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Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dott. ssa Paola de Vita,Dottore di ricerca in relazioni di lavoro internazionali e comparate

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Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

dott. ssa Paola de Vita,Dottore di ricerca in relazioni di lavoro internazionali e comparate

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Gli argomenti di questo modulo

• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori

• Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• previsioni accordo interconfederale confapi settembre 2011

• tutele dei lavoratori in casi particolari

• formazione, informazione e addestramento

• orario di lavoro

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I compiti dell’RLS secondo la legge

• favorire la partecipazione dei lavoratori

• programmare le proprie attività

• acquisire consapevolezza dei propri bisogni formativi e informativi

• cooperare con le figure aziendali della prevenzione

• confrontarsi con il sindacato aziendale e territoriale

• dialogare con la rete territoriale delle istituzioni e parti sociali

• ricercare informazioni normative

• ricercare buone esperienza e procedure efficaci

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Il decreto 81: la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nell’accordo

Confapi per RLS 2011

• La legge stabilisce che l’RLS è necessario: se non è stato eletto quello aziendale, sarà assegnato l’RLS direttamente dal sistema sindacale territoriale

• Nelle aziende fino a 15 lavoratori è, di norma, territoriale (Accordo Confapi su RLS

• Il numero, le modalità di designazione e di elezione dell’RLS nonché il tempo retribuito sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale

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Accordo interconfederale RLS Confapi 2011(accordo interconfederale RLS PMI)

• Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti presso l’azienda purché il loro rapporto di lavoro abbia durata pari a quella del mandato (3 anni)

• Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di RLS sono riconosciute 40 ore di permesso annuo retribuite, indipendentemente dalle dimensioni aziendali

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Attribuzioni e compiti (art. 50 decreto 81)

• Il rappresentante dei lavoratori accede al luogo di lavoro

• Il diritto di accesso va esercitato rispettando i termini di preavviso stabiliti nella contrattazione collettiva (almeno 24 ore), salvo il caso di infortunio grave!

• Il datore di lavoro può opporre il solo limite rappresentato da effettive esigenze di carattere tecnico produttivo

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Diritto di accesso

• Per accedere l’RLS deve conoscere l’organizzazione dei luoghi

• Se accede a luoghi ad accesso limitato deve ricevere istruzioni, formazione e addestramento adeguati, indossare eventuali DPI

• Deve essere riconosciuto dal personale di custodia a cui è comunicato il nominativo

• Deve avere possibilità di confrontarsi con i lavoratori

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Attribuzioni: consultazioni obbligatorie

• L’RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, alla individuazione, programmazione realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva

• Consultare significa assumere decisioni ponendo domande in modo da prendere decisioni più consapevoli!

• La mera firma del verbale da parte dell’RLS non è consultazione!

• Se non è stato consultato, l’RLS allora richiede una riunione

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Consultazione preventiva su misure di prevenzione (art.50 c.1 lettera b)

• La consultazione preventiva consiste soprattutto nella identificazione dei rischi e dei pericoli, materie su cui il contributo dell’RLS può essere molto importante !

• perché supera il gap ingegneristico e razionale del datore di lavoro

• es. porgli domande come : a quali attrezzature o macchine si può attribuire la caratteristica della pericolosità per bordi taglienti?

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Attribuzioni: consultazioni obbligatorie

• Deve essere consultato su designazione di RSPP, medico competente, addetti emergenza e primo soccorso, .INOLTRE:!

• l’RLS può verificare l’ operato dell’RSPP nella valutazione del rischio, elaborazione di misure di prevenzione, su sua fattiva collaborazione o meno

• Sul medico competente: in caso di giudizio di inidoneità l’RLS può collaborare alla individuazione di altra mansione!

• l’RLS è consultato sulla organizzazione della formazione quindi chiede al datore di lavoro documenti relativi ai piani e pianificazione formazione

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Attribuzioni: la partecipazione attiva

• Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica (art. 9 Statuto Lavoratori)

• Formula proposte e osservazioni in occasioni di visite da parte delle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito (organo vigilanza ASL, DPL, VF, Protezione civile)

• Fa proposte sull’attività di prevenzione (es. richiede la rivalutazione del rischio quando siano cambiate le condizioni)

• Partecipa alla riunione periodica (art. 35) (la riunione deve essere convocata con un preavviso di 5 gg e l’RLS può richiedere una integrazione dell’ordine del giorno)

• Già alcuni gg. prima si può far pervenire al datore di lavoro un elenco di punti della riunione

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La funzione di controllo da parte dell’RLS

• Consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione, anche attraverso persone qualificate ed esperte messe a disposizione dall’organismo paritetico (Accordo interconfederale Confapi)!

