamento Regionale 18
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febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate).
CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI
ART. 11 - PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI E PREMIALITA'
1. Il PRG assume l’obiettivo di promuovere forme di perequazione, premialità e compensazione
tra i proprietari delle aree interessate da previsioni di trasformazione, ai fini del perseguimento di
un’equa distribuzione dei diritti edificatori.
2. Tutte le zone insediabili in cui si articola il PRG-PO di Cascia sono idonee a generare quantità
edificatorie per perequazione, premialità e compensazione, nel rispetto dei criteri e delle
procedure previste al Titolo II, Capo V della L.R. 1/2015 nel rispetto dei limiti previsti ai commi 2 e
3 dell’art. 36 della medesima norma. Laddove tale istituto non possa essere applicato a causa
della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme
di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati
mediante il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori
immobiliari e sulla base delle modalità fissate dal PRG Parte operativa.
3. Le premialità e le compensazioni conseguenti all’applicazione della presente norma, in termini
di aree e di quantità edificatorie, possono incrementare le previsioni del PRG di non oltre il trenta
per cento delle previsioni attuali fatto salvo quanto consentito dall’art. 95 c. 3 L.R. 1/2015.
4. Le quantità edificatorie attribuite attraverso l'applicazione degli strumenti di cui sopra sono
iscritte nel “Registro delle quantità edificatorie” per quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2015.
I valori delle compensazioni e delle premialità vengono definiti sulla base di perizie tecnico -
estimative e sono deliberate dal Comune nel rispetto di quanto disposto dall’art. 46 L.R. 1/2015.
ART. 12 – PEREQUAZIONE
1. La perequazione consiste nell’insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione mediante
attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un’equa distribuzione dei
costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al Comune le aree per dotazioni
territoriali e funzionali ed infrastrutture senza ricorso all’esproprio.
2. La perequazione si applica negli ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali e alla
realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, nel rispetto dei limiti previsti ai commi 2 e 3
dell’art. 36 L.R. 1/2015.
L’individuazione delle aree è finalizzata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale
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sociale e attrezzature collettive;
3. La capacità edificatoria riconoscibile si articola in due componenti: l’indice perequativo e
l’indice pubblico.
- L’indice perequativo genera diritti edificatori destinati al libero mercato e, in parte, all’edilizia
sociale di iniziativa privata.
- L’indice pubblico genera diritti edificatori riservati all’Amministrazione comunale per la
promozione di interventi di edilizia residenziale sociale e per attrezzature collettive. L’indice
pubblico sarà rapportato alla quantità di superficie interessata dalla perequazione urbanistica.
4. Allo scopo di perseguire gli incrementi premiali la progettazione dovrà prevedere la seguente
ripartizione:
- un’area privata, articolata in una porzione destinata alla concentrazione della capacità
edificatoria riconosciuta dal PRG PO e una porzione permeabile o di verde pubblico per garantire
la qualità ecologico-ambientale dei nuovi interventi;
- un’area destinata alle dotazioni territoriali, comprensiva della quota dovuta per legge come
standard urbanistico, i suoli costituenti la quale vengono ceduti all’Amministrazione comunale a
titolo gratuito. Essa comprende anche i suoli destinati a interventi di edilizia residenziale sociale
5. L’indice territoriale perequato minimo può essere incrementato:
a) per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 20% della
superficie territoriale e fino al 30% mq/mq 0,01 per ogni punto percentuale di incremento;
b)per la cessione gratuita di aree all’Amministrazione Comunale maggiore del 30% della
superficie territoriale mq 0,02/mq fino ad un indice massimo di mq 0,40;
c) per la qualità architettonica e paesaggistica della soluzione proposta fino a mq 0,05/mq;
d) per la integrazione infrastrutturale con il contesto urbano fino a mq 0,03/mq;
e) per l’adozione di provvedimenti eco-sostenibili (ulteriori rispetto a quelli dovuti per legge) in
materia di consumo di suolo, risparmio energetico, risparmio idrico, materiali utilizzati, fino a mq
0,03/mq;
f) per l’accoglimento di diritti edificatori remoti e/o di terzi nell’ambito della proposta, fino a mq
0,03 mq;
6. I diritti edificatori riconosciuti con l’indice perequativo a un’area possono essere oggetto di
trasferimento in altra area, qualora l’Amministrazione intenda acquisire la prima come dotazione
territoriale.
Alle aree che ricevono i diritti edificatori composti dall’indice perequativo e dall’indice pubblico è
riconosciuto anche un incremento dovuto da componenti di carattere premiale, perseguendo gli
obiettivi di cui al comma 2 art. 38 L.R. 1/2015.
Anche i diritti edificatori derivanti dall’indice pubblico, finalizzati alla realizzazione di edilizia
residenziale sociale pubblica, possono essere oggetto di trasferimento allo scopo di garantire le
condizioni di sostenibilità tecnica, economica e gestionale degli interventi.
7. La contribuzione alle dotazioni territoriali potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione
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di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana (perequazione
integrata).
ART. 13 – PREMIALITA’
1. La premialità consiste nell’attribuzione da parte del comune a soggetti attuatori di
trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di
base, a fronte di impegni aggiuntivi volti a migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale,
rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità è attribuita anche per il
trasferimento di edificabilità assegnata alle aree che l’Amministrazione intende acquisire, la
realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e può prevedere anche modifiche delle
destinazioni d’uso, nonché trasferimenti o permute di aree. La concessione degli incrementi
premiali non è dovuta nel caso che le citate procedure generino oneri a carico del Comune.
