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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Provincia di Bari) __________ Ordin. n.116 I L S I N D A C O PREMESSO CHE: - in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione esercitata su strada in particolar modo in alcuni tratti di strade extraurbane, ove insistono numerose abitazioni sparse e aziende agricole, è molto diffuso e non accenna ad attenuarsi nonostante l'intensificarsi delle azioni di contrasto delle forze dell’ordine; - il meretricio, esercitato da persone di molteplici nazionalità dedite costantemente ed ostentatamente alla prostituzione, si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti, tanto da offendere la pubblica sensibilità; - le modalità di esercizio determinano conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione stradale, nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008; - i soggetti, che richiedono prestazioni sessuali, sono prevalentemente alla guida di veicoli e potrebbero compiere manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità; - l’abbigliamento utilizzato per l’esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della strada, aumentando il rischio di incidenti stradali; - il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento della prostituzione, anche minorile; - si verificano situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici lasciati nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione; - alla luce delle argomentazioni esposte e dello stato di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica, si rende necessario ed improcrastinabile l’adozione di misure di contrasto al fenomeno della prostituzione, che garantiscano l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità e siano in grado di contrastare fenomeni degenerativi ed allo stesso tempo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale; LETTO il recente D.L. 23/5/2008 n.92, così come modificato dalla legge di conversione 24/7/2008 n.125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, che amplia i poteri del Sindaco, ovvero che è stata conferita al medesimo, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; LETTA altresì la legge 15/7/2009 n.94, c.d. “Pacchetto Sicurezza” recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; VISTO l’art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.; LETTA la legge 24/7/2008 n.125 avente ad oggetto “conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23/5/2008 n.92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”; LETTA altresì la legge 15/7/2009 n.94, cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”; VISTO l’art.2, 1° co., lett. a), b) e c) del Decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008 che prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,

Ord. prostituzione rivista

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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Provincia di Bari)

__________

Ordin. n.116

I L S I N D A C O PREMESSO CHE:

- in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione esercitata su strada in

particolar modo in alcuni tratti di strade extraurbane, ove insistono numerose abitazioni sparse e aziende

agricole, è molto diffuso e non accenna ad attenuarsi nonostante l'intensificarsi delle azioni di contrasto delle

forze dell’ordine;

- il meretricio, esercitato da persone di molteplici nazionalità dedite costantemente ed ostentatamente alla

prostituzione, si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti, tanto da offendere la pubblica

sensibilità;

- le modalità di esercizio determinano conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione stradale,

nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e) del Decreto del Ministro

dell'Interno 5 agosto 2008;

- i soggetti, che richiedono prestazioni sessuali, sono prevalentemente alla guida di veicoli e potrebbero

compiere manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale e

la pubblica incolumità;

- l’abbigliamento utilizzato per l’esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della

strada, aumentando il rischio di incidenti stradali;

- il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento della

prostituzione, anche minorile;

- si verificano situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui

organici lasciati nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione;

- alla luce delle argomentazioni esposte e dello stato di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica, si rende

necessario ed improcrastinabile l’adozione di misure di contrasto al fenomeno della prostituzione, che

garantiscano l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità e siano in grado di

contrastare fenomeni degenerativi ed allo stesso tempo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale;

LETTO il recente D.L. 23/5/2008 n.92, così come modificato dalla legge di conversione 24/7/2008 n.125,

recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, che amplia i poteri del Sindaco, ovvero che è stata

conferita al medesimo, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti,

anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

LETTA altresì la legge 15/7/2009 n.94, c.d. “Pacchetto Sicurezza” recante “Disposizioni in materia di

sicurezza pubblica”;

VISTO l’art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;

LETTA la legge 24/7/2008 n.125 avente ad oggetto “conversione in legge, con modificazioni, del D.L.

23/5/2008 n.92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

LETTA altresì la legge 15/7/2009 n.94, cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, recante “Disposizioni in materia di

sicurezza pubblica”;

VISTO l’art.2, 1° co., lett. a), b) e c) del Decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008 che prevede la possibilità

per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,

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nonché le suddette leggi finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di elevato degrado urbano,

immigrazione clandestina e sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 32460 del 12/12/2013 è stata data preventiva comunicazione al

Prefetto di Bari come previsto dall’art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i., come novellato dalla

L. 24/7/2008 n.125;

PRESO ATTO altresì che il Sig. Prefetto della Provincia di Bari, con nota n.13/50475/9C/Gab del

19/12/2013, acclarata al protocollo dell’Ente al n.33176 del 19/12/2013, comunicava nulla osta all’adozione

dell’ordinanza;

CON I POTERI conferiti dal D. Lgs.267/’00 e dal vigente statuto comunale;

O R D I N A

1. è vietato a chiunque in tutto il territorio comunale di Gioia del Colle, sulla pubblica via e su tutte le

aeree soggette a pubblico passaggio, o comunque sulle aree di circolazione e private aperte al

pubblico passaggio:

a) di contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento,

abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale

attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita

sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese

dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.

b) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a

pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo

ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel

mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si

concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e

l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso

l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la

prostituzione;

c) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti alla

precedente lettera b) e o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a

pagamento;

d) di eseguire alla guida di veicoli manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine

di porre in essere i comportamenti descritti alla precedente lettera b);

e) di consentire la salita e/o la discesa a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra

identificati;

2. Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi coloro che, per ragioni di servizio, operano

nell’ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento

sociale per le persone che si prostituiscono nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di

soccorso pubblico;

3. Fermo restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e

considerati i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art.7 bis del D. Lgs.

18/8/2000 n.267 e s.m.i., per le violazioni alla presente ordinanza è stabilito l’importo minimo

edittale di €.100 e massimo di €.500, con pagamento, in misura ridotta, della somma di €.166,67, e

che detta sanzione amministrativa deve essere, obbligatoriamente ed esclusivamente, corrisposta dal

trasgressore al Comune di Gioia del Colle, a mezzo di bollettino di conto corrente postale

n.13525704 intestato a Comune di Gioia del Colle, Comando di Polizia Urbana, Gioia del Colle;

4. È compito di tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutti gli ufficiali e agenti di pubblica

sicurezza accertare le violazioni di cui al contenuto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà esposta all’albo pretorio del Comune di Gioia del Colle per quindici

giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale nonché sul sito internet istituzionale e verrà

comunicata a:

Comando Stazione Carabinieri di Gioia de Colle;

Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle;

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Comando Distaccamento Polizia Stradale di Gioia del Colle;

Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Gioia del Colle;

Comando Polizia Municipale di Gioia del Colle;

Prefettura – U.T.G. di Bari;

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale della Puglia, sede di Bari, ovvero, antro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica per soli vizi di legittimità.

Dalla Residenza Municipale, 19/12/2013

IL SINDACO (Sergio POVIA)