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N. 1929 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori CURTO, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007 Riforma del processo tributario SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

SENATO DELLA REPUBBLICA · XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. ... direttive comunitarie n. 84/93 e 83/92. Questa norma statutaria e` una

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N. 1929

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori CURTO, MATTEOLI, ALLEGRINI,AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio,BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO,COLLINO, CORONELLA, CURSI, DE ANGELIS, DELOGU,DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, MANTICA, MANTOVANO,MARTINAT, MENARDI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA,PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO, TOFANI,

TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007

Riforma del processo tributario

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 2 –

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Onorevoli Senatori. – Nell’attuale si-stema tributario, il cittadino contribuente,quando deve esercitare il proprio diritto alladifesa, non si trova in una posizione proces-suale di parita con il fisco.

Sino ad oggi, infatti, si e discusso moltosulle norme sostanziali ma un’attenta e seriariflessione, purtroppo neppure da parte degliOrdini professionali interessati al problema,e stata mai condotta sulle norme processuali,importanti per far valere concretamente edefficacemente le proprie ragioni giuridichee di merito senza dover ricorrere ai concor-dati o agli accertamenti con adesione.

La modifica dell’articolo 111 della Costi-tuzione che, finalmente, ha introdotto il prin-cipio generale del giusto processo, valevoleanche per quello tributario, deve essereun’occasione di analisi e di approfondimentoper tutti gli operatori del settore per rivederel’intera disciplina del processo tributario.

Il primo e secondo comma dell’articolo111 della Costituzione testualmente preve-dono che «la giurisdizione si attua medianteil giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittoriofra le parti, in condizioni di parita, davanti agiudice terzo e imparziale. La legge ne assi-cura la ragionevole durata». Ed e a questiimportanti principi, ultimamente ribaditidalla Corte di cassazione con la sentenzan. 1540 del 24 gennaio 2007, che deve uni-formarsi anche il moderno processo tributa-rio, per evitare possibili, future eccezioni diincostituzionalita, che peraltro gia ci sonostate.

Certo, l’esigenza del giusto processo e del-l’effettivo esercizio del diritto di difesa (arti-colo 24 della Costituzione) deve conciliarsicon l’esigenza dello Stato di riscuotere le im-poste (articolo 53 della Costituzione) e per

trovare il corretto equilibrio senza penaliz-zare le parti in causa (soprattutto quella piudebole, il cittadino contribuente) e necessariorispettare alcuni fondamentali principi pro-cessuali.

Inoltre, bisogna tenere conto anche delloStatuto dei diritti del contribuente (leggedel 27 luglio 2000, n. 212), che ha apportatoin attuazione dell’ordinamento giuridico tri-butario i principi costituzionali di cui agli ar-ticoli 3, 23, 53 e 97, comma primo, della Co-stituzione.

Da cio discende che lo Statuto dei dirittidel contribuente ha uno status di legge dirango costituzionale superiore (Cassazionesentenze n. 7080/2004; n. 1757/02; n. 8415/02; n. 11274/01; n. 12462/01; n. 16097/00;SS.UU. n. 1052/06), non in contrasto con ledirettive comunitarie n. 84/93 e 83/92.

Questa norma statutaria e una legge fruttodi una riflessione piu avanzata delle prassiinterpretative legislative.

Da cio deriva che le suddette norme statu-tarie si pongono certamente in una posizioneprivilegiata nella gerarchia delle fonti che di-sciplinano le materie tributarie e quelle fi-nanziarie.

Oggi ci troviamo di fronte ad un’instabi-lita crescente dell’ordinamento tributarioche crea incertezze e costi sempre piu alti.

Tra le cattive abitudini del fisco ci sonoproprio i continui cambiamenti in corso delleregole ed il susseguirsi di norme introdotteda fonti sempre diverse (da ultimo, ancheper via di telegrammi e comunicati stampadell’Agenzia delle entrate, come nella tor-mentata vicenda degli studi di settore e degliindici di normalita economica). Particolariesempi di quanto sopra esposto si possono ri-levare nella sentenza della Commissione tri-butaria regionale della Puglia n. 80/9/07 del

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19 giugno 2007 che ha stabilito che non haalcuna valenza giuridica il comunicatostampa con cui l’ufficio tributi di un Comuneinterpreta il regolamento ICI; effetto retroat-tivo dei nuovi valori utilizzabili in tema divalutazione di immobili, ai sensi dell’articolo1, comma 307, della Legge 27 dicembre2006, n. 296.

Per questo, innanzitutto, e necessario edurgente un codice di diritto tributario cheraccolga un corpo organico di tutte le leggifiscali in modo da semplificare l’attualeastruso quadro normativo e da garantire unpiu tranquillo e trasparente rapporto tra Statoe contribuente.

Questo codice dovrebbe contenere anchele norme di un nuovo processo tributarionon solo per rendere i giudici tributari sem-pre piu «terzi» ed imparziali tra i soggettiin lite ma anche per mettere gli stessi sog-getti in una posizione di perfetta parita pro-cessuale, oggi non esistente.

Dall’ultima riforma, attuata con i Decretilegislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre1992, si sono susseguite varie leggi di modi-fica: legge 28 dicembre 2001, n. 448; decretodel Presidente della Repubblica n. 115 del 30maggio 2002; decreto-legge 31 marzo 2005n. 44, convertito con modificazioni, dallalegge 31 maggio 2005, n. 88; decreto-legge2 dicembre 2005, n. 203, convertito con mo-dificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248; interventi della Cortecostituzionale (sentenze n. 189 del 13 giugno2000, n. 520 del 6 dicembre 2002; n. 274 del12 luglio 2005); nonche molteplici interventidella Corte di cassazione, anche a Sezioniunite, che, in alcuni casi (vedi, per esempio,in tema di assistenza del contribuente) hannogenerato persino un conflitto con la stessaCorte costituzionale.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che inParlamento sono stati presentati nel corso de-gli anni vari progetti di legge di riforma delprocesso tributario che, sostanzialmente, si

riportavano ai due ordini del giorno, di pres-soche identico contenuto separatamente pre-sentati alla Camera dei deputati in data 15ottobre 1996 e al Senato in data 24 ottobre1996, con i quali si impegnava il Governoa presentare in tempi rapidi un apposito dise-gno di legge volto a razionalizzare ed inte-grare la disciplina e l’organizzazione delcontenzioso tributario di cui ai decreti legi-slativi del 1992 e successive modifiche. Inattuazione di questi ordini del giorno, condecreto 27 febbraio 1997 del Ministro dell’e-conomia e delle finanze, veniva nominataun’apposita Commissione, dai cui lavori de-rivava il cosiddetto «Progetto Marongiu».Parte delle disposizioni ivi contenute venivapoi occasionalmente travasata in vari testi le-gislativi.

La riforma che si propone sarebbe a costozero, a differenza di tante fantasiose propostedi legge, che, se realizzate, porterebbero viadalle casse dello Stato milioni e milioni dieuro.

Nella presente relazione sono evidentisommariamente, senza alcuna pretesa dicompletezza, i principali istituti processualiche dovrebbero essere riformati per un giustoprocesso tributario, in modo da ottenere unaeffettiva tutela del cittadino – contribuente,senza il ricorso ad inutili ed illegittimi scio-peri fiscali (Cassazione, terza sezione penale,sentenza n. 865/1986).

La preliminare questione per una seria ri-forma del processo tributario e quella disganciare totalmente le Commissioni tributa-rie dalla dipendenza e dall’organizzazionedel Ministero dell’economia e delle finanzeche, in quanto parte interessata nelle contro-versie, si trova in un evidente conflitto di in-teressi.

I giudici tributari non solo devono essereterzi ed imparziali ma, soprattutto, appariretali all’esterno in modo che il cittadino –contribuente non possa nutrire alcun dubbioo sospetto. A tal proposito, si segnala l’inte-ressante sentenza della Corte europea dei di-

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ritti dell’uomo del 31 luglio 2007 che ha sta-bilito i criteri per verificare l’imparzialita deigiudici e, tra questi, ha previsto che anche leapparenze possono avere una certa impor-tanza perche cio che e in discussione e la fi-ducia della collettivita sul funzionamentodella giustizia.

A tal proposito, pende al Senato il disegnodi legge di riordino della giustizia tributaria(AS 1340) di iniziativa dei senatori Benve-nuto, Bartolini e Rossi Paolo, in cui si pre-vede di cambiare la denominazione delleCommissioni tributarie in Tribunali tributarie Corti d’appello tributarie ed inoltre si pre-vede di spostare le competenze, amministra-tive ed organizzative, alla Presidenza delConsiglio dei ministri.

Questa e un’ottima soluzione iniziale per-che la nuova denominazione risulta certa-mente piu rispondente alla dignita ed impor-tanza della funzione e ne connota piu incisi-vamente la giurisdizionalita, tenuto conto chel’attuale denominazione di Commissione tri-butaria rappresenta un retaggio all’epoca incui ne era ritenuta la semplice natura ammi-nistrativa.

Il suddetto disegno di legge prevede, in-fatti, l’attribuzione al Presidente del Consi-glio dei ministri ed alla Presidenza del Con-siglio dei ministri delle attuali funzioni ecompetenze del Ministro dell’economia edelle finanze e del Ministero, per assicurare,anche e soprattutto nell’apparenza, la piena ecompleta autonomia della giurisdizione edella magistratura tributaria, tenuto conto an-che delle fondate e forti critiche della dot-trina del diritto pubblico, amministrativo, tri-butario e processuale, nonche degli operatoridel processo tributario, sull’attuale assetto.

Certo, questo e un primo passo della ri-forma organizzativa che, in prospettiva,deve tendere alla creazione di un giudice tri-butario professionale, a tempo pieno, compe-tente, ben retribuito ed organizzato, mono-cratico in primo grado e collegiale in gradodi appello, con segreterie autonome.