2. Per gli impegni ricadenti in ambiti di nuova costruzione la percentuale massima di quantità
edificatoria in incremento è stabilita nella misura massima del 50% della SUC di progetto mentre
per quelli ricadenti su patrimonio esistente è stabilita nella misura massima del 100% della SUC
esistente. La determinazione dell’incremento avviene con le modalità stabilite dall’art. 40 comma
2 lettera d) della L.R. 1/2015. Rientra nell’ambito del presente articolo quanto elencato all’art. 38
comma 2 della L.R. 1/2015.
3. Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbana, come la cessione a carico dei
richiedenti di spazi già utilizzati o da destinare ad uso pubblico, ricadenti nelle aree oggetto di
trasformazione, l’amministrazione attribuisce incrementi premiali fino ad un massimo del 30%
della Suc esistente o di progetto per ogni proprietà interessata, nel rispetto dei parametri edilizi di
zona e dei vincoli di carattere sovraordinato eventualmente presenti.
La determinazione dell’incremento avviene con le modalità stabilite dall’art. 40 comma 2 lettera
d) della L.R. 1/2015.
4. La concessione degli incrementi premiali di cui sopra andrà regolata attraverso una
convenzione o atto obbligo tra Comune e soggetti attuatori, anche con eventuale presentazione
da parte di questi ultimi di idonee garanzie finanziarie.
ART. 14 – COMPENSAZIONE
1. La compensazione consiste nell’attribuzione da parte del Comune di quantità edificatorie a
proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non
imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti
ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità,
previste dal PRG. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione quelle previste dal
comma 2 dell’art. 39 della L.R. 1/2015.
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TITOLO II – DISCIPLINA OPERATIVA DEGLI AMBITI DEI CENTRI EDIFICATI
CAPO I – INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE RIVESTONO VALORE STORICO E PAESAGGISTICO
ART. 15 - CLASSIFICAZIONE
1. Le zone classificate come ambiti esistenti con valore storico nel PRG Parte Strutturale sono
identificate nella Parte Operativa con acronimo A, individuate in termini fondiari, e sono
articolate secondo le seguenti modalità:
- Aa “zone di rilevante valore storico e culturale” individuati in Cascia, Avendita, Roccaporena
e San Giorgio;
- Ab “zone di rilevante valore paesaggistico” individuati in Buda, Fogliano, Logna, Maltignano,
Onelli, Castel San Giovanni e Sant’Anatolia;
- Ac “zone a valore storico e paesaggistico da sottoporre a recupero edilizio ed urbanistico”
coincidenti con gli antichi abitati di Cerasola, Piandoli, Civita, Collegiacone, Chiavano e
Madonna della Neve a Castel Santa Maria, abbandonati a seguito di eventi sismici;
2. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni d’uso:
- residenza;
- attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, magazzini e
depositi;
- uffici pubblici e privati e attività a carattere socio-sanitarie;
- botteghe artigianali compatibili con la residenza;
- attività ricreative, culturali e per lo spettacolo.
ART. 16 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Nelle zone A così come classificate gli interventi eseguibili sono quelli disciplinati nel Titolo III
Capo II della L.R. 1/2015 in materia di centri storici, nel rispetto della DGR 851/2015 e del
regolamento comunale per l’attività edilizia.
ART. 17 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
1. Al fine di garantire l’unitarietà e la coerenza formale degli interventi sull’edificato storico, o parti
di esso, l’Amministrazione Comunale individua, in qualsiasi momento, gli ambiti da sottoporre ad
azioni di riqualificazione ove devono essere predisposti studi ed approfondimenti per definire un
coordinato quadro operativo degli interventi (Piani attuativi e/o A.R.P. e/o P.U.C.).
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2. Con la formazione degli strumenti di cui sopra l’Amministrazione Comunale potrà prevedere
una diversa articolazione dei volumi esistenti perseguendo sempre il criterio conservativo e di
valorizzazione delle preesistenze storico-architettoniche e paesistico-ambientali.
ART. 18 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE A 1. Nelle zone A secondo quanto disposto all’art. 7 e 39 delle NTA parte strutturale dovranno
essere rispettati i parametri urbanistici contenuti nel R.R. 2/2015:
2. Nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione del centro e dei nuclei storici, o di
parte di essi dovrà essere rispettato un indice di permeabilità (Ip) almeno uguale all’esistente.
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportassero l’abbattimento di
alberature, è fatto obbligo reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli
abbattuti. Le alberature necessarie dovranno essere collocate, a cura e spese del proprietario/i
dell’immobile/i interessato/i dagli interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di
pertinenza, in caso contrario esse saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle
aree pubbliche individuate dal Piano.
ART. 19 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE A
1. Ogni progetto riguardante un’area pubblica dovrà prendere in considerazione gli aspetti relativi
al verde unitamente a quelli dell’arredo. Ogni opera pubblica dovrà essere pertanto corredata da
un progetto unitario che garantisca la qualità dell’intervento anche sugli spazi aperti.
