6
Patti di famiglia: problematiche Liquidazione ai legittimari non assegnatari; eventuali lesioni delle quote dei legittimari Gli imprenditori non se ne sono ancora del tutto accorti; il passaggio ge- nerazionale delle aziende è più facile, da qualche anno. Dopo le agevolazioni fiscali per donazioni/successioni di aziende o rami di azienda, di quote o azioni a favore di discendenti e del coniuge, conla legge 55 del 14 febbraio 2006 sono state introdotte anche in Italia norme atte a regolamentare appunto il passaggio generazionale delle aziende. Giuseppe Rebecca Dottore commercialista Studio Rebecca & Associati di Vicenza Maria Giulia Rebecca L'imprenditore, sia esso titolare di azienda o società - e in quest'ultimo caso dovrà avere il controllo della società stessa - potrà decidere di assegnare l'azienda o le partecipazioni a uno o più eredi, escludendo gli altri legittimari, tra cui in ogni caso il coniuge. Gli artt. dal 768-bis al 768-octies cod. civ., ag- giunti come cap. V-bis al titolo IV del libro II (ben avrebbe potuto essere invece collocato nel capitolo VI, in luogo di V-bis, visto che era comunque l'ul- timo), prevedono questo nuovo istituto. Così recita la norma: «È patto di famiglia il con- tratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasfe- risce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti». Quindi il disponente può attribuire in vita l'azien- da e/o le partecipazioni a uno o più legittimari, po- nendo a carico di questi la liquidazione degli altri legittimari, i cosiddetti "legittimari non assegnata- ri". In pratica, si è consentita per la prima volta una specifica deroga al divieto dei patti successo- ri. In questo articolo esamineremo qualche aspet- to ancora controverso. 1. Chi deve effettuare la liquidazione ai legittimari non assegnatari? Può essere fatta anche diretta- mente dal disponente, in luogo del beneficiario? 2.I beni oggetto di patto di famiglia sono ricom- presi o meno ai fini del calcolo di eventuali lesioni della quota dei legittimari? 3. Quali sono gli effetti su precedenti donazioni? Esaminiamo i vari punti. Chi deve effettuare la liquidazione ai legittimari non assegnatari? Il disponente destina l'azienda a un erede legittima- rio; ci si chiede: chi dovrà liquidare gli eredi legitti- mali che non risultano assegnatari dell'azienda? Coloro i quali sostengono la tesi della possibilità di liquidazione dei legittimari da parte del disponen- te ricordano la relazione al disegno di legge, che appunto ciò prevede. Ma ove così si dovesse ritenere, mal si concilia la problematica della valutazione dell'azienda e/o delle azioni o quote societarie che, ai fini del patto famiglia, deve essere fatta, e non potrebbe essere diversamente, con riferimento alla data della sti- pula dello stesso patto di famiglia.

Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

Patti di famiglia:problematicheLiquidazione ai legittimari non assegnatari; eventuali lesionidelle quote dei legittimari

Gli imprenditori non se ne sono ancora del tutto accorti; il passaggio ge-nerazionale delle aziende è più facile, da qualche anno.Dopo le agevolazioni fiscali per donazioni/successioni di aziende o ramidi azienda, di quote o azioni a favore di discendenti e del coniuge, con lalegge 55 del 14 febbraio 2006 sono state introdotte anche in Italia normeatte a regolamentare appunto il passaggio generazionale delle aziende.

Giuseppe RebeccaDottore commercialistaStudio Rebecca & Associatidi VicenzaMaria Giulia Rebecca

L'imprenditore, sia esso titolare di azienda o società -e in quest'ultimo caso dovrà avere il controllo dellasocietà stessa - potrà decidere di assegnare l'aziendao le partecipazioni a uno o più eredi, escludendo glialtri legittimari, tra cui in ogni caso il coniuge.Gli artt. dal 768-bis al 768-octies cod. civ., ag-giunti come cap. V-bis al titolo IV del libro II (benavrebbe potuto essere invece collocato nel capitoloVI, in luogo di V-bis, visto che era comunque l'ul-timo), prevedono questo nuovo istituto.