In particolare, e proprio l’attuazione nelprocesso tributario del principio di imparzia-lita del giudice che dovrebbe necessaria-mente portare alla devoluzione delle contro-versie tributarie ad un giudice togato, ossiaprofessionale ed a tempo pieno.

Tale figura potrebbe essere collegata allafigura del giudice ordinario con eventualipossibili sezioni specializzate per le contro-versie tributarie. Restando nell’ambito del-l’attuazione del giusto processo, appare dinon secondaria importanza anche la necessitadi attuare il principio di parita delle parti nelprocesso, attualmente ancora sbilanciato a fa-vore dell’Amministrazione finanziaria.

Oltretutto, la Commissione parlamentaredu cui all’articolo 17, terzo comma, dellalegge 9 ottobre 1971, n. 825, chiamata adesprimere il proprio parere sui decreti dele-gati adottati in base all’articolo 30 dellalegge 30 dicembre 1991, n. 413, gia alloraaffermava che l’attuale sistema del processotributario «non puo essere considerato ilpunto finale del percorso indispensabile perpervenire ad un sistema del contenzioso tri-butario del tutto soddisfacente. Restano, in-vero, irrisolte alcune rilevanti questioni, trale quali un posto di preminente rilievo e dariconoscere all’istituzione di un giudice atempo pieno, idoneo in tal modo ad assicu-rare piena professionalita, indipendenza edimpegno. Di tale questione e di altre ancorail Parlamento dovra occuparsi affinche ilprocesso di cambiamento avviato arrivi asoddisfacente e piena conclusione».

In sostanza, si deve tendere, insieme allamagistratura ordinaria ed amministrativaalla previsione, anche costituzionale, di unamagistratura tributaria, totalmente autonoma,con giudici specializzati, come ultimamentee stato previsto in materia di proprieta indu-striale ed intellettuale (legge del 12 dicembre2002, n. 273 e decreto legislativo del 27 giu-gno 2003, n. 168).

Oltretutto, la creazione di una magistraturatributaria, specializzata e autonoma, anche in

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vista dell’allargamento delle proprie compe-

tenze, puo evitare un ulteriore intervento

della Corte costituzionale sul divieto di isti-

tuire giudici speciali, in base all’articolo

102, secondo comma, della Carta costituzio-

nale, nonostante il parere contrario della

Corte di cassazione, con la sentenza

n. 13902 del 2007.

Ultimamente, il Consiglio di Stato ha boc-

ciato il regolamento del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze contenente i criteri

per la valutazione della professionalita dei

giudici tributari che partecipano alle sele-

zioni.

Il Consiglio di Stato non ritiene giustifi-

cato il ricorso al punteggio aggiuntivo di

due punti ai componenti al Consiglio di Pre-

sidenza, in relazione al criterio attitudinale,

da riconoscersi nella misura del punteggio

massimo previsto; inoltre, il punteggio per

la laboriosita non puo e non deve dipendere

solo dalla relazione presentata dagli interes-sati.

Infine, ad essere bocciato e stato anche ilricorso al regolamento stesso; visto che lamateria non e di competenza esclusiva delMinistero ma e concorrente con il Consigliodi Presidenza, era necessaria emanare un de-creto non regolamentare.

E chiaro che, in sede di riforma, si devetenere conto anche dei rilievi del Consigliodi Stato per evitare ulteriori bocciature.

Infine, secondo me, e giunto il momentodi sopprimere definitivamente la Commis-sione tributaria centrale che, nonostante lasua abrogazione, sin dal 1996, non solo e tut-tora funzionante ma si prevede un’attivitagiurisdizionale di altri trent’anni!

E un assurdo giuridico che deve esserecancellato, con la trasmissione di tutte lecontroversie pendenti alle competenti Cortid’appello tributarie, per una sollecita defini-zione delle cause in corso da oltre dieci anni.

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Del giudice tributario

e dei suoi ausiliari

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria, nel rispettodell’articolo 111, commi primo e secondo,della Costituzione, e esercitata dai Tribunalitributari e dalle Corti d’appello tributarie dicui all’articolo 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545,e successive modificazioni.

2. I giudici tributari applicano le normedella presente legge e, per quanto compati-bili, le norme del Codice di procedura civile.

Art. 2.

(Oggetto della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributa-ria tutte le controversie aventi ad oggetto itributi e le tasse di ogni genere e specie co-munque denominati, compresi quelli regio-nali, provinciali e comunali nonche i contri-buti previdenziali ed i contributi per il Servi-zio sanitario nazionale, come accertati dagliuffici delle Agenzie fiscali e dagli uffici pre-videnziali. In ogni caso, il giudice tributarioe competente per tutte le controversie legate

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da una connessione stretta ad organi fiscali eprevidenziali.

2. Appartengono alla giurisdizione tributa-ria le controversie riguardanti le sovrimpostee le addizionali, le sanzioni amministrative,comunque irrogate da uffici delle Agenzie fi-scali, da uffici locali, regionali e previden-ziali, gli interessi moratori, anche anatocisticidi cui all’articolo 1283 del codice civile, larivalutazione monetaria di cui all’articolo1224, comma 2, del codice civile, ed ogni al-tro accessorio, compresi gli aggi, le indennitadi mora e le spese di notifica, dovuti all’a-gente della riscossione.

3. Rientrano nella competenza dei giudicitributari tutte le azioni di risarcimento danni,ai sensi dell’articolo 2043 del codice civileper comportamenti dolosi o colposi, nell’am-bito delle materie di cui ai commi 1 e 2, etutte le controversie riguardanti gli atti del-l’esecuzione forzata tributaria, anche succes-sivi alla notifica della cartella di pagamento,comprese le controversie relative all’avvisodi cui all’articolo 50 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, nonche tutte le controversie relativeai fermi amministrativi ed alle iscrizioni diipoteche.

4. Appartengono, inoltre, alla giurisdizionetributaria le controversie promosse dai sin-goli possessori concernenti l’intestazione, ladelimitazione, la figura, l’estensione, il clas-samento dei terreni e la ripartizione dell’e-stimo fra i compossessori a titolo di promi-scuita di una stessa particella, nonche le con-troversie concernenti la consistenza, il clas-samento delle singole unita immobiliari ur-bane e l’attribuzione della rendita catastale.Il giudice tributario puo decidere anche inmateria di tariffe d’estimo, tenuto conto diquanto previsto dal comma 8.

5. Appartengono alla giurisdizione tributa-ria le controversie relative al canone perl’occupazione di spazi ed aree pubbliche,previsto dall’articolo 63 del decreto legisla-tivo 15 dicembre 1997, n. 446, e successivemodificazioni, e del canone per lo scarico e

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la depurazione delle acque reflue e della ta-riffa igiene ambientale; le controversie atti-nenti l’imposta o il canone comunale sullapubblicita ed il diritto sulle pubbliche affis-sioni; le controversie relative al contributoper il rilascio del permesso di costruire dicui all’articolo 16 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Il giudice tributario puo risolvere in viaincidentale ogni questione da cui dipende ladecisione delle cause rientranti nella propriagiurisdizione, fatta eccezione per le questioniin materia di querela di falso e sullo stato osulla capacita delle persone, diversa dalla ca-pacita di stare in giudizio, e sempreche nonsi verifichino le ipotesi di cui all’articolo39, comma 1, lettere a) e d).

7. Appartiene sempre alla giurisdizione tri-butaria la causa tra sostituto d’imposta e so-stituito avente ad oggetto la pretesa del sosti-tuto di rivalersi sulle somme versate a titolodi ritenuta d’acconto o del sostituito di chie-dere il rimborso con l’intervento necessariodell’ufficio dell’Agenzia fiscale competente.

8. E ammessa davanti al giudice tributariol’azione di mero accertamento negativo inprevenzione, relativa a un determinato tri-buto, tassa o tariffa, ove essa sia sperimen-tata in via preventiva, in assenza di un attoimpositivo o di riscossione.

9. Tutte le controversie relative all’appli-cazione del prelievo supplementare nel set-tore del latte sono devolute alla giurisdizioneesclusiva dei giudici amministrativi territo-rialmente competenti, ai sensi dell’articolo2-sexies del decreto-legge 26 aprile 2005,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 giugno 2005, n. 109.

10. Sono di competenza esclusiva del giu-dice ordinario tutte le controversie concer-nenti il diritto annuale a carico delle ditteche svolgono attivita economica iscritte aglialbi ed ai registri tenuti dalle camere di com-mercio nonche le controversie relative all’oc-cupazione senza titolo di un bene del dema-nio.

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11. Non rientrano nell’ambito della giuri-sdizione tributaria le controversie che riguar-dano i soli rapporti tra privati, salvo le con-troversie di cui al comma 7.

Art. 3.

(Difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione e rilevato, an-che d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-cesso.

2. E ammesso il regolamento preventivo digiurisdizione previsto dall’articolo 41, primocomma, del Codice di procedura civile. In talcaso, deve essere disposta la sospensione delprocesso, ai sensi dell’articolo 39, comma 1,lettera d).

3. Quando la Corte di cassazione stabiliscela giurisdizione del giudice competente, leparti interessate devono riassumere il pro-cesso entro il termine perentorio di seimesi dalla comunicazione della sentenza, ri-levabile anche d’ufficio, in ogni stato egrado del processo, pena l’estinzione delgrado del processo. In caso di tempestivariassunzione del processo, si conservanosempre gli effetti della domanda nel processoproseguito, a seguito di declaratoria di giuri-sdizione, davanti al giudice munito di giuri-sdizione. In caso di tempestiva riassunzionedavanti al competente giudice tributario,sono applicabili le norme della presentelegge.

Art. 4.