2. Nell’ambito delle zone A gli spazi di pertinenza delle residenze private e pubbliche è
obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle
destinazioni d’uso. Le specie arboree presenti in detti spazi sono considerate specie protette e
vietato il loro abbattimento senza la dovuta autorizzazione.
E’ vietata la piantumazione di specie alloctone. E’ altresì ammessa la piantumazione di cespugli
fiorescenti o sempreverdi di origine autoctona;
3. Le pertinenze ammesse sono disciplinate dall’art. 17 comma 5 del R.R. 2/2015, nel rispetto
delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia.
CAPO II – INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI ART. 20 – CLASSIFICAZIONE
1. Le zone classificate come insediamenti prevalentemente residenziali nel PRG Parte Strutturale
sono identificate nella Parte Operativa con acronimo B, individuate in termini fondiari, e sono
Comune di Cascia NTA PRG –PO
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articolate secondo le seguenti modalità:
- Ba “zone di completamento”: che individuano gli insediamenti prevalentemente residenziali
esistenti consolidati da conservare, da sottoporre ad interventi di manutenzione e
completamento.
- Bb ”zone di consolidamento”: che individuano gli insediamenti costituiti da edifici d’epoca
recente e da edifici e elementi autentici da sottoporre ad interventi di ristrutturazione edilizia
mirati al recupero, al mantenimento ed all’adeguamento del patrimonio edilizio esistente nel
rispetto dei caratteri originari dei singoli manufatti ed in particolare del relativo contesto
architettonico-ambientale;
- Bc “zone di completamento a bassa densità”: che individuano gli insediamenti di
edificazione recente e sostanzialmente compiuti a carattere estensivo, da sottoporre ad
interventi di completamento edilizio. Tali zone sono identificate con l’ulteriore acronimo
“Siras”, “Campo di Cuore”, Campo di Mare”, “Iacone”, “Peep”, “Paccione” e “La Reggia” per
Cascia capoluogo e le Località di Civita e Chiavano e Castel S.Maria.
2. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni d’uso:
- residenza e relative pertinenze;
- attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, magazzini e
depositi;
- uffici pubblici e privati e attività a carattere socio-sanitarie, servizi di quartiere, autorimesse;
- botteghe artigianali compatibili con la residenza;
- attività ricreative, culturali, sportive e per lo spettacolo.
ART. 21 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Sono eseguibili, nelle zone Ba e Bc, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale
per l’attività edilizia, tutte le tipologie di intervento. L’eventuale SUC esistente in dette zone, se
conservata, va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice.
2. Sono eseguibili, nelle zone Bb, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per
l’attività edilizia, tutte le tipologie di intervento tenuto conto delle caratteristiche morfologiche
dell’articolazione originaria e del contesto storico-architettonico di appartenenza. L’eventuale
SUC esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta
dall’indice.
ART. 22 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI
1. In tutte le zone B è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle
aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità
attuative dirette. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti per la
realizzazione sia di nuove costruzioni, che di recinzioni, nonché indicare le specie arboree da
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impiantare anche su proprietà private.
2. Per l’attuazione di tutte le zone B i proprietari dovranno disporre progetti comprensivi degli
interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito tendenti alla riqualificazione della città
costruita. Il progetto dovrà tenere conto degli elementi contestuali con i quali l’intervento dovrà
relazionarsi, quali strade, spazi e percorsi pedonali al fine di migliorare l’infrastrutturazione del
contesto, gli elementi di arredo urbano e gli spazi tecnologici. Eventuali aree già d’uso pubblico,
ma ricadenti sul fondo da attuare, partecipano alla determinazione dell’indice di edificazione ma
dovranno essere cedute e sistemate da parte della ditta attuatrice dell’intervento concorrendo alla
finalità di cui all’art. 13 commi 2 e 3 .
4. In tutte le zone B l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica (nuova
costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di piano
attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di adeguati
studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010) in
attuazione dell’Allegato 1 alla NTA PS del Comune di Cascia.
ART. 23 - DISCIPLINA DELLE ZONE B – NORME GENERALI.
1. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al
presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 1/2015 in base a quanto
previsto dagli artt. 6 e 37 delle NTA PS.
2. Nelle zone B, mediante permesso di costruire e’ consentita la realizzazione di parcheggi ed
autorimesse d’uso collettivo da collocare preferibilmente all’interno delle aree di pertinenza dei
fabbricati. Le autorimesse collettive potranno altresì essere realizzate nel sottosuolo degli spazi
destinati a parcheggi ed a verde pubblico attrezzato di pertinenza degli stessi insediamenti,
mediante concessione d’uso e vincolo alla realizzazione e manutenzione degli stessi spazi
pubblici.
3. Gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi, parcheggi e da spazi
aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e manutenuti in funzione
degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Gli interventi sugli spazi
aperti suddetti dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani Attuativi convenzionati o dei titoli
attuativi diretti; nei casi di interventi di iniziativa privata il titolare del permesso si assumerà gli
oneri degli interventi relativi agli spazi pubblici nella misura dovuta secondo quanto stabilito delle
presenti norme, nonché dai parametri urbanistici ed ecologici relativi alla specifica sottozona.