Così recita la norma: «È patto di famiglia il con-tratto con cui, compatibilmente con le disposizioniin materia di impresa familiare e nel rispetto delledifferenti tipologie societarie, l'imprenditore trasfe-risce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare dipartecipazioni societarie trasferisce, in tutto o inparte, le proprie quote, a uno o più discendenti».Quindi il disponente può attribuire in vita l'azien-da e/o le partecipazioni a uno o più legittimari, po-nendo a carico di questi la liquidazione degli altrilegittimari, i cosiddetti "legittimari non assegnata-ri". In pratica, si è consentita per la prima voltauna specifica deroga al divieto dei patti successo-ri. In questo articolo esamineremo qualche aspet-to ancora controverso.

1. Chi deve effettuare la liquidazione ai legittimarinon assegnatari? Può essere fatta anche diretta-mente dal disponente, in luogo del beneficiario?2.I beni oggetto di patto di famiglia sono ricom-presi o meno ai fini del calcolo di eventuali lesionidella quota dei legittimari?3. Quali sono gli effetti su precedenti donazioni?Esaminiamo i vari punti.

Chi deve effettuare la liquidazioneai legittimari non assegnatari?

Il disponente destina l'azienda a un erede legittima-rio; ci si chiede: chi dovrà liquidare gli eredi legitti-mali che non risultano assegnatari dell'azienda?Coloro i quali sostengono la tesi della possibilità diliquidazione dei legittimari da parte del disponen-te ricordano la relazione al disegno di legge, cheappunto ciò prevede.Ma ove così si dovesse ritenere, mal si concilia laproblematica della valutazione dell'azienda e/odelle azioni o quote societarie che, ai fini del pattofamiglia, deve essere fatta, e non potrebbe esserediversamente, con riferimento alla data della sti-pula dello stesso patto di famiglia.

Page 2: Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

Il procedimento proposto dal patto di famiglia(i legittimari non assegnatari, se non rinunciano,sono liquidati dei loro diritti) funziona bene solocon liquidazione da parte del beneficiario; l'istitu-to non potrà mai funzionare, da un punto di vistapratico, con liquidazione da parte del disponente,anche se in realtà così si sta facendo. E ciò non cer-tamente per gli effetti del momento, ma per quan-to può accadere all'apertura della successione.L'art. 768-quater, secondo comma, cod. civ. cosìprescrive, relativamente alla compensazione:«Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipa-zioni societarie devono liquidare gli altri parteci-panti al contratto, ove questi non vi rinunzino intutto o in parte, con il pagamento di una sommacorrispondente al valore delle quote previste da-gli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono con-venire che la liquidazione, in tutto o in parte, av-venga in natura». Quindi dapprima si determinail valore dei beni oggetto della liquidazione(azienda e/o partecipazioni), dopodiché si calco-lano le correlate quote spettanti ai legittimari perlegge e infine si determinano le modalità di liqui-dazione (denaro e/o natura). La liquidazione èobbligatoria, e non poteva essere diversamente,ma ne è consentita la rinuncia, in tutto o in par-te, da parte dei legittimari.

La liquidazione ai legittimari non assegnatarispetta agli assegnatari; questo prevede la norma.La dottrina ha criticato questa ipotesi, poiché nel-la realtà il beneficiario potrebbe non possedere ri-sorse sufficienti per provvedere alla compensazio-ne. L'assegnatario, anche per la prevedibile giova-ne età, potrebbe infatti avere un patrimonio limi-tato. Gli è comunque concesso un determinato las-so di tempo per reperire cespiti da monetizzare osomme di danaro da destinare alla liquidazione deinon beneficiati, risorse che potrebbe comunquetrovare nella stessa azienda oggetto del patto.In generale, si ritiene però che la compensazionepossa essere effettuata anche dal disponente stessoattraverso il cosiddetto "patto verticale", oppostoallo schema orizzontale nel quale l'imprenditoreattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-

scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto verticale l'imprenditore assegnal'azienda o le partecipazioni societarie a un di-scendente e provvede a liquidare gli altri. E questoè proprio il caso, da taluni peraltro ritenuto noncorretto, che può dare origine a problematiche diassegnazione agli eredi.