(Competenza per territorio)

1. I tribunali tributari e le corti d’appellotributarie sono competenti per le cause pro-poste nei confronti degli uffici delle agenziefiscali o dell’ente previdenziale ovvero deglienti locali o regionali ovvero degli agentidella riscossione, anche per delega, chehanno sede nella loro circoscrizione; se la

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controversia e proposta nei confronti delCentro operativo di Pescara e di Venezia esempre competente il tribunale tributarionella cui circoscrizione ha sede l’ufficio alquale spettano le attribuzioni sul tributo con-troverso, ad eccezione dell’ipotesi di cui alcomma 2.

2. Nel giudizio conseguente al diniego,espresso o tacito, del rimborso effettuatodal Centro operativo di Pescara a seguitodella richiesta di un contribuente non resi-dente, il tribunale tributario competente perterritorio e quello di Pescara.

3. Le Corti d’appello tributarie e le rela-tive sezioni staccate sono competenti per leimpugnazioni avverso le sentenze dei tribu-nali tributari che hanno sede nella loro circo-scrizione.

Art. 5.

(Incompetenza territoriale)

1. La competenza territoriale e inderoga-bile.

2. L’incompetenza territoriale e rilevabile,anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale ilvizio si riferisce.

3. La sentenza dei giudici tributari che di-chiara la propria incompetenza rende incon-testabile l’incompetenza dichiarata e la com-petenza territoriale in essa indicata, se il pro-cesso viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano gli articoli 42 e 43 delCodice di procedura civile sui regolamenti dicompetenza.

5. La riassunzione del processo davanti aigiudici tributari dichiarati competenti devesempre essere effettuata con ricorso di partenel termine perentorio fissato nella sentenzao, in mancanza, nel termine perentorio disei mesi dalla comunicazione del dispositivodella sentenza stessa, rispettando gli articoli20, 21 e 22. Se la riassunzione avviene neitermini suindicati il processo continua da-

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vanti ai nuovi giudici; in difetto, si estingueil grado del processo.

6. L’estinzione opera di diritto e deve es-sere eccepita dalla parte interessata primadi ogni altra sua difesa. Essa e sempre di-chiarata con sentenza del collegio e si riferi-sce soltanto al grado del processo in cui epronunciata.

7. Il processo riassunto deve rimanere so-speso in attesa del passaggio in giudicatodella sentenza in ordine all’eventuale giudi-zio di impugnazione, come previsto dall’arti-colo 39, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Astensione e ricusazione

dei giudici tributari)

1. L’astensione e la ricusazione dei giudicitributari sono disciplinate dalle norme delCodice di procedura civile.

2. Il giudice tributario ha l’obbligo di aste-nersi e puo essere ricusato anche nell’ipotesidi partecipazione alla commissione di cui al-l’articolo 13, comma 2, ed in ogni caso incui abbia o abbia avuto rapporti di dipen-denza dal Ministero dell’economia e delle fi-nanze o dall’agenzia fiscale o dall’ente lo-cale o regionale o dall’agente della riscos-sione, nonche rapporti di lavoro autonomoovvero di collaborazione, anche occasionale,con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio alquale appartiene il componente ricusato,senza la sua partecipazione e con l’integra-zione di un altro membro della stessa sezionedesignato dal suo presidente. Il collegio de-cide con ordinanza motivata non impugna-bile, dalla cui comunicazione decorre il ter-mine perentorio di sei mesi per la riassun-zione, pena l’estinzione del grado di giudi-zio.

4. In sede di appello, il motivo di ricusa-zione non puo essere eccepito per la primavolta.

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Art. 7.

(Poteri istruttori dei giudici tributari)

1. I giudici tributari, ai fini istruttori e sol-tanto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti,con ordinanza motivata non impugnabile,esercitano tutte le facolta di accesso, di ri-chiesta di dati, di informazioni e chiarimenticonferiti agli uffici dell’Agenzia fiscale, al-l’ente locale o regionale, all’ente previden-ziale ed all’agente della riscossione da cia-scuna norma in relazione al tributo al qualesi riferisce la controversia, senza dover chie-dere alcuna preventiva autorizzazione ad or-gani giudiziari ed amministrativi.

2. I giudici tributari non devono tenereconto di atti e prove acquisiti in violazionedi disposizioni di legge.

3. Quando occorre acquisire elementi co-noscitivi di particolare complessita, i giudicitributari possono disporre, anche d’ufficio,una consulenza tecnica da affidare esclusiva-mente a professionisti esperti del settoreiscritti all’ordine o collegio professionale. Ilcollegio puo applicare l’articolo 696 del Co-dice di procedura civile.

4. I giudici tributari, se ritengono illegit-timo un regolamento, un decreto ministerialeod un atto generale rilevante al fini dellasentenza, non lo applicano, in relazione al-l’oggetto dedotto in giudizio, salva l’even-tuale impugnazione nella diversa sede com-petente. A tal proposito, i giudici tributari,per l’eventuale disapplicazione dei relatividecreti ministeriali, possono richiedere agliorgani amministrativi competenti la docu-mentazione di tutta la metodologia, con lerelative note tecniche, utilizzata per calcolaree determinare gli studi di settore, ai sensidell’articolo 62-sexies, comma 3, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertitodalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e percalcolare e determinare il reddito comples-sivo, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del

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decreto del Presidente della Repubblica del

29 settembre 1973, n. 600, e successive mo-

dificazioni.

5. Sono ammessi dal collegio il giura-

mento e la prova testimoniale, secondo gli

articoli da 233 a 257 del Codice di procedura

civile. Le funzioni del giudice istruttore e

dell’ufficiale giudiziario sono svolte, rispetti-

vamente, dal presidente del collegio giudi-

cante e dall’ausiliario addetto alla segreteria.

6. E abrogato l’articolo 32, quarto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica

del 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni.

7. In ogni caso, il collegio ha la facolta di

disporre la comparizione personale delle

parti al fine di interrogarle liberamente sui

fatti di causa. Il collegio puo ordinare il de-

posito di documenti ritenuti decisivi per la

decisione della causa stessa o il deposito di

documenti non prodotti per cause non impu-

tabili alle parti. I giudici tributari possono

trarre argomenti di prova anche dal compor-

tamento tenuto dalle parti durante il pro-

cesso.

8. Per le cause relative alle azioni di risar-

cimento danni, ai sensi dell’articolo 2,

comma 3, il collegio, su istanza delle parti

costituite, puo disporre l’accertamento tec-

nico e l’ispezione giudiziale, ai sensi dell’ar-

ticolo 696 del Codice di procedura civile.

9. Durante la sola fase istruttoria, sono ap-

plicabili gli articoli 184-bis e 294 del Codice

di procedura civile ed il collegio decide con

motivata ordinanza non impugnabile.

10. Il collegio giudicante puo delegare in

qualunque momento un proprio componente

per il compimento dei predetti atti istruttori.

11. Il compenso aggiuntivo di cui all’arti-

colo 13 del decreto legislativo n. 545 del 31

dicembre 1992 e pari alla meta di quello de-

terminato per ogni ricorso definito anche per

le ordinanze istruttorie emesse ai sensi del

presente articolo.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 14 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

(Errore scusabile sulla norma tributaria)

1. I giudici tributari, anche d’ufficio, di-chiarano non applicabile le sanzioni ammini-strative previste dalle leggi tributarie e previ-denziali quando la violazione e giustificatada obiettive condizioni di incertezza sullaportata e sull’ambito di applicazione delle di-sposizioni alle quali si riferisce.

Art. 9.

(Organi autonomi

di assistenza dei giudici tributari)

1. Il personale dell’ufficio di segreteria as-siste i giudici tributari secondo le disposi-zioni del Codice di procedura civile concer-nenti il cancelliere.

2. Le attivita dell’ufficiale giudiziario inudienza sono svolte dal personale ausiliarioaddetto alla segreteria.

3. La mancata assistenza del segretarioalla formazione del processo verbale diudienza non determina alcuna nullita del pro-cedimento.

Capo II

Delle parti e della loro rappresentanza

e difesa nel processo

Art. 10.

(Parti)

1. Sono parti interessate nel processo tri-butario, oltre al ricorrente, che e solamentecolui che risulti destinatario e notificatariodi uno degli atti indicati tassativamente nel-l’articolo 19, l’ufficio dell’Agenzia fiscale,l’ente previdenziale, l’ente locale o regionaleo l’agente della riscossione, che ha emanato

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 15 –

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l’atto impugnato o non ha emanato l’atto ri-chiesto ovvero, se l’ufficio e il Centro opera-tivo di Pescara e di Venezia, l’ufficio dell’A-genzia delle entrate al quale spettano le attri-buzioni nel rapporto controverso, ad ecce-zione dell’ipotesi di cui all’articolo 4,comma 2.

2. La Societa italiana autori ed editori nonpuo essere parte nel processo tributario, inquanto semplice mandataria dell’amministra-zione finanziaria.

3. Il notaio, in quanto responsabile d’im-posta, non puo essere parte del processo rela-tivo al rimborso delle somme corrisposte ineccedenza.

4. La carenza di legittimazione attiva opassiva e un difetto del processo, rilevabileanche d’ufficio, in ogni stato e grado del giu-dizio.

Art. 11.

(Capacita di stare in giudizio)

1. Le parti interessate, diverse da quelleindicate nei commi 2 e 3, possono stare ingiudizio anche mediante procuratore generaleo speciale. La procura speciale, se conferitaal coniuge ed ai parenti od affini entro ilquarto grado ai soli fini della partecipazioneall’udienza pubblica, puo risultare anche dascrittura privata non autenticata.

2. L’ufficio dell’Agenzia fiscale e del-l’ente previdenziale nei cui confronti e pro-posto il ricorso sta in giudizio direttamente,con un proprio dipendente delegato dal diri-gente dell’ufficio.

