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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di Bari)
__________
Ordin. n.116
I L S I N D A C O PREMESSO CHE:
- in alcune zone del territorio di questo Comune il fenomeno della prostituzione esercitata su strada in
particolar modo in alcuni tratti di strade extraurbane, ove insistono numerose abitazioni sparse e aziende
agricole, è molto diffuso e non accenna ad attenuarsi nonostante l'intensificarsi delle azioni di contrasto delle
forze dell’ordine;
- il meretricio, esercitato da persone di molteplici nazionalità dedite costantemente ed ostentatamente alla
prostituzione, si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi ed indecenti, tanto da offendere la pubblica
sensibilità;
- le modalità di esercizio determinano conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione stradale,
nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici di cui all'art. 2, lettera e) del Decreto del Ministro
dell'Interno 5 agosto 2008;
- i soggetti, che richiedono prestazioni sessuali, sono prevalentemente alla guida di veicoli e potrebbero
compiere manovre pericolose ed imprevedibili, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale e
la pubblica incolumità;
- l’abbigliamento utilizzato per l’esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della
strada, aumentando il rischio di incidenti stradali;
- il fenomeno della prostituzione su strada determina lo sviluppo di pratiche criminali di sfruttamento della
prostituzione, anche minorile;
- si verificano situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui
organici lasciati nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione;
- alla luce delle argomentazioni esposte e dello stato di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica, si rende
necessario ed improcrastinabile l’adozione di misure di contrasto al fenomeno della prostituzione, che
garantiscano l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità e siano in grado di
contrastare fenomeni degenerativi ed allo stesso tempo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale;
LETTO il recente D.L. 23/5/2008 n.92, così come modificato dalla legge di conversione 24/7/2008 n.125,
recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, che amplia i poteri del Sindaco, ovvero che è stata
conferita al medesimo, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
LETTA altresì la legge 15/7/2009 n.94, c.d. “Pacchetto Sicurezza” recante “Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica”;
VISTO l’art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;
LETTA la legge 24/7/2008 n.125 avente ad oggetto “conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
23/5/2008 n.92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
LETTA altresì la legge 15/7/2009 n.94, cosiddetto “Pacchetto sicurezza”, recante “Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica”;
VISTO l’art.2, 1° co., lett. a), b) e c) del Decreto del Ministro dell’Interno 5/8/2008 che prevede la possibilità
per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
nonché le suddette leggi finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di elevato degrado urbano,
immigrazione clandestina e sicurezza pubblica;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 32460 del 12/12/2013 è stata data preventiva comunicazione al
Prefetto di Bari come previsto dall’art.54, 4° co. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i., come novellato dalla
L. 24/7/2008 n.125;
PRESO ATTO altresì che il Sig. Prefetto della Provincia di Bari, con nota n.13/50475/9C/Gab del
19/12/2013, acclarata al protocollo dell’Ente al n.33176 del 19/12/2013, comunicava nulla osta all’adozione
dell’ordinanza;
CON I POTERI conferiti dal D. Lgs.267/’00 e dal vigente statuto comunale;
O R D I N A
1. è vietato a chiunque in tutto il territorio comunale di Gioia del Colle, sulla pubblica via e su tutte le
aeree soggette a pubblico passaggio, o comunque sulle aree di circolazione e private aperte al
pubblico passaggio:
a) di contattare soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento,
abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare tale
attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via. Consentire la salita
sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese
dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
b) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a
pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo
ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel
mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si
concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e
l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso
l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la
prostituzione;
c) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti alla
precedente lettera b) e o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a
pagamento;
d) di eseguire alla guida di veicoli manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine
di porre in essere i comportamenti descritti alla precedente lettera b);
e) di consentire la salita e/o la discesa a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra
identificati;
2. Dal divieto di cui al punto precedente sono esclusi coloro che, per ragioni di servizio, operano
nell’ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento
sociale per le persone che si prostituiscono nonché tutti gli addetti ai servizi di sicurezza e di
soccorso pubblico;
3. Fermo restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e
considerati i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art.7 bis del D. Lgs.
18/8/2000 n.267 e s.m.i., per le violazioni alla presente ordinanza è stabilito l’importo minimo
edittale di €.100 e massimo di €.500, con pagamento, in misura ridotta, della somma di €.166,67, e
che detta sanzione amministrativa deve essere, obbligatoriamente ed esclusivamente, corrisposta dal
trasgressore al Comune di Gioia del Colle, a mezzo di bollettino di conto corrente postale
n.13525704 intestato a Comune di Gioia del Colle, Comando di Polizia Urbana, Gioia del Colle;
4. È compito di tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutti gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza accertare le violazioni di cui al contenuto della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà esposta all’albo pretorio del Comune di Gioia del Colle per quindici
giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale nonché sul sito internet istituzionale e verrà
comunicata a:
Comando Stazione Carabinieri di Gioia de Colle;
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle;
Comando Distaccamento Polizia Stradale di Gioia del Colle;
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Gioia del Colle;
Comando Polizia Municipale di Gioia del Colle;
Prefettura – U.T.G. di Bari;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia, sede di Bari, ovvero, antro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per soli vizi di legittimità.
Dalla Residenza Municipale, 19/12/2013
IL SINDACO (Sergio POVIA)