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1 Verona, 19 giugno 2015 IL RECUPERO DEI CREDITI NELL’UE Strumenti nazionali e comunitari a confronto Il recupero dei crediti in Francia Avv. Luca Chiavegatti

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Strumenti nazionali e comunitari a confronto Il recupero dei crediti in Francia Avv. Luca Chiavegatti

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Verona, 19 giugno 2015

IL RECUPERO DEI CREDITI NELL’UE

Strumenti nazionali e comunitari a confronto

Il recupero dei crediti in Francia

Avv. Luca Chiavegatti

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AUTORITA’ COMPETENTE

Il Tribunal de Commerce è competente qualora il debitore sia una società commerciale (ad esempio SARL o SA) o un commerciante che esercita l’attività in nome proprio ed è iscritto al Registro del Commercio e delle Società (Registre du Commerce et des Société).

Se il debitore è un privato, un consumatore, un artigiano, una società civile o un’associazione di diritto privato i Tribunali competenti sono:

la juridiction de proximité per le cause civili tra singoli il cui valore sia inferiore ai € 4.000,00;

il Tribunal d’instance per le cause civili tra singoli il cui valore sia inferiore ai € 10.000,00;

il Tribunal de Grande Instance per le cause civili tra singoli il cui valore sia superiore ai € 10.000,00;

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COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 46 Code de Procédure Civile:

domicilio del debitore

luogo di consegna della merce

luogo di esecuzione del servizio

Art. 1406 Code de Procédure Civile:

il Giudice territorialmente competente per l’“injonction de payer” è quello di residenza o

dimora del debitore

è norma di ordine pubblico e quindi inderogabile

l’incompetenza è rilevabile d’ufficio

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INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Come nell’ordinamento italiano è un procedimento speciale, a contradditorio

meramente eventuale. È stato introdotto al fine di garantire al creditore un rapido

soddisfacimento del proprio credito

E’ disciplinato dagli artt. 1405/1425 del Code de Procédure Civile

Il debitore deve essere stato posto precedentemente in mora perché da questo

momento decorrono gli interessi legali.

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REQUISITI

Art. 1405 Code di Procédure Civile

La somma dovuta deve derivare da un’obbligazione contrattuale o da

un’obbligazione legale (“statutaire”), ad esempio per contributi dovuti al fondo

pensione

Il credito deve essere certo, liquido, esigibile, e non contestato.

Valgono le presunzioni legali stabilite dall’ordinamento in relazione alle prove

documentali: fatture, ordini di consegna, documenti di trasporto, riconoscimento del

debito (anche tramite la richiesta di una dilazione di pagamento), assegno, cambiale

(lettre de change), etc.

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La determinazione del quantum è fatta in virtù di quanto stipulato nel contratto o fissato

per legge e comprende, ove prevista, l’ammontare della clausola penale

Sono esclusi i danni derivanti dalla mancata esecuzione o dalla risoluzione di un

contratto, che devono per loro natura essere accertati. Il credito, inoltre, non deve essere

prescritto (L'art. L-110-4 del Code de Commerce specifica che il termine di prescrizione

per le obbligazioni nate in occasione di attività commerciali è di 5 anni, salvo che non

trovino applicazione prescrizioni speciali più brevi (Les obligations nées à l'occasion de

leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se

prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus

courtes). Non è applicabile verso enti di diritto pubblico.

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IL PROCEDIMENTO

L’atto introduttivo è un ricorso (requête) del creditore, proponibile direttamente o

tramite avvocato, alla cancelleria del Tribunale competente: può essere depositato a

mani oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi dell’art. 58 del Code de Procédure Civile il ricorso, libero nella forma, deve

contenere le seguenti informazioni:

Nome, cognome, professione, domicilio, nazionalità, data e luogo di nascita del

creditore se persona fisica; forma, denominazione (o ragione) sociale, sede

sociale e l’organo che la rappresenta se persona giuridica;

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Nome, cognome e domicilio del debitore se persona fisica; denominazione (o

ragione) e sede sociale se persona giuridica;

l’oggetto della domanda , con l’indicazione precisa del credito, opportunamente

dettagliato, e del suo fondamento.

Il ricorso è accompagnato dai documenti giustificativi (contratto, cambiale, etc.).