4. Nelle zone B ove gli standards non siano soddisfatti, gli stessi potranno essere individuati
anche in zone limitrofe, e comunque prevalentemente nella macroarea di appartenenza come
perimetrata dal PRG Parte Strutturale. Gli standards di interesse generale di cui alla vigente
normativa regionale Reg. 2/2015 dovranno essere disposti in modo concentrato onde evitare una
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16
inefficace ed inefficiente frammentarietà degli usi preposti; essi potranno essere recepiti sia
all’interno del comparto di intervento, sia nell’ambito della macroarea di appartenenza, sia in aree
esterne alla macroarea, purché sia soddisfatta la quota minima prevista a livello comunale; in
alternativa è ammesso il ricorso alla monetizzazione.
5. Nell’ambito di ristrutturazioni edilizie potranno essere realizzati anche accorpamenti e/o
frazionamenti delle unità residenziali esistenti purché sia garantito, in caso di frazionamento,
almeno un posto auto coperto e uno scoperto per ogni nuova unità residenziale ricavata.
6. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar
luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti.
ART. 24 - PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI PER LE ZONE B 1. Nelle zone B secondo quanto disposto all’art. 7 e 40 delle NTA parte strutturale dovranno
essere rispettati i seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Ba Iuf (mq/mq) max 0,50
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 10,50. Nella località di
Roccaporena l’altezza massima consentita
degli edifici non dovrà superare ml. 8,50.
Bb Iuf 15% della SUC esistente per le aree
edificate nel rispetto della Suc massima di
0,50 mq/mq. Nelle aree inedificate l’indice
massimo è stabilito nello 0,25 mq/mq
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio L’altezza massima consentita degli edifici
non dovrà superare ml. 6,50 per le nuove
costruzioni e pari al fabbricato oggetto
dell’intervento per gli ampliamenti.
Bc Iuf (mq/mq) max 0,42
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 8,50.
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2. Gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni ricadenti nelle zone Bc dovranno rispettare
le tipologie edilizie stabilite dalle singole NTA approvate per il comparto attuativo di
appartenenza.
3. Per le modalità di calcolo o di verifica di indici, grandezze urbanistiche ed edilizie si fa
riferimento al R.R. 2/2015. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere
rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal R.R. 2/2015.
4. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportassero l’abbattimento di
alberature, è fatto obbligo reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli
abbattuti. Le alberature necessarie dovranno essere collocate, a cura e spese del proprietario/i
dell’immobile/i interessato/i dagli interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di
pertinenza, in caso contrario esse saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle
aree pubbliche individuate dal Piano.
ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE B
1. Ogni progetto riguardante un’area pubblica dovrà prendere in considerazione gli aspetti relativi
al verde unitamente a quelli dell’arredo. Ogni opera pubblica dovrà essere pertanto corredata da
un progetto unitario che garantisca la qualità dell’intervento anche sugli spazi aperti.
2. Nell’ambito delle zone B gli spazi di pertinenza delle residenze private e pubbliche è
obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle
destinazioni d’uso.
3. Le pertinenze ammesse sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento
comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali
utilizzabili.
CAPO III – NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
ART. 26 – CLASSIFICAZIONE 1. Le zone classificate come nuovi insediamenti prevalentemente residenziali nel PRG Parte
Strutturale sono identificate nella Parte Operativa con acronimo C, individuate in termini fondiari,
e sono articolate secondo le seguenti modalità:
- Ca “zone di completamento” già previste nei precedenti strumenti urbanistici e già
parzialmente attuate o già dotate di P.A. approvato.
- Cb “zone di nuovo sviluppo edilizio”.
- Capt “zone agricole potenzialmente trasformabili”.
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2. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni d’uso:
- residenza e relative pertinenze;
- attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, magazzini e
depositi;
- uffici pubblici e privati e attività a carattere socio-sanitarie, servizi di quartiere, autorimesse;
- botteghe artigianali compatibili con la residenza;
- attività ricreative, culturali, sportive e per lo spettacolo.
ART. 27 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia,
tutte le tipologie di intervento.
La eventuale SUC esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo
dell’edificabilità prodotta dall’indice.
L’attuazione degli interventi è consentita previa presentazione di Piano Attuativo, salvo quanto
disposto dall’art. 101 e segg. del Regolamento regionale 2/2015.
2. Per le modalità di calcolo o di verifica di indici, grandezze urbanistiche ed edilizie si fa
riferimento al R.R. 2/2015. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere
rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal R.R. 2/2015.
ART. 28 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI
1. Nelle cartografie di Piano sono delimitati i comparti unitari di attuazione delle previsioni
suddivisi in zone C. In detti comparti possono essere ricomprese anche le indicazione delle aree
con destinazione a verde pubblico, a parcheggio e a viabilità pubblica che afferiscono alla stessa
unità di intervento. La delimitazione fondiaria delle diverse destinazioni d’uso è da intendersi
come indicazione da seguire nella pianificazione attuativa in termini sostanziali e non formali. La
capacità edificatoria attribuita alle zone C deve quindi intendersi come capacità territoriale,
attribuita cioè a tutte le aree ricomprese nel comparto di attuazione, instaurando con ciò il
principio di perequazione che deve informare i rapporti interni al comparto.