Qualora la liquidazione venisse fatta diretta-mente dal disponente, non necessariamente sidovrà verificare la corrispondenza tra il valore delcredito vantato dagli eredi verso l'assegnatario del-l'azienda e il valore del bene trasferito dal dispo-nente stesso.Ne consegue che, ove tale valore (relativamente aquanto attribuito ai legittimari non assegnatari)dovesse superare la quota di legittima sull'aziendao sulle partecipazioni societarie, l'eccedenza, al-meno secondo taluni, andrebbe trattata come libe-ralità, soggetta comunque a collazione e all'azionedi riduzione, al momento dell'apertura della suc-cessione. In caso contrario, ne potrebbe derivareun pregiudizio per l'assegnatario, anche se, invero,qualora quest'ultimo avesse dovuto ritenere lesi isuoi diritti, molto semplicemente avrebbe potutonon partecipare all'atto.Ove invece il valore dovesse essere inferiore rispet-to alla quota di legittima sull'azienda o sulle par-tecipazioni societarie, il partecipante non assegna-tario, accettando di ricevere quanto datogli, mani-festerà in modo del tutto inequivocabile l'intenzio-ne di rinunciare alla liquidazione della sua quotadi legittima, relativamente (e limitatamente) al-l'oggetto del patto di famiglia.

I partecipanti non assegnatari dei beni d'im-presa, ex art. 768-quater, secondo comma, cod.civ., avranno diritto sul valore di questi beni a unaquota pari a quella individuata, in misura diversaa seconda della qualità e del numero dei legittima-ri, dagli artt. 537 e segg. cod. civ. La base di cal-colo per determinare il valore delle quote riservateai non assegnatari dell'azienda è rappresentataesclusivamente dai beni attribuiti ex pacto1.Stabilito il valore dell'impresa, che appunto funge

Page 3: Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

da parametro per la liquidazione della legittimache spetta ai non assegnatari, al momento della sti-pula del patto di famiglia, i mutamenti di valoredell'azienda successivamente intervenuti non po-tranno ovviamente acquisire rilievo alcuno.Così i partecipanti non beneficiati dal patto avran-no diritto a tale liquidazione, che è relativa, sia sulpiano oggettivo, essendo la base di calcolo coinci-dente con la massa patrimoniale costituita dai solibeni alienati tramite il patto, sia sul piano crono-logico, in quanto il valore della massa è da inten-dersi ancorato, anche nei confronti di legittimarisopravvenuti, alla valutazione effettuata dai con-traenti al momento della stipula del patto.Ma ciò mal si concilia, come si è visto, con ipotesidi future azioni di riduzione, essendo necessaria-mente diversa la base di riferimento temporale.

Beni ricompresi o meno ai fini del calcolodi eventuali lesioni delle quote dei legittimari?

Nei patti di famiglia rileva il "valore attribuito incontratto" (art. 768-quater, terzo comma, cod.civ. ); non si applicano infatti le norme sulla deter-minazione del valore "al tempo dell'aperta succes-sione" ex artt. 747-750 cod. civ.

Il valore da attribuire all'azienda o alle parte-cipazioni sociali ai fini della liquidazione dellaquota è liberamente determinabile dalle parti almomento stesso della stipula del patto, ma è con-sigliabile fare predisporre una perizia da un esper-to, meglio se asseverata, da allegare al patto stes-so. Ciò potrebbe rivelarsi utile nell'eventualità incui, successivamente alla stipula, dovessero, tral'altro, sopravvenire dei legittimari.E certamente opportuno menzionare, nello stessopatto di famiglia, il criterio di determinazione delvalore adottato.2 Occorrerà prestare anche atten-zione all'eventuale opportunità di attribuire un

premio di maggioranza alle partecipazioni oggettodi trasferimento che integrano in capo all'assegna-tario il controllo dell'impresa.