• Riceve informazioni e documentazione su valutazione rischio, le misure di prevenzione, sostanze e preparati pericolosi, organizzazione e ambienti di lavoro (es. accesso alle schede di rischio tecniche, al registro malattie e infortuni)

• riceve informazioni dai servizi di vigilanza (servizi di prevenzione presenti nelle ASL o nelle DPL es. SPISAL che fornisce informazioni e assistenza all’RLS sulla normativa applicabile)

• monitora la corretta sorveglianza sanitaria da parte del medico competente (segnala al datore di lavoro e sollecita gli accertamenti sanitari)

• riceve una formazione specifica

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• L’RLS riceve copia del DVR e del DUVRI

• Ricevuta la documentazione a supporto del DVR l’RLS deve disporre di un tempo congruo per per analizzarla e verificare la veridicità di quanto in essa contenuto

• Es. misurazione del rumore con riferimento a macchine non a pieno regime o descrizione di procedure sul piano teorico non è sufficiente!

• Necessario sentire l’esperienza diretta dei lavoratori

• I lavoratori e loro rappresentanti devono essere costantemente coinvolti in merito alle misure di protezione da porre in atto

Coinvolgimento dell’RLS su valutazione del rischio

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Attribuzioni: vigilanza

• Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività

• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi per attuarle non siano idonei a garantire la salute sul lavoro

• L’approccio utilizzato deve essere quello collaborativo e solo in ultima istanza il ricorso alle autorità competenti (ASL, DPL, Vigili del Fuoco, Protezione Civile)

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Organismi paritetici

L’RLS può fare ricorso all’organismo paritetico quando gli venga negato !

• il diritto di accesso ai luoghi di lavoro

• diritto di consultazione della documentazione

• diritto di informazione ,

• e disapplicazione di tutele legali e contrattuali

• L’organismo paritetico è organo di supporto alle imprese sulle misure di prevenzione per la sicurezza e organo di prima istanza in caso di controversie su diritti di rappresentanza, informazione consultazione

• indirizzo utile: [email protected]

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La tutela del Rappresentante dei lavoratori

• L’RLS non può subire pregiudizio per lo svolgimento del suo ruolo e gode della tutela prevista dalla legge per le rappresentanze sindacali (TITOLO III Statuto Lavoratori)

• Se subisce discriminazioni a causa del suo ruolo, tali atti discriminatori sono nulli ai sensi dell’art. 15 Statuto Lavoratori!

• Si applicano le tutele previste dal titolo III dello Statuto Lavoratori, es. trasferimento da unità produttiva all’altra senza nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza è illegittimo

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La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (1)

• Contesto normativo: 11 considerando direttiva 389/1991: i lavoratori e i loro rappresentanti devono contribuire, con una partecipazione equilibrata, all’adozione delle necessarie misure di protezione della sicurezza dei lavoratori

• E’ necessario sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata in materia di salute e sicurezza tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o loro rappresentanti

• Modello partecipativo non più rivendicativo ma collaborativo

• La base di qualsiasi modello di partecipazione è sempre la conoscenza

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La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avviene mediante (2)

• Processo di valutazione del rischio

• Periodicità delle riunioni periodiche sulla salute e sicurezza

• Procedure di monitoraggio e verifica

• Formazione continua

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Come realizzare un buon sistema di individuazione, valutazione e gestione del

rischio• Definire per iscritto gli obiettivi e il quadro delle responsabilità!

• Come risolvere eventuali controversie rivolgendosi ad organismi bilaterali!

• definire compiti e responsabilità di tutto il personale specializzato!

• vanno definite procedure di lavoro che tengano conto delle norme vigenti e degli accordi, sia procedure di verifica!

• circolazione di informazioni nel sistema, sui bisogni di informazione dei dipendenti!

