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SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo – Dott. Umberto Terzuolo – Dott. Piercarlo Bausola

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SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

Parte IIIParte IIII regimi contabili per imprese e professionisti

Dott. Alberto Marengo – Dott. Umberto Terzuolo – Dott. Piercarlo Bausola

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I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Regimi adottabili:

1) Contabilità ordinaria2) Contabilità semplificata3) Regime dei "contribuenti minimi"4) Regime dei "contribuenti ex minimi"5) Regime delle "nuove iniziative produttive"

Regimi contabili agevolati

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ImpreseRegistrazioni contabili effettuate sulla base del principio di competenza

Costi e ricavi registrati nell’esercizio di maturazione, indipendentementedalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediantel’utilizzo di apposite scritture di assestamento rilevate a fine annol’utilizzo di apposite scritture di assestamento rilevate a fine anno

ProfessionistiRegistrazioni contabili effettuate sulla base del principio di cassa

Costi e ricavi registrati nell’esercizio di in cui sono sostenuti/percepiti(indipendentemente dalla data di effettiva maturazione)

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1) REGIME CONTABILE ORDINARIO

Può essere:‒ obbligatorio‒ opzionale‒

‒ opzionale

La verifica dell’obbligatorietà deve essere effettuata in relazione a:‒ la natura giuridica del contribuente‒ l’ammontare dei ricavi conseguiti dallo stesso contribuente

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Regime ordinario – Obbligo in base alla natura giuridica

Sono obbligati ad adottare tale regime, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti, i seguenti soggetti:‒ S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici‒

‒ S.p.A, S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici‒ Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali‒ Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti‒ Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

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Regime ordinario – Obbligo in base all’ammontare dei ricaviPer gli altri soggetti titolari di redditi di impresa:

‒ Persone fisiche che esercitano attività commerciali‒ Società di persone (s.n.c. e s.a.s.)‒ Enti non commerciali che esercitano anche

un’attività commerciale in misura non prevalente

scatta l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria qualora i ricaviconseguiti nell’esercizio precedente siano superiori a:‒ euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi‒ euro 700.000,00, per le altre imprese

un’attività commerciale in misura non prevalente

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Modalità di accesso al regime ordinario

I contribuenti obbligati ad adottare la contabilità ordinaria:‒ non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività (tramite

gli appositi modelli AA9/11 e AA7/11)‒

gli appositi modelli AA9/11 e AA7/11)‒ non devono barrare l’apposita casella del quadro VO della

dichiarazione IVA‒ applicano naturalmente tale regime (vale il comportamento

concludente)

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Regime ordinario – Libri contabili obbligatori

1) Libro giornaleRegistrate tutte le operazioni (Prima Nota Iva + Prima Nota Contabile) in ordine cronologicoNota Contabile) in ordine cronologico

2) Registri IVAContabilizzazione di tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita)

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2) REGIME CONTABILE SEMPLIFICATOPossono accedervi :‒ le persone fisiche che esercitano attività commerciali‒ le società di persone (s.n.c. e s.a.s.)‒ gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via

‒ gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente

che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi inmisura inferiore a:‒ euro 400.000,00, per le imprese che prestano servizi‒ euro 700.000,00, per le altre imprese

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Opzione per la contabilità ordinariaI contribuenti in regime di contabilità semplificata possono optare perl’applicazione della contabilità ordinaria

‒ non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività (tramite

‒ non sono tenuti ad indicare il regime in sede di inizio attività (tramitegli appositi modelli AA9/11 e AA7/11)

‒ compilano l’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA‒ applicano naturalmente tale regime (vale il comportamento

concludente)

Durata dell’opzione 1 anno

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Regime semplificato – Registri contabili obbligatori

1) Registri IVARegistrati tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva)fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva)

2) Registro incassi/pagamentiPer la rilevazione, entro 60 giorni, degli incassi realizzati e dei pagamenti effettuati

Esonero dalla tenuta del Libro giornale

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3) REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