3. L’ente locale o regionale nei cui con-fronti e proposto il ricorso puo stare in giu-dizio, in primo e secondo grado, anche me-diante il dirigente dell’ufficio tributi ovvero,per gli enti locali privi di figura dirigenziale,mediante il titolare della posizione organiz-zativa in cui e collocato detto ufficio. Inogni caso, e sempre fatto salvo quanto diver-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 16 –

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samente stabilito dallo statuto dell’ente lo-cale o regionale.

4. Qualora il relativo servizio di accerta-mento e riscossione di tributi locali e regio-nali sia affidato in concessione, legittimatoa stare in giudizio e soltanto lo stesso con-cessionario, che subentra in tutti i diritti edobblighi inerenti la gestione del servizio.

5. Il difetto di rappresentanza processualee rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato egrado del processo.

6. Il difetto di rappresentanza processualepuo formare oggetto di sanatoria in ognistato e grado del giudizio, mediante la costi-tuzione in giudizio del legale rappresentanteche, in maniera espressa oppure tacitamente,attraverso fatti concludenti, manifesta la suavolonta di ratificare l’attivita difensiva svoltadal rappresentante privo del relativo potere.

Art. 12.

(Difesa tecnica)

1. Le parti interessate, diverse dall’ufficiodell’Agenzia fiscale o dall’Ente locale o re-gionale o dall’ente previdenziale nei cui con-fronti e stato proposto il ricorso, devonostare in giudizio, salvo i casi in cui la leggedispone altrimenti, con il ministero di ununico avvocato legalmente esercente, senzaalcuna limitazione territoriale; davanti allaCorte di cassazione devono stare in giudiziocon il ministero di un avvocato iscritto nel-l’apposito albo.

2. Al difensore deve essere conferita laprocura alle liti, ai sensi dell’articolo 83del Codice di procedura civile, con atto pub-blico o con scrittura privata autenticata odanche in calce od a margine di un atto delprocesso, nel qual caso la sottoscrizioneautografa e certificata dallo stesso avvocato.La procura speciale alle liti e valida siaquando la firma del difensore si trovi subitodopo la sottoscrizione del conferente siaquando tale firma del difensore sia apposta

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 17 –

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in chiusura del testo del documento nel qualeil mandato si inserisce. All’udienza pubblicala procura puo essere conferita solo periscritto e se ne da atto a verbale. La procurasi considera apposta in calce anche se rila-sciata su un foglio separato che sia, pero,congiunto materialmente all’atto cui si riferi-sce.

3. L’ufficio dell’Agenzia fiscale, solo nelgiudizio d’appello, puo essere assistito dal-l’avvocatura dello stato.

4. Le cause di valore inferiore ad euro2.582,28, anche se concernenti atti impositividei comuni e degli altri enti locali o regio-nali, possono essere proposte direttamentedalle parti interessate che, nei relativi pro-cessi, possono stare in giudizio anche senzadifesa tecnica. Per valore della lite si intendel’importo del singolo tributo al netto degliinteressi e delle eventuali sanzioni irrogatecon l’atto impugnato; in caso di controversierelative esclusivamente alle irrogazioni disanzioni, il valore e costituito dalla sommadi queste. Il collegio giudicante puo ordinarealla parte di munirsi di una difesa tecnica fis-sando per il deposito della procura in segre-teria un termine perentorio entro il quale lastessa e tenuta, a pena di inammissibilita, ri-levabile anche d’ufficio, in ogni stato egrado del processo, a conferire l’incarico adun avvocato legalmente esercente.

5. Il presidente della sezione o il collegiogiudicante possono sempre ordinare allaparte di munirsi di difesa tecnica, fissandoun termine perentorio entro il quale la stessae tenuta, a pena d’inammissibilita rilevabileanche d’ufficio, in ogni stato e grado delprocesso, a conferire l’incarico ad un avvo-cato e depositare la relativa procedura in se-greteria, anche nelle ipotesi in cui il ricorsosia stato erroneamente sottoscritto dalla partestessa per una causa di valore superiore adeuro 2.582,28.

6. Durante lo svolgimento della difesa tec-nica, l’avvocato non e soggetto alle normeantiriciclaggio di cui al decreto legislativo

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 18 –

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20 febbraio 2004, n. 56, e decreto ministe-riale 10 aprile 2007, n. 60.

Art. 13.

(Difesa tecnica gratuita)

1. Nel processo tributario e applicabile l’i-stituto della difesa tecnica gratuita, come di-sciplinato dagli articoli da 74 a 86 del de-creto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, e successive modifca-zioni.

2. La commissione per il gratuito patroci-nio non ha natura giurisdizionale ed e, per-tanto, da escludersi la possibilita di ricorrerealla Corte di cassazione avverso il provvedi-mento di diniego dell’ammissione al gratuitopatrocinio.

3. Al presidente ed ai componenti dellacommissione di cui al comma 2 non spettaalcun compenso.

Art. 14.

(Litisconsorzio ed intervento volontario)

1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscin-dibilmente piu soggetti, questi devono esseretutti parte nello stesso processo e la contro-versia non puo essere decisa limitatamentead alcuni di essi. Si applica l’articolo 2,comma 7. Il litisconsorzio necessario puo es-sere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato egrado del processo.

2. Se il ricorso non e stato proposto da onei confronti di tutti i soggetti indicati nelcomma 1 e ordinata l’integrazione del con-traddittorio mediante la loro chiamata incausa entro un termine stabilito a pena di de-cadenza, rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del processo.

3. Possono intervenire volontariamente peradesione, entro il termine perentorio di cuiall’articolo 32, comma 1, o essere chiamatiin giudizio i soggetti che, insieme al ricor-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 19 –

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rente, sono destinatari dell’atto impugnatooppure parti del rapporto tributario o previ-denziale controverso. In ogni caso, non pos-sono intervenire nel processo tributario glienti esponenziali che si ergono a tutela diuna generica ed indefinita categoria di con-tribuenti.

4. Le parti chiamate si devono costituire ingiudizio nelle forme prescritte per la parteresistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 in-tervengono nel processo notificando appositoatto a tutte le parti costituite e costituendosi,a loro volta, nelle forme di cui al commaprecedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenutevolontariamente per adesione non possonoimpugnare autonomamente l’atto se peresse, al momento della costituzione, e gia de-corso il termine perentorio previsto dalle sin-gole leggi di competenza.

7. L’agente della riscossione, nelle liti pro-mosse nei suoi confronti che non riguardanoesclusivamente la regolarita o la validita de-gli atti esecutivi, deve chiamare in causal’ente creditore interessato; in mancanza, l’a-gente della riscossione risponde delle conse-guenze della lite.

Art. 15.

(Spese del giudizio e lite temeraria)

1. La parte soccombente e condannata arimborsare le spese del giudizio che sono li-quidate con la sentenza. I giudici tributaripossono dichiarare compensate, in tutto odin parte, le spese, a norma dell’articolo 92,comma 2, del codice di procedura civile,con sentenza congruamente e specificamentemotivata. Si applica l’articolo 96 del Codicedi procedura civile.

2. Le spese del giudizio liquidate con lasentenza sono immediatamente esecutive, an-che se viene proposto appello, salvo la so-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 20 –

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spensione dell’esecuzione della sentenza, aisensi del successivo articolo 61.

3. Nella liquidazione delle spese a favoredell’ufficio dell’Agenzia fiscale o dell’enteprevidenziale, se costituito con propri funzio-nari, oppure a favore dell’ente locale o regio-

nale, se assistito dai propri dipendenti, si ap-plica la tariffa vigente per gli avvocati, conla riduzione del trenta per cento degli onorarie diritti di avvocato ivi previsti, nonche unrimborso forfettario delle spese generali, inragione del dieci per cento sull’importo deglionorari e dei diritti, gia ridotti.

Art. 16.

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni sono fatte medianteavviso della segreteria consegnato alle particostituite, che ne rilasciano immediatamentericevuta, o spedito a mezzo del servizio po-stale in plico senza busta raccomandato con

avviso di ricevimento. Le comunicazioni al-l’ufficio dell’Agenzia fiscale o all’ente previ-denziale o all’ente locale o regionale, pos-sono essere fatte mediante trasmissioni dielenco in duplice esemplare, uno dei quali,immediatamente datato e sottoscritto per ri-cevuta, e restituito alla segreteria. La segrete-ria puo anche richiedere la notificazione del-l’avviso da parte dell’ufficio giudiziario odel messo comunale nelle forme di cui al

comma 2.

2. Le notificazioni agli uffici competentisono fatte secondo le norme degli articoli137 e seguenti del codice di procedura civile,salvo quanto disposto dall’articolo 17.

3. Le notificazioni possono essere fatteanche direttamente a mezzo del servizio po-stale mediante spedizione dell’atto in plicosenza busta raccomandato con avviso di ri-

cevimento ovvero al competente ufficio del-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 21 –

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l’Agenzia fiscale o al competente ente pre-

videnziale o al competente ente locale o re-

gionale mediante consegna dell’atto all’im-

piegato addetto, che ne rilascia ricevuta

sulla copia.

4. L’ufficio dell’Agenzia fiscale o l’ente

previdenziale o l’ente locale o regionale

provvede alle notificazioni anche a mezzo

del messo comunale o di messo speciale

autorizzato dall’amministrazione finanziaria

o dall’ente previdenziale o dal dirigente del-

l’ente locale, con l’osservanza delle disposi-

zioni di cui al comma 2; i suddetti messi, a

pena di nullita insanabile, non sono abilitati,

neppure in via eccezionale, ad effettuare no-

tificazioni dinanzi agli organi giudiziari.

5. Qualunque comunicazione o notifica-

zione a mezzo del servizio postale si consi-

dera fatta nella data della spedizione; i ter-

mini che hanno inizio dalla notificazione o

dalla comunicazione decorrono sempre dalla

data in cui l’atto e ricevuto legalmente o

dalla data di conferimento dell’incarico al-

l’ufficiale giudiziario, se vi e stata l’interme-

diazione dell’agente notificatore.