• procedura di verifica dei risultati e valutazione del costante miglioramento del sistema

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Documento di valutazione rischio e valutazione rischio interferenze

• Obbligo di consegna del documento di valutazione all’RLS (art. 18 decreto 81)

• Diritto dell’RLS alla consegna del documento anche su supporto informatico

• Il documento va consultato esclusivamente in azienda!

• Di tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza, l’RLS deve mantenere il segreto

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Iniziative dell’RLS per promuovere la partecipazione dei lavoratori (1)

1. Riunioni periodiche indette ogni due o tre mesi!

2. Monitoraggio degli infortuni verificatisi e degli incidenti mancati. Questo anche in attuazione dell’obbligo dei lavoratori di segnalazione degli incidenti (art. 20 d. lgs. 81 del 2008)

3. Vanno indette riunioni con i lavoratori cui partecipa anche l’RLS per individuare soluzioni temporanee

4. Durante le riunioni si chiudono gli interventi realizzati e si discutono gli avvii per quelli da realizzare

5. Definizione di piani di formazione continua in collaborazione con gli organismi paritetici relativi al ciclo di lavoro,che tengano conto delle carenze individuate , per promuovere la partecipazione e responsabilizzazione lavoratori

!

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Rapporto dell’RLS con i lavoratori, sindacato, organo di vigilanza

!

• Osservare i comportamenti eventualmente critici dei lavoratori e dare consigli in ottica di miglioramento continuo

• Scambio di opinioni ed esperienze con Rls/Rlst che appartengono al medesimo settore produttivo, dove emergono anche i bisogni formativi ed informativi degli RLS/RLST

• Strutture di coordinamento portano alla individuazione più rapida di soluzioni ai problemi

• l’organo di vigilanza favorisce anche la disponibilità di formazione e informazione utile , pure sulla normativa applicabile

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Rapporti con gli altri soggetti della sicurezza

• Medico competente:l’RLS deve essere informato sul nominativo e sul recapito del medico;

• in occasione della riunione periodica deve ricevere informazioni sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati e sul loro significato

• il medico formula il giudizio di idoneità alla mansione; verso il giudizio è possibile fare ricorso allo Spresal dell’ ASL di competenza entro 30 gg.

• RSPP: l’RLS deve ricevere informazioni su requisiti dell’RSPP e addetti oltre al nominativo e recapiti, oltre che su programmi di formazione e informazione che l’azienda porta avanti con l’RSPP

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Valutazione del rischio per le piccole imprese (Accordo interconfederale RLS

Confapi) Prima del decreto 81 il datore di lavoro poteva fare una autocertificazione della valutazione del rischio

• Ora la normativa sulle procedure standardizzate prevede descrizione azienda, ciclo lavorativo, attività lavorativa, mansione!

• Valutazione rischi associati ai pericoli identificati

• Descrizione del programma di miglioramento

• L’RLS deve partecipare alla elaborazione e gestione del programma e verificare la sua attuazione!

• L’RLS deve partecipare al costante aggiornamento del documento

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Valutazione del rischio (decreto legislativo 81 del 2008 e decreto n. 106 del 2009)

La valutazione del deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli che riguardano lavoratori esposti a rischi particolari tra cui :

• stress lavoro correlato, differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi

• Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale

• Valutazione del rischio specifico per le lavoratrici in stato di gravidanza e in allattamento ex decreto 151/2001

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Valutazione del rischio: stress lavoro correlato

• Informazione formazione preliminare dei lavoratori sugli indicatori di rilevamento dello stress, la tempistica, gli strumenti, i lavoratori interessati

• Valutazione preliminare considera gli eventi sentinella (in particolare le assenze per malattia, eventi infortunistici, turn over), fattori di contesto (ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera, incertezza sulle prestazioni richieste) e di contenuto (orario di lavoro)

• Sui fattori di contesto e di contenuto si deve sentire l’RLS/RLST!

• Se non appaiono elementi di pericolo, il datore di lavoro si limita a fare la valutazione nel DVR

• Nel caso si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato va fatta la valutazione approfondita: nelle aziende di piccolissime dimensioni, invece dei focal point si possono indire riunioni con i lavoratori

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La formazione sullo stress lavoro correlato

• L’RLS deve essere formato sul percorso metodologico prima della valutazione del rischio

• L’RLS può fare un sollecito al datore di lavoro per essere consultato e coinvolto in merito alla valutazione dei rischi di contesto e contenuto!