Quanto abbiano ricevuto i contraenti del pat-to di famiglia non è soggetto a collazione, né a ri-duzione, per legge (art. 768-quater, ultimo com-ma, cod. civ.).Si ha così il definitivo passaggio della proprietà del-l'azienda, o delle partecipazioni sociali, in capo al-l'assegnatario, essendo appunto precluso l'assogget-tamento a riduzione e collazione di tale attribuzione.Si ritiene che non sia peraltro soggetto a collazione eriduzione nemmeno quanto i legittimali non asse-gnatari abbiano eventualmente ricevuto ex art. 768-quater, terzo comma, cod. civ, indipendentementedal fatto che le assegnazioni siano avvenute tramiteil patto di famiglia o per mezzo di successivi contratticollegati. Anche questi soggetti, infatti, sono qualifi-cabili come contraenti, le cui attribuzioni patrimo-niali non sono dunque soggette a collazione e ridu-zione (art. 768-quater, ultimo comma, cod. civ).

Il patto di famiglia non è invece esentato dallariunione fittizia.

Page 4: Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

La questione è se la cessione dell'azienda conil patto di famiglia debba essere o meno conside-rata per determinare la quota di cui il testatore puòdisporre.Ove la risposta fosse affermativa, nel caso specifi-co non vi sarebbe alcuna lesione di legittima, comevisto sopra.Esistono in merito due teorie contrapposte.a. Secondo la prima teoria, l'esclusione da riduzio-ne e collazione, prevista dall'alt. 768-quater, ulti-mo comma, cod. civ, non determina l'irrilevanzadel trasferimento ai fini della riunione fittizia4 edell'imputazione ex se, salvo dispensa.5 Non si ve-de allora perché riconoscere al beneficiario anchel'ulteriore vantaggio costituito dall'esenzione lega-le dall'imputazione ex se, salvo dispensa da partedel disponente, e dalla riunione fittizia.6 Ovvia-mente, nell'imputare ex se, rispetto al patrimoniodel disponente, il valore del bene produttivo tra-sferito, si dovrà detrarre quanto eventualmentecorrisposto ai legittimari ex art. 768-quater, se-condo comma, cod. civ.

b. Secondo l'altra teoria,7 invece, il bene produtti-vo non può essere preso in considerazione ai finidella riunione fittizia e non deve essere imputatoalla quota di legittima del disponente. Nell'esem-pio sopra formulato, evidente sarebbe il vantaggioper la posizione dell'assegnatario, il quale avrebbecosì diritto a una porzione di legittima pari a 10,determinata sul valore del relictum, senza riunirefittiziamente quanto disposto con patto di famiglia.Chi sostiene questa tesi afferma che, ove così nonfosse, la riunione fittizia avrebbe a oggetto beni va-

lutati in modo disomogeneo, secondo diversi crite-ri temporali: i beni trasferiti con il patto in base alvalore attribuito al momento della stipula, mentregli altri beni, quelli trasferiti durante la vita del decuius, con strumenti diversi, e il relictum dovreb-bero essere valutati al momento dell'apertura del-la successione.8 La tesi trova sostegno nell'art. 564,quinto comma, cod. civ., in forza del quale «ognicosa che, secondo le regole contenute nel Capo IIdel Titolo IV di questo Libro, è esente da collazio-ne, è pure esente da imputazione». In base a que-sto principio si può ritenere che l'esenzione da col-lazione, contenuta nell'art. 768-bis, quarto com-ma, cod. civ, determini anche l'esenzione da im-putazione ex se. «Siccome l'imputazione delle libe-ralità in conto presuppone la riunione fittizia allamassa, ciò che è esente da imputazione è esclusoanche dalla riunione fittizia e, viceversa, ciò che èoggetto dell'una è incluso anche nell'altra».9 Neconsegue l'inapplicabilità della riunione fittizia.Si obietta però che l'esenzione da collazione, previ-sta dalla disciplina sul patto di famiglia, non si tro-va, come prevede l'ultimo comma dell'art. 564 cod.civ, nel Capo II del Titolo IV del Libro II cod. civ.,il quale non contiene alcun richiamo al nuovo Ca-po V-bis, introdotto dalla legge 55/2006. Ne derivache il bene produttivo, trasferito attraverso patto difamiglia, sarebbe oggetto di imputazione ex se e, diconseguenza, di riunione fittizia, pur essendo esclu-so da collazione, in quanto, nel sistema delineatodalla legge 55/2006, sarebbe in vigore una regoladiversa da quella per cui all'esenzione da collazio-ne si accompagna quella da imputazione ex se.10