RIFERIMENTI NORMATIVI– Legge 244/2007, art. 1, co. da 96 a 117– Decreto Legge 98/2011, art. 27– Decreto Legge 98/2011, art. 27

PRINCIPALI DOCUMENTI DI PRASSI– C.M. 73/E del 21.12.07 (“vecchio” regime dei minimi)– C.M. 13/E del 26.02.08 (“vecchio” regime dei minimi)– C.M. 17/E del 30.05.12 (“nuovo” regime dei minimi)

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Novità introdotte dal D.L. 98/2011 (con effetto dal 1°gennaio 2012)

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

1) Nuovi requisiti di accesso2) Riduzione aliquota dell’imposta sostitutiva3) Durata massima prestabilita di permanenza nel regime4) Creazione del nuovo regime contabile degli “Ex-minimi”

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Ambito soggettivoRegime riservato alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

escluse società e associazioni

Ambito temporaleSi può applicare per i primi 5 anni di attività; al termine del quinquennio si può restare nel regime fino al raggiungimento del 35°anno di età

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I requisiti di accesso originari

1) Ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell’esercizio precedentenon superiori a 30.000 euro

2) Assenza di cessioni all’esportazione effettuate nell’esercizioprecedenteprecedente

3) Assenza di spese di lavoro dipendente o assimilato sostenutenell’esercizio precedente

4) Assenza di utili erogati nell’esercizio precedente agli associati inpartecipazione che prestano solo lavoro

5) Acquisto di beni strumentali nel triennio precedente per un valorenon superiore a 15.000 euro

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I nuovi requisiti

1) Assenza di un’altra attività di lavoro autonomo o di impresa svoltanei 3 anni precedenti

2) Assenza di prosecuzione di un’altra attività di lavoro autonomo o2) Assenza di prosecuzione di un’altra attività di lavoro autonomo odi impresa precedentemente svolta

3) Nel caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta da terzi, iricavi conseguiti nell’esercizio precedente non devono aversuperato il limite di 30.000 euro

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Cause di esclusione

Non possono applicare il regime dei minimi• i soggetti che esercitano l’opzione per l’applicazione di un regime

speciale IVA• i soggetti non residenti• i soggetti non residenti• coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di

fabbricati o di terreni edificabili, nonché di mezzi di trasporto nuovi• i soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo e che

contestualmente partecipano a società di persone o a S.r.l.trasparenti

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Ingresso nel regime

1) Soggetti che intraprendono una nuova attività

presentazione nuovo modello AA9/11 (approvato con Provv. dell’A.E. in data 18.05.12)

2) Soggetti già in attività2) Soggetti già in attività

- passaggio dal “vecchio” regime dei minimi: automatico,nessuna comunicazione da effettuare

- passaggio dal regime ordinario: possibile se rispettati i requisitidi accesso, fino al completamento del quinquennio

- passaggio dal regime delle “nuove iniziative”: comunicazione direvoca del regime precedentemente adottato

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Disapplicazione del regime

Può avvenire a seguito1) dell’esercizio di un’opzione espressa2) del venir meno di uno dei requisiti di accesso3) del verificarsi di una causa di esclusione

Una volta usciti dal regime, resta preclusa la possibilità di rientrarvi,anche qualora il contribuente tornasse in possesso di tutti i requisitinecessari

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Obblighi e semplificazioni - IVA

Esonero da:1) tenuta scritture contabili rilevanti ai fini IVA2) obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche3) presentazione dichiarazione/comunicazione IVA3) presentazione dichiarazione/comunicazione IVA

Obbligo di:1) numerare e conservare le fatture2) integrare le fatture ricevute per acquisti intracomunitari3) versamento IVA su acquisti intracomunitari effettuati4) presentazione Modelli Intrastat

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Obblighi e semplificazioni – Altri

Esonero da:1) tenuta scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi2) pagamento IRAP e presentazione della relativa dichiarazione2) pagamento IRAP e presentazione della relativa dichiarazione3) applicazione Studi di Settore e Parametri4) presentazione comunicazione “Black list”5) presentazione “Elenco clienti e fornitori”