• RSPP secondo la legge deve svolgere solo 2 ore di formazione sul generico tema dei rischi psico - sociali

• Se poi il datore di lavoro svolge direttamente il ruolo di RSPP deve svolgere una formazione che va dalle 16 alle 48 ore (numero di ore inadeguato)

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Valutazione del rischio (art. 28 decreto 81): differenze di genere

• Differenze di genere: dimensioni e volume della struttura corporea fanno sì che l’esposizione ad etilene, piombo sia maggiormente dannosa per le donne rispetto agli uomini!

• Essendo le donne più basse rispetto agli uomini, maggiore intensificazione degli effetti delle vibrazioni!

• Rischi specifici dell’età fertile e e dell’età 45 - 55 anni!

• Pericolosità specifica legata ai turni di lavoro e al lavoro notturno

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Tutela dei lavoratori atipici (art. 28 decreto legislativo 106 del 2009)

• Per la prima volta i lavoratori con contratto di natura flessibile sono destinatari di una tutela effettiva (art. 2 d. lgs. 81 del 2008 e art. 28 )

• rischi specifici del lavoro a termine (il contratto collettivo prevede che i lavoratori a termine ricevano una formazione sufficiente e adeguata sui rischi e mansioni svolte)

• Telelavoro: al telelavoratore è garantita la parità in materia di interventi formativi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il controllo delle norme sulla sicurezza è svolto dai soggetti della legge 626/1994, previa informazione al lavoratore!

• Sono fornite alle organizzazioni territoriali informazioni sull’andamento dell’istituto del telelavoro

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Casi specifici (tutela dei lavoratori atipici)

• Lavoratori interinali: tutti gli obblighi di sicurezza sono a carico dell’utilizzatore!

• lavoratori distaccati: ripartizione obbligo sicurezza tra distaccante e distaccatario

• Lavoratori a progetto ( tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro solo se il lavoratore svolge la prestazione nel luogo di lavoro del committente)

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Tutela dei lavoratori in appalto

• Nel caso di presenza di lavoratori in appalto questi devono essere muniti della tessera di riconoscimento

• L’impresa “committente” deve controllare l’idoneità tecnica dell’impresa “appaltatrice”

• è vietato l’appalto al ribasso

• devono essere indicati i costi della sicurezza e laddove manchi l’indicazione l’RLS può far valere la nullità del contratto

• l’RLS può chiedere informazioni sull’idoneità tecnica delle ditte appaltatrici e sugli eventuali rischi che il lavoro dato in appalto determina per i dipendenti

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Casi specifici (lavoratrice in stato di gravidanza)

• Il datore di lavoro deve svolgere una valutazione specifica e addizionale del rischio (Allegato C decreto legislativo151/2001)

• Individuare i lavori vietati fino al 7 mese del figlio

• Di concerto con le altre figure delle prevenzione si valutano i rischi per la lavoratrice madre (fisici, chimici, biologici)

• Si modificano le condizioni di lavoro e/o l’orario di lavoro!

• Se non è possibile , si verificano possibilità di spostamento ad altra mansione previa informazione scritta ai servizi ispettivi del Ministero!

• La modifica potrà avvenire anche in peggioramento, mantenendo la retribuzione iniziale.!

• Se non è possibile adibire ad altra mansione, la lavoratrice è interdetta dal lavoro.

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Tutela della sicurezza dei minori

• L’assunzione del minore è subordinata all’effettuazione di una visita che accerti l’idoneità alla specifica mansione

• La sorveglianza sanitaria è a carico del medico competente (se obbligatoria la sua presenza) altrimenti dall’ASL territorialmente competente e deve essere svolta con cadenza annuale fino al raggiungimento della maggiore età.!

• Nel valutare il rischio deve tenersi conto della minore consapevolezza del soggetto!

• L’orario di lavoro non deve superare le 8 ore giornaliere o 40 settimanali!

• Devono essere assicurati 2 giorni di riposo consecutivi comprendenti la domenica (nelle attività dello spettacolo o del turismo il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica)!