2. In tutte le zone C è obbligatorio corredare il progetto di schemi di utilizzo delle aree con
previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità attuative dirette.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti per la realizzazione sia di nuove
costruzioni, che di recinzioni, nonché indicare le specie arboree da impiantare anche su proprietà
private. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà sempre definire e disciplinare l'insieme delle
sistemazioni esterne nonché indicare i materiali e le tecnologie, nel rispetto del Regolamento
Comunale per l’Attività Edilizia, delle opere che si intendono eseguire, i colori e gli elementi di
arredo naturali ed artificiali.
Comune di Cascia NTA PRG –PO
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3. Per l’attuazione di tutte le zone C i proprietari dovranno disporre progetti comprensivi degli
interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito tenendo conto dei collegamenti e del
complesso delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare nel rispetto delle connessioni con
il tessuto urbanistico già costruito. Il progetto dovrà tenere conto degli elementi contestuali con i
quali l’intervento dovrà relazionarsi, quali strade, spazi e percorsi pedonali al fine di migliorare
l’infrastrutturazione del contesto, gli elementi di arredo urbano e gli spazi tecnologici.
Eventuali aree già d’uso pubblico, ma ricadenti sul fondo da attuare, partecipano alla
determinazione dell’indice di edificazione ma dovranno essere cedute e sistemate da parte della
ditta attuatrice dell’intervento concorrendo alla finalità di cui all’art. 13 commi 2 e 3 .
4. In tutte le zone C l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica (nuova
costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta che di piano
attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente, di adeguati
studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010) in
attuazione dell’Allegato 1 alla NTA PS del Comune di Cascia.
5. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al
presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 1/2015 in base a quanto
previsto dagli artt. 6 e 37 delle NTA PS.
ART. 29 - DISCIPLINA DELLE ZONE Ca 1. Per le zone Ca continuano a valere le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico
attuativo operante. Al piano attuativo vigente sono ammesse varianti limitatamente alla
distribuzione dei lotti ed alle eventuali opere di urbanizzazione da completare. La modifica delle
destinazioni d’uso è consentita nel rispetto di quanto stabilito all’art. 26 comma 2, salvo diverso
reperimento degli standard urbanistici.
2. Gli interventi ammessi si attueranno tramite strumento edilizio diretto, nei limiti stabiliti dalla
vigente normativa regionale.
ART. 30 - DISCIPLINA DELLE ZONE Cb
1. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 41 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Cb Iut massimo (mq/mq) max 0,30;
Iuf massimo (mq/mq) max 0,42;
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Comune di Cascia NTA PRG –PO
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Altezza edificio (ml) max 8,50.
2. L'edificazione di tali aree potrà avvenire successivamente all'approvazione dello strumento
urbanistico attuativo o del relativo permesso di costruire, la sottoscrizione della relativa
convenzione urbanistica, ove necessario, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria.
3. nella convenzione urbanistica attuativa dovrà essere garantita:
- la cessione contestuale della aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria/standard a
titolo gratuito contestualmente alla stipula della citata convenzione;
- la loro realizzazione secondo il progetto approvato, il relativo collaudo da parte dei lottizzanti nel
rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici;
- la presentazione di adeguate garanzie finanziarie per l’esatta realizzazione delle opere
convenzionate per un importo equivalente alla totalità delle opere di urbanizzazione da realizzarsi
comprensivo di IVA e spese tecniche il tutto maggiorato del 10%;
4. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere pubbliche, ancorché già cedute
formalmente al Comune, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale e
della successiva presa in carico degli da parte degli Enti o delle Aziende competenti per le
singole reti tecnologiche o infrastrutture.
5. L’amministrazione comunale può stabilire i casi in cui gli standards restino a carico dei
lottizzanti anche successivamente al collaudo, secondo le proprie quote di competenza, o in
alternativa il caso in cui gli stessi siano realizzati in aree esterne alla macroarea e in aree
appositamente individuate o in ulteriore alternativa, nel rispetto dell’apposito regolamento, il
ricorso alla monetizzazione.
6. Ai fini della perequazione i lottizzanti devono:
- partecipare alle spese necessarie per la trasformazione urbanistica dell'area in quota
proporzionale alla superficie dei suoli posseduti e ricompresi nel comparto edificatorio.
- esercitare il diritto edificatorio previsto in via diretta o se ciò non fosse possibile nè richiesto, si
impegna a cedere tutto o parte della sua proprietà a fronte di un controvalore economico o di un
controvalore edilizio o di un controvalore di suolo edificabile diverso da quello posseduto al fine di
attuare le previsioni del Piano Attuativo e di facilitare le soluzioni urbanistiche da esso previste;
- i proprietari di immobili edilizi residenziali già esistenti e regolarmente autorizzati possono
optare se entrare a far parte del consorzio di trasformazione o di restarne fuori. Nel primo caso
essi hanno dovere a ritagliare una corte di pertinenza all'edificio esistente determinato sulla base
dell'indice territoriale fissato per la zona e, per l'eventuale eccedenza dei suoli posseduti, essi
rientrano nell'ambito dei diritti edificatori come sopra previsti. Nel secondo caso essi hanno diritto
al riconoscimento dell'edificato e della relativa corte esistente, da classificare come verde privato
nel piano attuativo, senza diritto di altra edificazione;
- ai proprietari di annessi rurali esistenti e regolarmente autorizzati può essere riconosciuto il
diritto di trasformazione degli stessi annessi in residenza qualora la loro localizzazione e'
Comune di Cascia NTA PRG –PO
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compatibile con le caratteristiche idrogeologiche dei suoli e con l'assetto urbanistico e ambientale
delle aree. In tale circostanza il Piano Attuativo riconoscerà ad essi il diritto di trasformazione
fissando i parametri edilizi ed urbanistici secondo i criteri già enunciati ai punti precedenti. Nel
caso invece che dette circostanze non ricorrano agli stessi proprietari dovrà essere riconosciuto,
da parte del consorzio, un controvalore corrispondente al valore agricolo dei suoli ed al valore di
mercato dell'annesso.