6. Per la relazione di notificazione, si ap-

plica sempre l’articolo 148 del codice di pro-

cedura civile, a pena di nullita insanabile.

7. Gli articoli 156, ultimo comma, e 160

del codice di procedura civile si applicano

soltanto alle notificazioni degli atti proces-

suali e non anche alle notificazioni degli

atti amministrativi impositivi o di riscossione

degli uffici dell’Agenzia fiscale, dell’ente lo-

cale o regionale, dell’ente previdenziale o

dell’agente della riscossione, tassativamente

elencati nell’articolo 19, comma 1.

8. Le comunicazioni possono essere ese-

guite anche a mezzo telefax o a mezzo posta

elettronica nel rispetto della normativa, an-

che regolamentare, concernente la sottoscri-

zione, la trasmissione e la ricezione dei do-

cumenti informatici e teletrasmessi.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 22 –

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Art. 17.

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni e le notificazionisono fatte nel luogo indicato dall’articolo330, commi 1 e 2, del codice di proceduracivile.

2. E valida la notifica di una sola copiadell’atto al procuratore costituito per unapluralita di parti.

3. Le indicazioni di cui al comma 1 hannoeffetto anche per i successivi gradi del pro-cesso, salvo che non sia diversamente dispo-sto.

4. Se mancano le indicazioni di cui alcomma 1 o se per la loro assoluta incertezzala notificazione o la comunicazione degli attinon e possibile, questi sono comunicati o no-tificati presso la segreteria.

TITOLO II

PROCESSO

Capo I

Processo in primo grado

Sezione I

Introduzione del processo

Art. 18.

(Ricorso)

1. Il processo e introdotto con ricorso altribunale tributario.

2. Il ricorso deve contenere l’indicazione:

a) del tribunale tributario cui e diretto;

b) del ricorrente e del suo attuale legalerappresentante, della relativa residenza o

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 23 –

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sede legale o del domicilio eventualmente

eletto nel territorio dello stato, nonche del

codice fiscale;

c) dell’ufficio dell’agenzia fiscale o del-

l’ente locale o regionale o dell’ente previ-

denziale o dell’agente della riscossione nei

cui confronti il ricorso e proposto;

d) dell’atto impugnato e dell’oggetto

della domanda, non ammettendosi domande

riconvenzionali;

e) dei motivi specifici.

3. I fatti non contestati nella prima difesa

utile, quale che sia la parte che li abbia de-

dotti, non appartengono alla lite, se non

come fatti pacifici, come stabilito dall’arti-

colo 23, comma 3.

4. Il ricorso deve essere sottoscritto dal-

l’avvocato del ricorrente e contenere la certi-

ficazione della procura, a norma dell’articolo

12, comma 2, salvo che il ricorso non sia

sottoscritto personalmente, nei casi tassativa-

mente previsti dall’articolo 12, comma 4. La

sottoscrizione dell’avvocato, con la certifica-

zione della procura, oppure la sottoscrizione

della parte deve essere apposta, a pena di

inammissibilita, tanto nell’originale quanto

nelle copie del ricorso, fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 14, comma 2. Non sus-

siste nullita del ricorso quando la sottoscri-

zione del difensore, ancorche non compa-

rente in calce all’atto, risulti stilata sotto la

certificazione dell’autentica della firma ap-

posta dalla parte alla procura alla lite, in

quanto la firma dell’avvocato assolve alla

duplice funzione di sottoscrivere l’atto e di

certificare l’autografia del mandato.

5. Il ricorso e dichiarato inammissibile,

anche d’ufficio, in ogni stato e grado del

processo, se manca o e assolutamente incerta

una delle indicazioni di cui al comma 2, ad

eccezione di quella relativa al codice fiscale,

oppure e privo della sottoscrizione e della

certificazione della procura del ricorso e

delle copie, a norma del comma 4.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 24 –

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Art. 19.

(Atti tassativi impugnabilied oggetto del ricorso)

1. Il ricorso puo essere proposto dallaparte interessata, compreso il cessionariodel credito, avverso i seguenti tassativi attioggetto della giurisdizione tributaria, ai sensidell’articolo 2:

a) l’avviso di accertamento o di rettificadel tributo, anche parziale, e l’avviso di recu-pero dei crediti d’imposta di ogni genere;

b) l’avviso di liquidazione del tributo, lacomunicazione di irregolarita e l’invito bona-rio a versare quanto dovuto in modo defini-tivo e non condizionato;

c) il provvedimento che determina lesanzioni, comunque irrogate da uffici fiscalie previdenziali, comprese le sanzioni incaso di impiego di lavoratori irregolari;

d) il ruolo, la cartella di pagamento el’estratto di ruolo;

e) l’avviso di mora e l’intimazione dipagamento;

f) il fermo amministrativo previsto dal-l’articolo 69 del regio decreto 18 novembre1923, n. 2440, e quello previsto dall’articolo86 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 602, nonche tuttii preavvisi di fermo e di atti esecutivi;

g) l’iscrizione di ipoteca giudiziale ed ilsequestro conservativo, applicabili alle solesanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, l’iscrizione di ipoteca sugli immobilidi cui all’articolo 77 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602, e successive modificazioni;

h) gli atti relativi a tutte le operazionicatastali ed alle tariffe d’estimo, ai sensi del-l’articolo 2, comma 4;

i) il rifiuto, espresso o tacito, della resti-tuzione o di sgravio di tributi, tasse, tariffe,canoni, contributi, sanzioni amministrativeed interessi od altri accessori non dovuti,

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 25 –

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compresi gli interessi anatocistici, di cui al-l’articolo 1283 del codice civile, e la rivalu-tazione monetaria, di cui all’articolo 1224,comma 2, del codice civile nonche le propo-ste degli uffici di compensazione di ognitipo; le richieste di rimborso di cui alla pre-sente lettera non possono mai essere ricono-sciute d’ufficio dal giudice tributario senzauna specifica istanza di parte;

l) il diniego, espresso o tacito, dell’i-stanza di autotutela, ai sensi dell’articolo 68del decreto del Presidente della Repubblica27 marzo 1992, n. 287, e del decreto mini-steriale dell’11 febbraio 1997, n. 37;

m) il diniego o la revoca espressi o ta-citi, di agevolazioni o il rigetto, espresso otacito, di domande di definizione agevolatadi rapporti tributari; il rigetto, espresso o ta-cito, di tutte le istanze di interpello di ognigenere, comprese quelle di cui all’articolo37-bis, comma 8, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,e quelle di cui all’articolo 30 della legge23 dicembre 1994, n. 724, e successive mo-dificazioni;

n) il rigetto, espresso o tacito, dell’a-zione di puro accertamento negativo di cuiall’articolo 2, comma 8;

o) il pignoramento fiscale dei creditiverso terzi, ai sensi dell’articolo 72-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive modifi-cazioni;

p) ogni altro atto per il quale la legge nepreveda tassativamente l’autonoma impugna-bilita; ogni altro atto rientrante nell’oggettodelle controversie di cui all’articolo 2, com-prese le fatture utilizzate per la riscossionedella tariffa di igiene ambientale disciplinatadal decreto legislativo del 3 aprile 2006,n. 152.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 de-vono, a pena di nullita, contenere l’esatta in-dicazione del termine perentorio entro ilquale il ricorso deve essere proposto e deltribunale tributario competente nonche delle

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 26 –

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relative forme da osservare ai sensi dell’arti-colo 20.

3. Gli atti diversi da quelli tassativamenteindicati nel comma 1 non sono impugnabiliautonomamente.

4. Ognuno degli atti autonomamente im-pugnabili di cui al comma 1 puo essere im-pugnato solo per vizi propri. La mancata no-tificazione di atti autonomamente impugna-bili, adottati precedentemente all’atto notifi-cato, ne consente l’impugnazione unitamentea quest’ultimo soltanto se il ricorrente in-tende trasferire la contestazione nel merito,impugnando specificamente anche l’atto pre-supposto insieme a quello consequenziale inogni caso, e applicabile l’articolo 24, comma2.

5. In caso di diniego, espresso o tacito,dell’istanza di autotutela, i giudici possonodecidere, nel merito, del rapporto tributariosottostante anche in base ad equita, con sen-tenza non appellabile, salvo il ricorso percassazione, come previsto dall’articolo 50,comma 2.

Art. 20.

(Proposizione del ricorso)

1. Il ricorso e proposto mediante notifica anorma dei commi 2 e 3 dell’articolo 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo postadeve essere fatta in plico raccomandatosenza busta con avviso di ricevimento. Intal caso, il ricorso si intende proposto al mo-mento della spedizione; in difetto, il ricorsosi intende proposto al momento della rice-zione.

3. E ammissibile la proposizione di ununico ricorso cumulativo avverso piu atti, an-che non connessi, come previsto dall’articolo104, comma 1, del codice di procedura ci-vile. E ammissibile il ricorso congiunto pro-posto da piu soggetti avverso un medesimoatto impositivo o piu atti impositivi tra loroconnessi.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 27 –

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Art. 21.

(Termini per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto, a penadi inammissibilita, entro sessanta giorni dalladata di notificazione dell’atto impugnato,salvo l’ipotesi di cui all’articolo 40, comma4. La notificazione della cartella di paga-mento vale anche come notificazione delruolo. Si applica la sospensione feriale deitermini processuali, prevista dalla legge 7 ot-tobre 1969, n. 742.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito dellerestituzioni e delle istanze di cui all’articolo19, comma 1, lettere i), m) ed n) puo essereproposto, a pena di inammissibilita, rileva-bile d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-cesso, dopo il novantesimo giorno dalla do-manda di rimborso o dall’istanza presentataall’ufficio competente. La domanda di rim-borso, in mancanza di disposizioni specifi-che, non puo essere presentata dopo treanni dal pagamento ovvero, se posteriore,dal giorno in cui si e verificato il presuppo-sto per la restituzione.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito dell’i-stanza di autotutela, di cui all’articolo 19,comma 1, lettera l), puo essere proposto, apena di inammissibilita, rilevabile d’ufficio,in ogni stato e grado del processo, dopo ilnovantesimo giorno dalla richiesta di autotu-tela e fino a quando il diritto alla restituzionenon e prescritto ai sensi dell’articolo 2946del codice civile.