• I minori non possono essere impiegati per certe lavorazioni e per il lavoro notturno (agenti fisici, chimici ecc)

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Il lavoro notturno e la sua tutela

• E’ tale il lavoratore che durante il lavoro notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero o impiegato in modo normale o che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro

• Divieto di adibire la donna al lavoro notturno dall’accertamento dello stato di gravidanza fino a 3 anni di età del bambino, nonché i minori.!

• Possono non accettare il lavoro notturno lavoratrice madre di figlio di età fino a 3 anni, l’unico genitore affidatario di figlio di età inferiore a 12 anni, il lavoratore con a carico un soggetto disabile

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Il lavoro notturno e la sua tutela

• In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno , l’azienda deve valutare il trasferimento al lavoro diurno, in altre mansioni e in altri ruoli, se esiste la possibilità!

• I lavoratori notturni devono essere informati circa i servizi per la salute e sicurezza ossia le misure predisposte dal datore di lavoro e i comportamenti da tenere in caso di pericolo grave e immediato , le istruzioni da attuare per la propria incolumità in caso di pericolo grave e immediato

• Il datore di lavoro, previa consultazione con l’RLS deve garantire servizi di prevenzione e protezione adeguati al lavoro notturno che assicurino un livello di servizi equivalente rispetto a quello previsto per il turno diurno!

• Il limite giornaliero al lavoro notturno è di 8 ore; si tratta di un limite medio

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Formazione lavoratori (neoassunti)

• Sulla formazione dei soggetti in line deve essere sempre consultato l’RLS (artl.50 d.lgs. 81/2008)!

• Per tutti i soggetti aziendali (lavoratori, preposti e dirigenti) occorre che il percorso formativo sia svolto!

A. Anteriormente al momento dell’assunzione!

B. in caso di impossibilità, almeno contestualmente all’assunzione!

C. in caso di cambiamento di mansione o innovazione tecnologica!

• Formazione generale 4 ore per qualsiasi settore ; formazione specifica 4 8 o 12 ore in base alla classe di rischio dell’azienda.!

• Aggiornamento minimo di 6 ore nel quinquennio per tutti (lavoratori, dirigenti, preposti).

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Le caratteristiche della formazione

!

• La formazione deve essere coerente rispetto alla valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro

• La formazione deve essere differenziata in base alla classe di rischio dell’azienda, in base alle mansioni da svolgere (formazione generale 4 ore più formazione specifica) aggiornamento quinquennale 6 ore!

• Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione se non è stato adeguatamente formato(Cass. 5 novembre 2012 n. 18921)

• Nel contratto di somministrazione la formazione generale è a carico del somministratore e quella specifica a carico dell’utilizzatore, salvo accordi diversi.

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Formazione lavoratori (Accordo Stato Regioni 2011)

• Occorre controllare la piena corrispondenza tra le scelte operate dal responsabile del percorso formativo e le problematiche aziendali!

• Coinvolgimento dell’RLS sulla formazione per tutti i soggetti della sicurezza (anche per preposti e dirigenti)

• Per immigrati l’RLS può richiedere la documentazione relativa all’avvenuta prova di verifica per conoscenza lingua veicolare!

• Deve essere individuato un responsabile del progetto formativo

• è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione

• La formazione generale e l’aggiornamento della formazione si possono svolgere anche in e learning

• (prove durante il percorso e quella finale in presenza e il sistema deve consentire la memorizzazione dei tempi di fruizione )

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L’informazione e l’addestramento

• Informazione di base : rischi connessi all’attività dell’impresa in generale; procedure su primo soccorso e antincendio, nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio

• Informazione specifica sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta, pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose, misure e attività di prevenzione adottate

• L’informazione deve essere facilmente comprensibile e per gli stranieri deve essere previsto un test di comprensione della lingua

• addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro

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Formazione RSPP (legge n. 99/2013)

• Modulo A: formazione di base per tutti RSPP e ASPP di 28 ore

• Modulo B: di specializzazione sui rischi specifici 48 ore

• Modulo C: 24 ore per la sola funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

• aggiornamento 20 ore per gli ASPP e 40 per gli RSPP

• Se il datore vuole svolgere il ruolo di Responsabile deve svolgere un corso di formazione della durata compresa tra 16 e 48 ore.