Page 5: Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

Per confutare questa conclusione non varrebbe l'o-biezione secondo la quale l'art. 768-quater, terzocomma, cod. civ. prevede l'imputazione ex seesclusivamente con riguardo alle attribuzioni fattein favore degli ipotetici legittimari non assegnata-ri del bene produttivo.Il motivo per cui la legge non dispone tale effettoin relazione all'azienda starebbe infatti nella pos-sibilità che il beneficiario non assuma la qualificadi legittimario, pur dovendo essere un discendentedel disponente.11

Si osserva che l'istituto della riunione fittizia equello dell'imputazione ex se hanno a oggetto, perespressa previsione di legge, i beni di cui il defun-to abbia disposto, in vita, a titolo di donazione.

L'adesione all'una o all'altra teoria riguardan-te l'applicazione dell'imputazione ex se e dellariunione fittizia al bene produttivo trasferito conpatto di famiglia sembra fortemente correlata al-l'interpretazione che si dà alla natura del patto difamiglia.Si tratta di donazione modale, nella quale il do-nante-disponente trasferisce al donatario-benefi-ciario un bene, gravando costui dell'onere di cor-rispondere agli ipotetici legittimari la quota lorospettante, in base all'art. 768-quater, primo com-ma, cod. civ.12 Ne deriva che il trasferimento tra-mite patto di famiglia è esentato (art. 768-quater,quarto comma, cod. civ.); si pone come effetto ti-pico della donazione.

Pare tuttavia più persuasiva l'opinione secon-do la quale il patto di famiglia non sia un negozioliberale.In conclusione, sembrerebbe più valida l'opinio-ne secondo la quale l'oggetto del patto non pos-sa essere riunito fittiziamente al patrimonio deldisponente, in quanto l'art. 536 cod. civ. nonpuò trovare applicazione, vista la natura non li-berale del patto.

Nel caso più sopra illustrato, l'assegnatario, puravendo già ottenuto con il patto un beneficio net-to pari a 20, valore dell'azienda detratta la som-ma corrisposta al fratello, potrebbe quindi agirevittoriosamente in riduzione attraverso la dispo-sizione testamentaria che lo esclude dalla succes-sione del padre.Avrà infatti diritto a ottenere la propria quota dilegittima, pari a 10, calcolata sul relictum di valo-re pari a 30, senza che si debba tenere conto diquanto già assegnatogli con il patto.Questa conclusione è la tesi espressa dal citatoCarlo Cicala; può sembrare spinta, ma è sostenutada valide ragioni argomentative, anche se nonequitative.

Altre fattispecie: effetti sulle precedentidonazioni del disponente

Il patto di famiglia può avere effetti anche su pre-cedenti donazioni fatte in vita.Un'esemplificazione può essere di ausilio.

Page 6: Patti di famiglia: problematiche - Studio Rebecca Famiglia.pdfattribuisce l'azienda o le partecipazioni a un di-scendente e sarà poi questi a compensare i legitti-mari. Nel patto

Conclusioni

Il patto di famiglia stenta a decollare, tra gli im-prenditori, un po' per caratteristiche proprie degliimprenditori stessi, un po' per le problematicheche in ogni caso ancora sussistono e un po' ancheperché, in definitiva, pare non tutelare sufficiente-mente i legittimari non assegnatali.Escluso che essi, partecipanti all'atto, rinuncino a

quanto loro spettante (non si vede poi perché lastessa norma - art. 768-quater, secondo comma —preveda tale ipotesi, quasi come fosse il caso nor-male o comunque più frequente), si possono veni-re a creare delle situazioni critiche, ai fini della ri-duzione e/o collazione, quando la liquidazione deilegittimari è fatta direttamente dal disponente o inpresenza di donazioni a terzi.Parrebbero problematiche non risolvibili, a oggi.