ART. 31 - DISCIPLINA DELLE ZONE Capt 1. Le zone Capt, individuate dalla P.S. del P.R.G. sono aree agricole prenotate per lo sviluppo
degli usi urbani prevalentemente residenziali anche per soddisfare le esigenze pubbliche di
housing sociale e sono localizzate in Cascia e nella località di Maltignano.
2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 41 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Capt Iut massimo (mq/mq) max 0,30;
Iuf massimo (mq/mq) max 0,35;
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 40% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 8,50.
3. Le zone Capt possono essere utilizzate, in tutto o in parte con procedure concorsuali di
iniziativa pubblica o privata. In assenza di tali strumenti le citate aree continuano ad essere aree
agricole e ad esse si applica la disciplina delle NTA della P.S. del P.R.G.
4. L’utilizzazione urbanistica di tali aree implica la cessione gratuita all’amministrazione comunale
di almeno un quinto, soggetto a premialità, della loro superficie e della relativa capacità
insediativa, opportunamente infrastrutturata e fondiariamente definita.
5. La proposta di attuazione delle Capt da parte delle proprietà interessate, conterrà:
- i contenuti minimi della proposta sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico e
di infrastrutturazione;
- gli impegni aggiuntivi da assumere nei confronti del’Amministrazione Comunale per l’attuazione
dell’intervento;
- gli impegni per la realizzazione di opere pubbliche;
- i criteri che l’Amministrazione utilizzerà per valutare le proposte presentate.
6. La proposta per l’approvazione del progetto dovrà essere presentata da almeno il 65% delle
proprietà fondiarie interessate purché costituenti uno stralcio funzionale.
L’amministrazione valuterà tale proposta anche in base alla soluzione urbanistica presentata
Comune di Cascia NTA PRG –PO
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tenuto conto della morfologia del luogo e dell’inserimento paesaggistico; oltre all’entità dell’area
ceduta gratuitamente al Comune per soddisfare le esigenze pubbliche di housing sociale e/o di
compensazione ambientale ed urbanistica;
La proposta dovrà contenere l’accordo di tutte le proprietà coinvolte con impegno sottoscritto di
cessione gratuita delle aree al comune nella misura proposta.
7. Le proposte selezionate saranno perfezionate con “accordo di pianificazione” pubblico-privato,
necessario per la definitiva approvazione del piano attuativo con l’assunzione degli impegni che
le parti assumono e garantiscono per l’attuazione del piano.
ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI NELLE ZONE C
1. Nell’ambito delle zone “C” gli spazi di pertinenza delle residenze private e pubbliche è
obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle
destinazioni d’uso.
2. Le pertinenze ammesse sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento
comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali
utilizzabili.
CAPO IV – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE
ART. 33 – CLASSIFICAZIONE 1. Le zone classificate come insediamenti: produttivi, direzionali, per servizi, esistenti e di nuova
previsione attuate dai privati sono identificate nella Parte Operativa con acronimo “D”, individuate
in termini fondiari, e articolate secondo le seguenti modalità:
- Dart “zone per impianti e attività artigianali e industriali” che individuano gli insediamenti
esistenti e consolidati presenti, da completare o conservare tramite interventi di
manutenzione, ristrutturazione o ampliamento.
- Da “zone per insediamenti turistici alberghieri” già previste nei precedenti strumenti
urbanistici e già parzialmente attuate o già dotate di P.A. approvato, da conservare tramite
interventi di manutenzione, ristrutturazione o ampliamento.
- Da1 “zone per nuovi insediamenti turistici alberghieri”;
- De “zona per insediamenti a carattere agricolo” coincidenti con gli impianti realizzati a
seguito degli eventi sismici del 1979 nelle località di Civita e Chiavano, da conservare tramite
interventi di manutenzione e/o ristrutturazione;
- Dh ““Zone esistenti per attrezzature ed impianti, anche di interesse generale, realizzate da
privati” che individuano gli insediamenti già esistenti da conservare tramite interventi di
manutenzione, ristrutturazione o ampliamento;
Comune di Cascia NTA PRG –PO
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- Dh1 “zone per nuove attrezzature ed impianti, anche di interesse generale, realizzate da
privati”;
- Di1 “zone per attrezzature ed impianti, realizzate da privati” di nuova previsione;
- Dl “zone per distributori di carburanti attuate” da conservare tramite interventi di
manutenzione, ristrutturazione o ampliamento;
- Dm “zone per impianti motoristici esistenti” già previste nei precedenti strumenti urbanistici e
già parzialmente attuate, da conservare tramite interventi di manutenzione, ristrutturazione o
ampliamento.
- Dm1 “zone per nuovi impiantiti motoristici”
- Ds “zone per attività a carattere commerciale”.
ART. 34 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e
dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, tutte le tipologie di intervento.