I FORMULARI

Ferma restando la libertà della forma, evidente stante la dicitura apposta all’inizio del

modulo (“Siamo qui per aiutarvi”), è possibile utilizzare gli appositi modelli predisposti

da Ministero della giustizia:

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1465.xhtml

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LA DECISIONE

INAUDITA ALTERA PARTE

Alla luce dei documenti prodotti il Giudice, inaudita altera parte, può procedere in tre modi:

ritiene la richiesta infondata: rigetta l’istanza. L’ordinanza non è impugnabile. Resta salva la possibilità

per il creditore di procedere con rito ordinario;

ritiene il ricorso solo parzialmente fondato: emette ordinanza parziale e rigetta per il restante. Il

creditore può accettare la decisione, e quindi procedere alla successiva notifica, o, altrimenti, non potendo

impugnare il provvedimento, procedere con rito ordinario;

il giudice ritiene la richiesta interamente fondata: emette l’ordinanza di ingiunzione di pagamento

(ordonnance portant injonction de payer)

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ORDONNANCE

Una volta emessa l’ordinanza, il creditore deve notificarne una copia conforme all’originale a ciascun debitore

nel termine di sei mesi, a pena di perdita dell’efficacia dell’ordinanza di ingiunzione stessa. Nel caso in cui

questo dovesse accadere il creditore può ripresentare il ricorso, se il credito non è prescritto.

A pena di nullità è necessario comunicare al debitore:

l’intimazione a pagare al creditore il credito comprensivo di interessi e spese di cancelleria, il cui

ammontare deve essere precisamente indicato;

l’avvertimento che può proporre opposizione, il termine entro il quale può essere proposta e le relative

forme;

l’avvertimento che può prendere conoscenza in cancelleria dei documenti prodotti dal creditore e che, in

mancanza di opposizione nel termine indicato, l’ordinanza passerà in giudicato.

La notifica avviene tramite Ufficiale Giudiziario, che in Francia è libero professionista.

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L’OPPOSIZIONE

L’opposizione si propone avanti al giudice che ha pronunciato l’ordinanza: può

essere depositata a mani o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non è necessaria la nomina dell’avvocato.

Il termine perentorio per la proposizione dell’opposizione è di un mese dalla

notifica.

Se, a seguito dell’opposizione, si riscontra un cambio di competenza, il giudice

rimette la causa al giudice competente secondo le regole del Code de Procédure

Civile.

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PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Una volta proposta l’opposizione, la cancelleria convoca le parti in udienza con

raccomandata. Tale convocazione è notificata a tutte le parti, anche a quelle che non hanno

proposto opposizione.

La convocazione, a pena di nullità, deve contenere:

la data di emanazione;

l’indicazione del Giudice competente;

l’indicazione della data dell’udienza;

le condizioni in cui le parti possono farsi assistere o rappresentare.

l’avvertimento al debitore che, non comparendo, si procederà in contumacia.

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PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

Il procedimento prosegue secondo i riti previsti per ciascuna autorità e la

sentenza si sostituisce integralmente all’ordinanza

la sentenza può essere impugnata davanti alla Cour d’Appel se la domanda ha un valore

superiore ai 4.000,00 € o alla Cour de Cassation e inferiore a tale somma. La successiva

decisione della Cour d’Appel può essere impugnata in Cassation.

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MANCATA OPPOSISIZIONE

Nel caso in cui il debitore, nel termine di un mese, non abbia presentato opposizione o non

abbia effettuato un disconoscimento del debito a norma degli artt. dal 400 al 405 Code de

Procédure Civile:

il creditore, entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione, può chiedere

l’apposizione della formula esecutiva in cancelleria tramite lettera semplice o di persona. Se

non viene chiesta entro un mese l’ordinanza perde efficacia.

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LE SPESE LEGALI

Ai sensi dell’art. 700 Code de Procédure Civile le spese possono essere addebitate

alla parte soccombente. Il giudice deve tenere comunque conto delle condizioni

economiche della parte.

Nel caso non sia necessaria la nomina dell’avvocato (Tribunal de Grande Instance),

è necessario dare prova scritta delle spese dell’avvocato.

La prassi è di liquidare una somma fissa di € 2.000,00.

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LE RÉFÉRÉ-PROVISION

(procedura per direttissima)

Regolato dall’art. 809, II comma Code, de Procédure Civile, è esperibile davanti alle giurisdizioni civili e

commerciali, in ogni caso da richiedere al Presidente del Tribunale, ed è un procedimento in contradditorio

semplificato.

Presupposto per la concessione della misura è che il credito non sia seriamente contestabile.

In questo caso il Giudice, su istanza scritta del creditore, ha la facoltà di ordinare il pagamento, a favore del

creditore, una somma che può rappresentare anche la totalità della pretesa vantata.

Trattasi di una procedura volta ad accelerare il recupero del credito: il Giudice pronuncia ordinanza

immediatamente esecutiva, impugnabile.

Può essere azionata in pendenza di giudizi ordinari

È revocabile a seguito del giudizio di merito che accerta in maniera esaustiva le pretese creditorie.