4. In ogni caso, la parte interessata che di-mostra di essere incorsa in decadenze, ammi-nistrative o processuali, per causa ad essanon imputabile o per errore oggettivamentescusabile puo sempre chiedere al giudice tri-butario di essere rimessa in termini, ancheper la proposizione dell’impugnazione ditutti gli atti indicati nell’articolo 19, comma1. Il collegio decide con ordinanza motivatanon impugnabile, assegnando un termine pe-rentorio, rilevabile anche d’ufficio, in ogni

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 28 –

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stato e grado del processo, per la proposi-zione del ricorso, pena l’estinzione del gradodel processo.

5. Gli uffici ed enti devono sempre assicu-rare l’effettiva conoscenza da parte del con-tribuente degli atti a lui destinati, ai sensidell’articolo 6, comma l, della legge 27 lu-glio 2002, n. 212, per consentire una tempe-stiva ed adeguata difesa.

Art. 22.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dallaproposizione del ricorso, a pena di inammis-sibilita, deposita, con la relativa nota, nellasegreteria del tribunale tributario adito o tra-smette con la relativa nota di deposito amezzo posta, in plico raccomandato senzabusta con avviso di ricevimento, l’originaledel ricorso notificato a norma degli articoli137 e seguenti del codice di procedura civileovvero copia del ricorso, con la certifica-zione della procura se esistente, consegnatoo spedito per posta, con fotocopia della rice-vuta di deposito o soltanto della ricevuta dispedizione per raccomandata a mezzo delservizio postale. L’eventuale inversione delloschema procedimentale di cui sopra integraun’ipotesi di mera irregolarita formale enon comporta l’inammissibilita dell’impu-gnazione.

2. L’inammissibilita del ricorso, nei casitassativamente previsti dalla legge, e rileva-bile, anche d’ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, anche se la parte resistente sicostituisce a norma dell’articolo 23.

3. In caso di consegna o spedizione amezzo del servizio postale la conformita del-l’atto depositato a quello consegnato o spe-dito e attestata conforme dallo stesso ricor-rente. Se l’atto depositato nella segreterianon e conforme sostanzialmente a quelloconsegnato o spedito alla parte nei cui con-

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fronti il ricorso e proposto, il ricorso e inam-missibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documentiprevisti dal comma 1, il ricorrente depositail proprio fascicolo, con l’originale o la foto-copia dell’atto impugnato, se notificato, ed idocumenti che produce, in originale o foto-copia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tri-butario ordina l’esibizione degli originali de-gli atti e documenti di cui ai precedenticommi.

6. La mancanza della nota di deposito, ola sua irregolare o incompleta compilazione,non determina l’inammissibilita del ricorso,in quanto la segreteria deve sempre riceverelo stesso e tutti gli altri atti processuali.

Art. 23.

(Costituzione in giudiziodella parte resistente)

1. L’ufficio dell’agenzia fiscale, l’ente lo-cale o regionale oppure l’ente previdenzialeo l’agente della riscossione nei cui confrontie stato proposto il ricorso devono costituirsiin giudizio, con la relativa nota di deposito,entro il termine perentorio di sessanta giornidal giorno in cui il ricorso e stato notificato,consegnato o ricevuto a mezzo del serviziopostale. In caso di inosservanza del suddettotermine perentorio, il collegio dichiara lacontumacia della parte resistente. La parteche e dichiarata contumace puo costituirsiin ogni stato del processo e puo proporresolo le eccezioni ammissibili in quel mo-mento. E applicabile l’articolo 294 del co-dice di procedura civile ed i relativi provve-dimenti sono presi dal collegio giudicante.

2. La costituzione della parte resistente efatta mediante deposito presso la segreteriadel proprio fascicolo contenente le controde-duzioni, con i relativi documenti in fotocopiaofferti in comunicazione, tante copie quantesono le parti in giudizio. La segreteria non

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 30 –

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deve accettare i fascicoli della parte resi-stente che siano mancanti dei relativi docu-menti in fotocopia anche per la controparte.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistentedeve esporre le sue difese prendendo posi-zione, chiara e precisa, su tutti i motivi spe-cifici dedotti dal ricorrente, senza mutare incorso di causa l’originario presupposto impo-sitivo, e deve indicare e documentare leprove di cui intende valersi, proponendo al-tresı le eccezioni processuali e di meritoche non siano rilevabili d’ufficio ed instando,se del caso, per la chiamata di terzi in causa.Se la parte resistente nella prima difesa utilenon contesta espressamente un fatto affer-mato dalla controparte ne ammette implicita-mente la verita o quanto meno dimostra dinon essere in grado di fornire la provacontraria, come stabilito dall’articolo 18,comma 2.

4. La mancanza della nota di deposito, ola sua irregolare o incompleta compilazione,non determina l’inammissibilita delle contro-deduzioni, in quanto la segreteria deve sem-pre ricevere le stesse e tutti gli altri atti pro-cessuali.

5. Se la parte resistente si costituisce ingiudizio in assenza della costituzione del ri-corrente, ai sensi dell’articolo 22, la segrete-ria non deve formare alcun fascicolo proces-suale e deve immediatamente restituire tuttigli atti alla parte.

Art. 24.

(Produzione di documentie motivi integrativi)

1. I documenti devono essere elencati conla relativa nota di deposito negli atti di partecui sono allegati ovvero, se prodotti separata-mente, in apposita nota sottoscritta da depo-sitare in originale ed in numero di copie incarta semplice pari a quello delle altre parti,nei termini perentori di cui all’articolo 32.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 31 –

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2. L’integrazione dei motivi specifici di ri-corso, resa necessaria dal deposito di docu-menti non conosciuti ad opera delle altreparti o per ordine del collegio giudicante, eammessa entro il termine perentorio di ses-santa giorni dalla data in cui l’interessatoha notizia ufficiale di tale deposito, con il ri-tiro degli atti di controparte.

3. Se e stata gia fissata la trattazione dellacausa, l’interessato, a pena di inammissibi-lita, rilevabile anche d’ufficio, in ogni statoe grado del processo, deve dichiarare, nonoltre la trattazione in camera di consiglio ola discussione in pubblica udienza, che in-tende proporre motivi aggiunti. In tal caso,la trattazione o l’udienza devono essere rin-viate ad altra data per consentire gli adempi-menti di cui al comma seguente.

4. L’integrazione dei motivi si effettua, apena di inammissibilita, rilevabile anched’ufficio, in ogni stato e grado del processo,mediante atto avente i requisiti di cui all’ar-ticolo 18. Si applicano l’articolo 20, commi1 e 2, l’articolo 22 e l’articolo 23, comma 3.

Art. 25.

(Iscrizione del ricorso nel registro generale.

Fascicolo d’ufficio del processo e fascicolidi parte)

1. La segreteria iscrive il ricorso nel regi-stro generale e forma il fascicolo d’ufficiodel processo, inserendovi i fascicoli del ri-corrente e delle altre parti costituite, congli atti ed i documenti prodotti, nonche, suc-cessivamente, gli originali dei verbali diudienza, delle ordinanze e dei decreti e copiadelle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti alfascicolo d’ufficio e, a semplice richiesta,sono ad esse restituiti al termine di ognigiorno del processo, le parti possono ottenerecopia autentica degli atti e documenti conte-nuti nei fascicoli di parte e d’ufficio, pa-gando le relative spese di cancelleria.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 32 –

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3. La segreteria sottopone al presidente deltribunale tributario il fascicolo del processoappena formato.

Art. 26.

(Assegnazione del ricorso)

1. Il presidente del tribunale tributario as-segna immediatamente il ricorso ad una dellesezioni; al di fuori dei casi di cui all’articolo29, comma 1, il presidente del tribunale tri-butario potra assumere gli opportuni provve-dimenti affinche, anche su specifica e moti-vata richiesta delle parti costituite, i ricorsiconcernenti identiche questioni di diritto odi merito a carattere generale o ripetitivosiano assegnati alla medesima sezione peressere trattati congiuntamente, al fine evitarepossibili contrasti giurisprudenziali.

Sezione II

Esame preliminare del ricorso

Art. 27.

(Necessario esame preliminare del ricorso)

1. Il presidente della sezione, scaduti i ter-mini perentori per la costituzione in giudiziodelle parti, esamina preliminarmente il ri-corso e ne dichiara l’inammissibilita neicasi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione, ove ne sussi-stano i presupposti, dichiara inoltre la so-spensione, l’interruzione e l’estinzione delprocesso.

3. I provvedimenti di cui ai commi prece-denti hanno forma di decreto e sono soggettia reclamo innanzi al collegio, ai sensi delsuccessivo articolo 28.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 33 –

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Art. 28.

(Reclamo contro i provvedimentipresidenziali)

1. Contro i provvedimenti del presidentedella sezione e ammesso reclamo da notifi-care alle altre parti nelle forme di cui all’ar-ticolo 20, commi 1 e 2, entro il termine pe-rentorio di giorni trenta dalla loro comunica-zione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio diquindici giorni dall’ultima notificazione, apena di inammissibilita, rilevabile d’ufficio,in ogni stato e grado del processo, effettuail deposito secondo quanto disposto dall’arti-colo 22, comma 1, osservato anche il comma3 dell’articolo richiamato.