La eventuale SUC esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo
dell’edificabilità prodotta dall’indice.
2. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti, qualora possibili, dovranno dar
luogo ad organismi edilizi organicamente compiuti.
3. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto
previsto dalla L.R 1/2015
4. Le dotazioni territoriali che dovranno essere garantite negli insediamenti classificati come zone
D dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 2/2015 in base a quanto previsto dagli
artt. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d’utenza.
5. Nelle caso in cui gli standards non siano realizzabili o comunque non soddisfatti, gli stessi
potranno essere individuati anche in zone limitrofe, e comunque prevalentemente nella
macroarea di appartenenza come perimetrata dal PRG Parte Strutturale. Gli standards di
interesse generale di cui alla vigente normativa regionale Reg. 2/2015 dovranno essere disposti
in modo concentrato onde evitare una inefficace ed inefficiente frammentarietà degli usi preposti;
essi potranno essere recepiti sia all’interno del lotto di intervento, sia nell’ambito della macroarea
di appartenenza, sia in aree esterne alla macroarea, purché sia soddisfatta la quota minima
prevista a livello comunale; in alternativa è ammesso il ricorso alla monetizzazione.
6. Per le modalità di calcolo o di verifica di indici, grandezze urbanistiche ed edilizie si fa
riferimento al R.R. 2/2015. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere
rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal R.R. 2/2015.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportassero l’abbattimento di
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alberature, è fatto obbligo reimpiantare esemplari arborei in misura doppia rispetto a quelli
abbattuti. Le alberature necessarie dovranno essere collocate, a cura e spese del proprietario/i
dell’immobile/i interessato/i dagli interventi, qualora ve ne sia l’opportunità nelle aree di
pertinenza, in caso contrario esse saranno collocate, su indicazione dell’Amministrazione, nelle
aree pubbliche individuate dal Piano.
8. In tutte le sopra elencate zone l’autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione
urbanistica (nuova costruzione e/o ampliamenti) sia esso oggetto di autorizzazione edilizia diretta
che di piano attuativo, è subordinato alla presentazione, con redazione a carico del richiedente,
di adeguati studi di microzonazione sismica tramite indagini di livello 2 (DGR n. 377 08.06.2010)
in attuazione dell’Allegato 1 alla NTA PS del Comune di Cascia.
ART. 35 - UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI
1. In tutte le zone D è facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere schemi di utilizzo delle
aree con previsioni planivolumetriche anche se gli interventi vengono attuati con modalità
attuative dirette. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale fissare gli allineamenti per la
realizzazione sia di nuove costruzioni, delle recinzioni e indicare le specie arboree da impiantare
anche su proprietà private.
2. Per l’attuazione delle zone sopra elencate i proprietari dovranno disporre progetti comprensivi
degli interventi di ricomposizione formale dell’ambiente costruito tendenti alla riqualificazione
della città costruita. Il progetto dovrà tenere conto degli elementi contestuali con i quali
l’intervento dovrà relazionarsi, quali strade, spazi e percorsi pedonali al fine di migliorare
l’infrastrutturazione del contesto, gli elementi di arredo urbano e gli spazi tecnologici. Eventuali
aree già d’uso pubblico, ma ricadenti sul fondo da attuare, partecipano alla determinazione
dell’indice di edificazione ma dovranno essere cedute e sistemate da parte della ditta attuatrice
dell’intervento concorrendo alla finalità di cui all’art. 13 commi 2 e 3 .
3. Gli spazi pubblici costituiti da vie carrabili e pedonali, da piazze, larghi, parcheggi e da spazi
aperti attrezzati pubblici e d’uso pubblico dovranno essere sistemati e manutenuti in funzione
degli obiettivi di miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti. Gli interventi sugli spazi
aperti suddetti dovranno essere ricompresi all’interno dei Piani Attuativi convenzionati o dei titoli
attuativi diretti nei quali il privato si assumerà gli oneri degli interventi relativi agli spazi pubblici
nella misura dovuta secondo quanto stabilito delle presenti norme, nonché dai parametri
urbanistici ed ecologici relativi alla specifica sottozona.
ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI
1. Nell’ambito delle zone D sopra elencate gli spazi di pertinenza degli insediamenti è
obbligatoria la tutela dei valori ambientali e paesistici presenti e la disciplina delle funzioni e delle
destinazioni d’uso. Per gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti, come isole ecologiche,
dovranno essere adottate scelte progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione
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della produzione e della pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in
atmosfera.
2. Le pertinenze ammesse sono eseguibili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento
comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali
utilizzabili.
ART. 37 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dart
1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: impianti produttivi e attività
artigianali e industriali, escluso la realizzazione di impianti di stoccaggio, compostaggio,
termovalorizzazione di qualsiasi tipo di rifiuto. Sono ammessi gli interventi per gli impianti di
recupero e trattamento dei rifiuti come isole ecologiche dove dovranno essere adottate scelte
progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in atmosfera.
2. Sono ammesse attività direzionali e per servizi nel limite del 30% della SUC attuabile.
3. Nelle zone Dart esistenti sono ammessi edifici residenziali da adibire ad abitazione dei custodi
e per il personale che debba assicurare la continuità del lavoro e del servizio. Dette abitazioni
non potranno superare i 100 mq di SUC per ogni lotto.