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Determinazione del reddito

Applicazione principio di "cassa"

deroga alle regole ordinarie previste dal TUIR

Effetti fiscali:Effetti fiscali:• assenza ammortamento beni• integrale deduzione delle spese di manutenzione, prestazioni

alberghiere, ecc., nell’esercizio di sostenimento• deduzione al 50% per le spese relative a beni ad uso promiscuo• irrilevanza rimanenze finali di magazzino

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Determinazione del reddito

Imposta sostitutiva:– ridotta dal 20% (del “vecchio” regime) al 5%

obbligo di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risultiobbligo di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risultil’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva

– compensi fatturati non soggetti alla ritenuta d’acconto

Acconti di imposta:– possibile determinarli con il metodo “previsionale” nel primo

esercizio di adesione al regime

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Ambito soggettivoRegime riservato alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione.

4) REGIME DEGLI “EX-MINIMI”

escluse società e associazioni

Ambito temporaleSi può applicare senza limiti temporali o di età

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Regime degli “ex-minimi” - Requisiti di accesso

1) Ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell’esercizio precedente nonsuperiori a 30.000 euro

2) Assenza di cessioni all’esportazione effettuate nell’esercizio precedente3) Assenza di spese di lavoro dipendente o assimilato sostenute

nell’esercizio precedente4) Assenza di utili erogati nell’esercizio precedente agli associati in

partecipazione che prestano solo lavoro5) Acquisto di beni strumentali nel triennio precedente per un valore non

superiore a 15.000 euro

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Ingresso nel regime

Possono accedervi:1) i contribuenti che non possiedono i nuovi requisiti previsti dal D.L.

98/2011 per l’accesso nel nuovo regime98/2011 per l’accesso nel nuovo regime2) i contribuenti che fuoriescono dal regime dei “minimi” per

decorrenza dei termini (5 anni)3) i contribuenti che avevano optato in precedenza per il regime

ordinario o delle “nuove iniziative”, avendo verificato il vincolotriennale dell’opzione

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Semplificazioni

Esonero da:1) tenuta scritture contabili ai fini Iva e imposte sui redditi2) tenuta del registro dei beni ammortizzabili2) tenuta del registro dei beni ammortizzabili3) liquidazioni e versamenti periodici IVA4) versamento dell’acconto IVA5) presentazione della dichiarazione IRAP e versamento

dell’imposta

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Adempimenti obbligatori

1) conservazione documenti2) fatturazione e certificazione dei corrispettivi3) comunicazione e dichiarazione annuale dati IVA3) comunicazione e dichiarazione annuale dati IVA4) presentazione Modello 7705) presentazione ”Elenchi clienti e fornitori”6) presentazione “Comunicazione black list”7) presentazione Studi di Settore e Parametri

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Uscita dal regime

Liquidazione dell’impostaApplicazione regole ordinarie del TUIR: reddito determinato sulla base del principio di “competenza”

Uscita dal regime– dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito di

accesso o si verifica una causa di esclusione– in seguito all’esercizio dell’opzione per l’adesione al regime

ordinario

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5) REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI– Legge 388/2000, art. 13

PRINCIPALI DOCUMENTI DI PRASSI– C.M. 8/E del 26.01.01– C.M. 59/E del 18.06.01

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Ambito soggettivoRegime riservato alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione.

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

escluse società e associazioni

Ambito temporaleSi può applicare per i primi 3 anni di attività, senza limitazioni connesse all’età

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I requisiti di accesso – Limite di ricavi

Per accedere al regime delle “Nuove Iniziative Produttive” è necessario:

1) che i ricavi d’impresa realizzati nel periodo di imposta nonabbiano superato il limite di euro 30.987,41, per le imprese cheprestano servizi, e di euro 61.947,83, per le imprese che svolgonoaltre attività;

2) che i compensi percepiti nello svolgimento di un’attività di lavoroautonomo non abbiano superato il limite di euro 30.987,41

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I requisiti di accesso - Altri