3. Nei successivi quindici giorni dalla no-tifica le altre parti costituite possono presen-tare memorie difensive.

4. Scaduti i termini perentori, il collegiodecide immediatamente il reclamo in cameradi consiglio.

5. Il collegio pronuncia sentenza dichia-rando l’inammissibilita del ricorso o l’estin-zione del processo; negli altri casi, pronunciaordinanza motivata non impugnabile nellaquale sono dati i provvedimenti per la prose-cuzione del processo.

Art. 29.

(Riunione obbligatoria dei ricorsi)

1. In qualunque momento, il presidentedella sezione, anche su istanza motivata delleparti, deve disporre con decreto la riunionedei ricorsi assegnati alla sezione da lui pre-sieduta, che hanno lo stesso oggetto o sonofra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezionidiverse il presidente del tribunale tributario,d’ufficio o su istanza motivata di parte osu segnalazione dei presidenti delle sezioni,deve determinare con decreto la sezione da-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 34 –

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vanti alla quale i processi devono proseguire,riservando a tale sezione di provvedere aisensi del comma 1.

3. Il collegio, d’ufficio o su istanza moti-vata di parte, deve riunire i ricorsi, chehanno lo stesso oggetto o sono fra loro con-nessi, se pendono presso la stessa sezione;se pendono presso altre sezioni, d’ufficio osu istanza motivata di parte, deve rimetteregli atti al presidente del tribunale tributarioper i provvedimenti di cui al comma 2.

Sezione III

Trattazione della controversia

Art. 30.

(Nomina del relatore e fissazionedella data di trattazione)

1. Se non ritiene di adottare preliminar-mente i provvedimenti di cui all’articolo27, il presidente della sezione, scaduto inogni caso il termine perentorio per la costitu-zione delle parti, fissa la trattazione dellacausa, secondo quanto previsto dagli articoli33 e 34 e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese eper ciascuna sezione e riservata alla tratta-zione di cause per le quali l’ammontare deisingoli tributi accertati, dei relativi interessie delle conseguenti sanzioni amministrativenon sia inferiore ad euro 51.645,69. un’altraudienza per ogni mese e per ciascuna sezionee comunque riservata alla trattazione dicause nei confronti di societa con personalitagiuridica, nonche di cause inerenti l’applica-zione dell’articolo 37-bis del decreto del pre-sidente della repubblica 29 settembre 1973,n. 600 e successive modifiche ed integra-zioni.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 35 –

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Art. 31.

(Avviso di trattazione della causa)

1. La segreteria da comunicazione allesole parti costituite della data di trattazionealmeno sessanta giorni liberi prima.

2. Uguale avviso deve essere dato quandola trattazione sia stata rinviata dal presidentein caso di giustificato impedimento del rela-tore, che non possa essere sostituito, o di al-cuna delle parti o dell’avvocato difensore oper motivate esigenze di servizio.

3. Il tetto massimo di fascicoli da porre inudienza e fissato in numero 20 (venti), com-prese le udienze per le sospensive di cui al-l’articolo 47.

Art. 32.

(Deposito di documentie di memorie illustrative)

1. Le parti costituite possono depositaredocumenti entro il termine perentorio diventi giorni liberi antecedenti alla data ditrattazione.

2. Fino al termine perentorio di diecigiorni liberi antecedenti alla data di cui alprecedente comma ciascuna delle parti costi-tuite puo depositare memorie illustrative conle copie per le altre parti costituite.

3. Nel solo caso di trattazione della causain camera di consiglio sono consentite brevirepliche scritte fino al termine perentorio dicinque giorni liberi antecedenti alla datadella camera di consiglio.

Art. 33.

(Trattazione in camera di consiglio)

1. La causa e trattata in camera di consi-glio salvo che almeno una delle parti costi-tuite non abbia chiesto la discussione in pub-blica udienza, con apposita istanza, anche in-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 36 –

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serita nel ricorso o nell’atto di costituzione,da depositare presso la segreteria e notificarealle altre parti costituite entro il termine pe-rentorio di cui all’articolo 32, comma 2. L’i-stanza e valida se viene spedita entro il sud-detto termine.

2. Il relatore espone al collegio, senza lapresenza delle parti, i fatti e le questioni, didiritto e di merito, della causa.

3. Della trattazione in camera di consiglioe redatto processo verbale dal segretario.

Art. 34.

(Discussione facoltativain pubblica udienza)

1. All’udienza pubblica il relatore espone,in maniera chiara e completa, al collegio ifatti e le questioni di diritto e di merito dellacausa e, quindi, il presidente ammette leparti presenti alla discussione.

2. Parlare per primo l’ufficio dell’agenziafiscale, l’ente previdenziale, l’ente locale oregionale oppure l’agente della riscossione.Sono ammesse brevi repliche.

3. Dell’udienza e redatto processo verbaledal segretario.

4. Il collegio puo disporre il differimentodella discussione ad udienza fissa, su istanzadella parte interessata o del suo difensore,quando la sua difesa tempestiva, scritta odorale, e resa particolarmente difficile a causadei documenti prodotti o delle questioni sol-levate dalle altre parti. Si applica l’articolo31, comma 2, salvo che il differimento siadisposto in udienza con la presenza di tuttele parti costituite e le stesse siano d’accordo.

Art. 35.

(Deliberazioni del collegio giudicante)

1. Il collegio giudicante delibera la sen-tenza in segreto nella camera di consiglio.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 37 –

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2. Quando ne ricorrono i motivi la delibe-razione in camera di consiglio puo essererinviata non oltre il termine di trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si appli-cano le disposizioni di cui agli articoli 276 eseguenti del codice di procedura civile.

4. Sono ammesse le sentenze non defini-tive o limitate solo ad alcune domande.

5. Per le sentenze pronunciate secondoequita, si applicano le disposizioni di cuiagli articoli 19, comma 5, 36, comma 1, e50, comma 2.

Sezione IV

Decisione della causa

Art. 36.

(Contenuto e motivazionespecifica della sentenza)

1. Nel pronunciare sulla causa il giudicedeve seguire le norme del diritto. Il giudice,sia in primo grado che in appello, anched’ufficio, puo decidere il merito della causasecondo equita. In ogni caso, il giudicedeve porre a fondamento della sentenza sol-tanto le prove proposte dalle parti costituitenonche i fatti non specificamente contestati,come stabilito dagli articoli 18, comma 2, e23, comma 3. Per fatto notorio deve inten-dersi soltanto il fatto acquisito alle cono-scenze della collettivita con tale grado dicertezza da apparire incontestabile; pertanto,tra le nozioni di comune esperienza non rien-trano le acquisizioni specifiche di natura tec-nica e quegli elementi valutativi che richie-dono il preventivo accertamento di partico-lari dati, come la determinazione del valorecorrente degli immobili.

2. Ai sensi dell’articolo 654 del codice diprocedura penale, l’efficacia vincolante delgiudicato penale non opera nel processo tri-butario. In ogni caso, quando uno stesso fattoe punito da una delle disposizioni del decreto

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 38 –

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legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e da unadisposizione che prevede una sanzione am-ministrativa, ai fini dell’articolo 19 del de-creto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si ap-plica soltanto la disposizione penale inquanto speciale.

3. Il giudice tributario e vincolato al giudi-cato esterno quando le statuizioni della sen-tenza passata in giudicato siano relative aqualificazioni giuridiche o ad altri eventualielementi preliminari rispetto ai quali possadirsi sussistere un interesse protetto aventeil carattere della durevolezza nel tempo, an-che se riguardano anni e tributi diversi. Siapplica l’articolo 63, comma 3.

4. La sentenza e pronunciata in nome delpopolo italiano ed e intestata alla repubblicaitaliana.

5. La sentenza deve contenere a pena dinullita:

a) l’indicazione della composizione delcollegio, delle parti costituite e dei loro di-fensori, se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgi-mento del processo;

c) le richieste specifiche delle parti co-stituite;

d) la succinta esposizione dei motivi indiritto ed in fatto, senza che il giudice possalimitarsi ad un mero rinvio alla motivazionedi altra sentenza, anche se connessa;

e) il dispositivo.

6. La sentenza, inoltre, deve contenere, apena di nullita, la data della deliberazioneed e sottoscritta dal presidente e dall’esten-sore. Si applica l’articolo 132, ultimocomma, del codice di procedura civile.

7. Il contrasto tra la formulazione letteraledel dispositivo e la pronuncia adottata in mo-tivazione integra un semplice errore mate-riale emendabile ai sensi dell’articolo 287del codice di procedura civile.

8. Il dubbio interpretativo o applicativo sulsignificato e sulla portata di qualsiasi dispo-sizione tributaria, che attenga ad ambiti ma-teriali disciplinati dalla legge 27 luglio 2000,

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 39 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 212, deve essere risolto dal giudice tribu-tario nel senso piu conforme ai princıpi delloStatuto del contribuente.

9. Il giudice tributario non incorre nel vi-zio di ultrapetizione, di cui all’articolo 112del codice di procedura civile, qualora, senzamutare l’oggetto della domanda, procede allariqualificazione giuridica della fattispecie.

Art. 37.

(Pubblicazione

e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza e resa pubblica, nel testointegrale originale, mediante deposito nellasegreteria entro il termine di trenta giornidalla data della deliberazione. Il segretariofa risultare l’avvenuto deposito apponendosulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza e comuni-cato alle parti costituite entro cinque giornidal deposito di cui al precedente comma.

3. La comunicazione di cui al comma 2puo essere effettuata anche a mezzo telefax

o a mezzo di posta elettronica nel rispettodella normativa, anche regolamentare, con-cernente la sottoscrizione, la trasmissione ela ricezione dei documenti informatici e tele-trasmessi. A tal fine, l’avvocato difensorepuo indicare nel primo scritto difensivo utileil numero di fax o l’indirizzo di posta elettro-nica presso cui dichiara di voler riceverel’avviso.

Art. 38.