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Formazione RSPP (accordo Stato Regioni 2011)

• L’RLS è consultato sulla nomina del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione

• L’RLS si può pronunciare sullo svolgimento dei ruoli previsti a carico dell’RSPP, sul possesso dei titoli formativi, coerenza del percorso formativo rispetto al codice ATECO azienda su obbligo di aggiornamento formativo nelle scadenze previste

• Può e deve verificare che formazione sia fatta secondo la legge (obbligo di consultazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera s e diritto di consultazione ai sensi dell’art. 50 c.1 lett.c)

• Obbligo del datore di lavoro di dare preventiva comunicazione all’RLS della decisione di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende fino a 5 dip.

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Formazione addetti prevenzione incendi e primo soccorso

• Addetti gestione emergenze: formazione specifica e aggiornamento periodico La durata dei corsi è correlata alla classe di rischio cui appartiene l’azienda

• Addetti antincendio: D.M. 388/03, corsi di 4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio dell’azienda valutato dal datore di lavoro.

• L’RLS può chiedere informazioni sui corsi di formazione specifica e sulla reale partecipazione al corso

• Nel caso non siano messe in evidenza percorsi di fuga o procedure di emergenza o attrezzature comunica il problema al datore di lavoro e vigila sulle informazioni date ai lavoratori sulle procedure di evacuazione!

• Addetti primo soccorso : D.M. 388 del 2003 prevede percorsi differenziati 12 o 16 ore in base a classificazione azienda (meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) L’RLS può chiedere informazioni di merito sulla partecipazione al corso

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Diritto alla formazione RLS (Accordo interconfederale 2011)

• L’RLS deve frequentare un percorso formativo di almeno 36 ore (di cui 20 sui rischi minimi e 16 su rischi specifici e misure di prevenzione e protezione)

• Aggiornamento di 8 ore annue

• La formazione avviene in collaborazione con gli organismi paretici, durante orario di lavoro e senza vincoli economici per i rappresentanti

• Se l’RLS ha dovuto firmare il DVR o essere consultato su altre questioni prima della formazione può pretendere di apportare al DVR modifiche o integrazioni o esprimere pareri scritti, alla luce delle nozioni ricevute

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Orario di lavoro nella legge (decreto legislativo n. 66 del 2003)

• La legge (decreto 66 del 2003) prevede solo un periodo consecutivo di riposo di 11 ore ma non prevede una durata massima giornaliera della prestazione lavorativa, come in precedenza

• La durata massima dell’orario settimanale non potrà superare le 48 ore “medie”!

• Questa medie non deve essere superata nell’arco temporale di 4 mesi o se lo prevede la contrattazione collettiva anche nell’arco di 6 o 12 mesi

• Considerando le regole su riposi giornalieri, pause e riposo settimanale, quindi la durata della prestazione settimanale non può superare le 77 ore!

• Banca delle ore: invece di pagare lo straordinario, viene creata questa banca e a ciascuno diritto di godere di permessi al posto della remunerazione

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L’orario di lavoro nella contrattazione collettiva

• I contratti collettivi possono prevedere la durata della prestazione settimanale inferiore a 40 ore

• La distribuzione dell’orario normale, riferendo la durata media della prestazione ad un periodo non superiore all’anno

• Quindi superare la durata massima settimanale di 48 ore compreso lo straordinario, e compensare nella settimana successiva con una diminuzione oraria

• Esempio di rispetto della soglia media delle 48 ore settimanali: es. 4 settimane per 4 mesi tot ore lavorate 7 settimane a 52 ore e 9 settimane a 42 ore settimanali !

• 742 ore lavorate/16 …..46,37 ore lavorate in media su 4 mesi

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Banche dati

• www.bollettinoadapt.it

• http://olympus.uniurb.it (normativa e informazioni sulla prevenzione)

• Banca dati Legis del Sirs Servizio informativo Rls di Bologna e Ravenna (raccolta di direttive, leggi nazionali, normativa regionale

• RLS in opera , guida normativa della filcams lombardia

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Fine del modulo

• Grazie per l’attenzione!