L’accesso al regime è inoltre subordinato al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

1) l’assenza di un’altra attività di lavoro autonomo o di impresasvolta nei 3 anni precedentisvolta nei 3 anni precedenti

2) l’assenza di prosecuzione di un’altra attività di lavoro autonomo odi impresa precedentemente svolta

3) nel caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta da terzi, iricavi conseguiti nell’esercizio precedente non devono aversuperato il limite di 30.987,41 euro

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Ingresso nel regime

Soggetti che intraprendono una nuova attività

presentazione nuovo modello AA9/11, barrando l’apposita casella in sede di dichiarazione di inizio attività

La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo di imposta.L’opzione può essere revocata utilizzando lo stesso modello AA9/11, barrando l’apposita casella “R” (revoca)

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Disapplicazione del regime

Può avvenire a seguito1) dell’esercizio di un’opzione espressa2) del venir meno di uno dei requisiti di accesso

‒ dall’esercizio successivo a quello nel quale viene superato il limitedei ricavi/compensi;

‒ dall’esercizio stesso, qualora i ricavi/compensi abbiano superato ilimiti per più del 50%

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Semplificazioni

Esonero da:1) tenuta scritture contabili ai fini Iva e imposte sui redditi2) tenuta dei libri e registri obbligatori connessi alla normativa sul

lavoro3) liquidazioni e versamenti periodici IVA4) versamento dell’acconto IVA

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Adempimenti obbligatori

1) Conservazione documenti2) Fatturazione e certificazione dei corrispettivi3) Comunicazione/dichiarazione IVA4) Versamento annuale IVA entro il 16 marzo di ogni anno4) Versamento annuale IVA entro il 16 marzo di ogni anno5) Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento dell’imposta6) Presentazione Modello 7707) Presentazione ”Elenchi clienti e fornitori”8) Presentazione “Comunicazione black list”9) Presentazione Studi di Settore e Parametri

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Determinazione del reddito

Reddito determinato secondo le regole ordinarie del TUIR

Effetti fiscali:Effetti fiscali:• Reddito = ricavi conseguiti/percepiti – spese sostenute• Deduzione parziale spese telefonica (80%)• Deduzione parziale spese auto (40%)• Rilevanza delle rimanenze finali di merci• Rilevanza ammortamenti beni ammortizzabili

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Determinazione del reddito

Imposta sostitutiva IRPEF:– pari al 10% del reddito– compensi fatturati non soggetti alla ritenuta d’acconto– compensi fatturati non soggetti alla ritenuta d’acconto

Acconti di imposta: non dovuti

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Regimi agevolati a confronto

FATTISPECIE MINIMI EX-MINIMINUOVE

INIZIATIVE

Soggetti ammessi Persone fisiche esercenti attività di

impresa, arte o

Persone fisiche esercenti attività di

impresa, arte o

Persone fisiche esercenti attività di

impresa, arte o impresa, arte o professione

impresa, arte o professione

impresa, arte o professione

Limite ricavi 30.000 euro 30.000 euro 30.987,41 euro/ 61.974,83 euro

Durata 5 anni (utilizzabile fino a 35 anni)

Indefinita 3 anni

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Regimi agevolati a confronto

FATTISPECIE MINIMI EX-MINIMINUOVE

INIZIATIVE

IVA Esclusi da addebito, detrazione e versamenti

Addebito e detrazione ordinaria, versamenti

periodici

Addebito e detrazione ordinaria, versamento

annualeperiodici annuale

Dichiarazione IVA NO SI SI

Dichiarazione IRAP

NO NO SI

Studi di Settore NO SI SI

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Regimi agevolati a confronto

FATTISPECIE MINIMI EX-MINIMINUOVE

INIZIATIVE

Determinazione del reddito

In base al“principio di cassa”

Si applicano le regole ordinarie del TUIR

Si applicano le regole ordinarie del TUIRdel reddito “principio di cassa” ordinarie del TUIR ordinarie del TUIR

Imposta sostitutiva IRPEF

5% Aliquote ordinarie 10%