4. Nelle nuove zone da realizzare in attuazione dell’art. 8 DPR 160/2010 (SUAP) sono ammessi
edifici residenziali da adibire ad abitazione dei custodi e per il personale che debba assicurare la
continuità del lavoro e del servizio. La Suc realizzabile è stabilità nel rapporto di ¼ della Suc
complessiva destinata all’attività nel rispetto dell’indice di copertura (Ic) e nel limite di 100 mq di
SUC per ogni lotto.
5. Si dovranno prevedere interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione degli impatti
visivi con l’impianto di fasce arboree o con gruppi di alberi in forma di boschetti.
6. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Dart Indice di copertura (Ic): (mq/mq) max 0,50;
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 9,50 esclusi silos, serbatoi e
comignoli
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ART. 38 - DISCIPLINA DELLE ZONE Da e Da1
1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: attività e strutture turistico-
ricettive e attrezzature ad esse complementari di tipo sportivo e ricreativo quali campi di gioco,
palestre, piscine, purché previsti in un progetto unitario del comparto.
2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Da Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,50;
Iuf massimo (mq/mq) max 0,40
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 9,50.
Da1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,35 di cui 40% da destinare
alle attività ricettive e il 60% da destinare
alle attrezzature complementari;
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 9,50.
ART. 39 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dh e Dh1
1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: attrezzature, anche da destinare
ad uso pubblico, di tipo sportivo e ricreativo quali campi di gioco, palestre, piscine, maneggi,
strutture per la tutela di animali, attività di somministrazione di cibo e bevande, esercizi
extralberghi e strutture turistico-ricettive all’aria aperta.
2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Dh Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,20;
Iut massimo (mq/mq) max 0,10 all’interno della
macroarea di Roccaporena tale indice è
ridotto della metà
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
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Altezza edificio (ml) max 8,50.
Dh1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,20;
Iut massimo (mq/mq) max 0,10
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 8,50.
3. La realizzazione delle attrezzature per lo sport e il tempo liberò dovrà tenere conto della
morfologia del sito al fine di limitare al minimo gli interventi di riporto e di scavo comunque da
contenere nel limite di ml 1,50 in rilevato e in scavato rispetto alla quota del piano naturale di
campagna.
ART. 40 - DISCIPLINA DELLE ZONE Di1
1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: esercizi extralberghi e strutture
turistico-ricettive all’aria aperta e attrezzature ad esse complementari di tipo sportivo e ricreativo
che non costituiscono volumi fuori terra purché previsti in un progetto unitario del comparto,
attività di somministrazione di cibo e bevande.
2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Di1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,40;
Iut massimo (mq/mq) max 0,20 - all’interno della
macroarea di Roccaporena tale indice è
ridotto della metà
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 8,50.
3. La realizzazione delle attrezzature per lo sport e il tempo liberò dovrà tenere conto della
morfologia del sito al fine di limitare al minimo gli interventi di riporto e di scavo comunque da
contenere nel limite di ml 1,50 in rilevato e in scavato rispetto alla quota del piano naturale di
campagna.
ART. 41 - DISCIPLINA DELLE ZONE De
1. In tali zone è prevista la conservazione d’uso e di volume, anche a seguito di ristrutturazione
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edilizia che preveda la demolizione successiva ricostruzione, delle strutture zootecniche
realizzate a seguito degli eventi sismici del 1979 ubicate nelle località di Civita e Chiavano.
2. In dette zone non sono previsti standard pubblici.
ART. 42 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dl
1. In tali zone sono sempre compatibili gli impianti di distributori di carburante e le relative
strutture accessoriea carattere non prevalente come: servizi di lavaggio e autolavaggio ed
attività di bar fino ad un massimo di 60 mq. I parcheggi, proporzionati secondo l’impianto, non
potranno essere adibiti alla sosta dei veicoli estranei all’uso del distributore.
2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
Dl Iut massimo (mq/mq) max 0,13
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 20% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 4,50.
3. In dette zone non sono previsti standard pubblici.
4. I Per la realizzazione dei nuovi impianti si rimanda alla normativa regionale di settore, fermo
restando che:
- La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non
interferire negativamente con la visuale anche parziale dei beni di interesse e pertanto è vietata
la loro installazione nelle zone omogenee A e nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati
ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- Nell' installazioni di impianti di distribuzione dovranno essere osservare le distanze fissate per le
linee elettriche; tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli
dovranno essere autorizzati e realizzati secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
ART. 43 - DISCIPLINA DELLE ZONE Dm e Dm1
1. In tali zone sono sempre compatibili le seguenti destinazioni: circuiti e impianti per corse
motoristiche e relative strutture complementari purché previste in un progetto unitario del
comparto.
2. Secondo quanto disposto all’art. 7 e 42 delle NTA parte strutturale dovranno essere rispettati i
seguenti parametri urbanistici, come disciplinati dal R.R. 2/2015:
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Dm e Dm1 Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,10;
Iut massimo (mq/mq) max 0,066
Indice di permeabilità - (Ip): (%) min 50% della superficie fondiaria del
lotto libera da costruzioni
Altezza edificio (ml) max 6,50.
3. L’attuazione dovrà prevedere interventi paesaggistico-ambientali come il miglioramento degli
standard ambientali e la riduzione dell’inquinamento acustico.
4. La realizza