(Richiesta di copie

e notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte puo richiedere alla se-greteria copie autentiche della sentenza e lasegreteria e tenuta a rilasciarle entro tregiorni dalla richiesta, previa corresponsionedelle spese.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 40 –

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2. Le parti hanno l’onere di provvedere di-rettamente alla notificazione della sentenzaalle altre parti, a norma degli articoli 137 eseguenti del codice di procedura civile, oltrela sospensione feriale dei termini processuali,prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742,depositando, nei successivi trenta giorni, l’o-riginale o copia autentica dell’originale noti-ficato nella segreteria che ne rilascia ricevutae l’inserisce nel fascicolo d’ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla no-tificazione della sentenza, si applica l’arti-colo 327, comma 1, del codice di proceduracivile. Tale disposizione non si applica se laparte non costituita dimostri di non averavuto conoscenza del processo per nullitadella notificazione del ricorso e della comu-nicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

Sezione V

Sospensione, interruzione

ed estinzione del processo

Art. 39.

(Sospensione necessaria del processo)

1. Il processo deve essere sospeso quandotassativamente:

a) si verifica l’ipotesi di cui all’articolo295 del codice di procedura civile, anche seriferita a questioni comunitarie; nonche l’i-potesi di cui all’articolo 5 comma 7;

b) e presentata querela di falso, se ne-cessaria per la prosecuzione del processo;

c) deve essere decisa, in via pregiudi-ziale, una questione sullo stato o la capacitadelle persone, salvo che si tratti della capa-cita di stare in giudizio;

d) e proposto il regolamento preventivodi giurisdizione, ai sensi dell’articolo 3,comma 2.

2. In ogni caso, il processo tributario nonpuo essere sospeso per la pendenza del pro-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 41 –

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cedimento penale avente ad oggetto i mede-simi fatti o fatti dal cui accertamento comun-que dipende la relativa definizione, ai sensidell’articolo 20 del decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74.

3. L’istanza di sospensione del giudizio, inattesa della definizione di altra controversia,e inammissibile se proposta per la primavolta presso la Corte di cassazione, ai sensidell’articolo 63.

4. Gli atti del processo, durante la sospen-sione, non possono essere compiuti. Gli attieventualmente compiuti, compresa la sen-tenza, sono nulli. Le nullita devono esserefatte valere in sede di impugnazione.

Art. 40.

(Interruzione del processo)

1. Il processo deve essere interrotto se,dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altrecause, o la perdita della capacita di stare ingiudizio di una delle parti costituite o delsuo legale rappresentante o la cessazione ditale rappresentanza, diversa dall’ufficio del-l’agenzia fiscale o dell’ente previdenzialeoppure dell’ente locale o regionale o dell’a-gente della riscossione;

b) la morte, la radiazione, la sospen-sione o la cancellazione volontaria dall’or-dine dell’avvocato difensore.

2. L’interruzione si ha al momento dell’e-vento se la parte sta in giudizio personal-mente e nei casi di cui al comma 1, letterab). In ogni caso, l’interruzione si ha al mo-mento in cui l’evento e dichiarato o in pub-blica udienza o per iscritto con apposita co-municazione del difensore della parte cui l’e-vento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1si avvera dopo l’ultimo giorno per il depositodi memorie in caso di trattazione della causain camera di consiglio o dopo la chiusuradella discussione in pubblica udienza, esso

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 42 –

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non produce effetto a meno che non sia pro-nunciata sentenza ed il processo proseguadavanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1,lettera a), si verifica durante il termine per laproposizione del ricorso il termine e proro-gato di sei mesi a decorrere dalla data dell’e-vento. Si applica anche a questi termini lasospensione feriale prevista dalla legge 7 ot-tobre 1969, n. 742.

5. Gli eventi di cui al comma 1 sono irri-levanti nel caso si verifichino durante il giu-dizio dinanzi alla Corte di cassazione.

6. Gli atti del processo, durante il periododi interruzione, non possono essere compiuti.Gli atti eventualmente compiuti, compresa lasentenza, sono nulli. Le nullita devono esserefatte valere in sede di impugnazione.

Art. 41.

(Provvedimenti sulla sospensione

necessaria e sull’interruzione del processo)

1. La sospensione del processo e dispostae l’interruzione e dichiarata dal presidentedella sezione o dal collegio giudicante conordinanza motivata non impugnabile.

2. Avverso il decreto del presidente e am-messo il reclamo ai sensi dell’articolo 28.

Art. 42.

(Effetti della sospensione necessaria

e dell’interruzione del processo)

1. I termini in corso sono interrotti e rico-minciano a decorrere dalla presentazione del-l’istanza di cui al seguente articolo 43. inogni caso, il contribuente puo proporre l’i-stanza di sospensione di cui all’articolo 47,ma non trova applicazione la disposizionedi cui al comma 7 dell’articolo 47.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 43 –

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Art. 43.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Cessata la causa che ne ha determinatola sospensione il processo continua se entrosei mesi da tale data viene presentata dauna delle parti interessate istanza di tratta-zione al presidente di sezione, che provvedea norma dell’articolo 30.

2. Se entro sei mesi da quando e stata di-chiarata l’interruzione del processo la partecolpita dall’evento od i suoi successori oqualsiasi altra parte interessata presentanoistanza di trattazione al presidente di sezione,quest’ultimo provvede a norma del commaprecedente.

3. La comunicazione di cui all’articolo 31,oltre che alle altre parti costituite nei luoghiindicati dall’articolo 17, deve essere fattaalla parte colpita dall’evento od ai suoi suc-cessori personalmente. Entro un anno dallamorte di una delle parti la comunicazionepuo essere effettuata agli eredi collettiva-mente od impersonalmente nel domicilioeletto o, in mancanza, nella residenza dichia-rata dal defunto risultante dagli atti del pro-cesso. La comunicazione collettiva effettuataoltre l’anno dalla morte e da considerarsiinesistente per difetto di identificazione deldestinatario e non e sanabile con la costitu-zione dell’erede. La parte colpita dall’eventood i suoi successori possono costituirsi anchesolo presentando documenti o memorie di-fensive o partecipando alla discussione assi-stiti, nei casi previsti, da un avvocato.

Art. 44.

(Estinzione del processo

per rinuncia scritta al ricorso)

1. Il processo si estingue per rinunciascritta al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimbor-sare le spese alle altre parti costituite, salvo

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 44 –

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diverso accordo fra loro. La liquidazione efatta dal presidente di sezione o dal collegiocon ordinanza motivata non impugnabile,che costituisce titolo esecutivo.

3. La rinuncia non produce effetto se none accettata dalle parti interessate costituite edai loro difensori che abbiano effettivo inte-resse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l’accettazione, ove neces-saria, sono sottoscritte dalle parti personal-mente o da loro procuratori speciali, nonche,se vi sono, dai rispettivi avvocati difensori esi depositano nella segreteria.

5. Il presidente della sezione o il collegio,se la rinuncia e l’accettazione, ove necessa-ria, sono regolari dichiara l’estinzione delprocesso.

Art. 45.

(Estinzione del processoper inattivita delle parti)

1. Il processo si estingue, soltanto nelgrado in cui si trova, nei casi in cui le partialle quali spetta proseguire, riassumere od in-tegrare il giudizio non vi abbiano provvedutoentro il termine perentorio stabilito dallalegge o dal giudice, che dalla legge sia auto-rizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a normadel comma 1 restano a carico delle partiche le hanno anticipate.

3. L’estinzione del processo per inattivitadelle parti e rilevata, anche d’ufficio, solonel grado del giudizio in cui si verifica erende inefficaci gli atti compiuti.

4. L’estinzione e dichiarata dal presidentedella sezione con decreto o dal collegiocon sentenza. Avverso il decreto del presi-dente della sezione e ammesso reclamo alcollegio, che provvede a norma dell’articolo28.

5. L’estinzione del processo non determinaanche l’estinzione della relativa azione, aisensi dell’articolo 310, comma 1, del codice

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 45 –

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di procedura civile, sempre nel rispetto deitermini di decadenza previsti dalle singoleleggi d’imposta.

Art. 46.

(Estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o inparte, nei casi di definizione delle pendenzetributarie previsti tassativamente dalla leggeed in ogni altro caso di cessazione della ma-teria del contendere quando tutte le parti co-stituite sono d’accordo.

2. La cessazione della materia del conten-dere e dichiarata, salvo quanto diversamentedisposto da singole disposizioni di legge, condecreto del presidente della sezione o consentenza del collegio giudicante. Il provvedi-mento presidenziale e reclamabile a normadell’articolo 28.

3. Le spese del giudizio estinto a normadel comma 1 restano a carico della parteche le ha anticipate soltanto nei casi di defi-nizione delle pendenze tributarie previsti tas-sativamente dalla legge.

Capo II

Procedimenti cautelare

e conciliativo

Art. 47.

(Sospensione dell’atto impugnato.

Appello in caso di rigetto della sospensione)

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato po-sitivo o negativo, espresso o tacito, puo deri-vargli un danno grave, puo chiedere al giu-dice tributario competente la sospensionedell’esecuzione dell’atto stesso con istanzamotivata proposta nel ricorso o con atto se-parato notificata alle altre parti e depositata

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 46 –

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in segreteria, sempre che siano osservate ledisposizioni di cui all’articolo 22.

2. La sospensione puo riguardare tutti gliatti di cui all’articolo 19 per evitare le iscri-zioni provvisorie o la riscossione o la garan-zia delle somme contestate, anche in assenzadi cartelle esattoriali o avvisi di mora o ri-chieste di pagamento.

3. Il presidente della sezione fissa con de-creto la trattazione dell’istanza di sospen-sione per la prima camera di consiglio utile,disponendo che ne sia data comunicazionealle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presi-dente della sezione, previa sommaria delibe-razione del merito, con lo stesso decreto, puomotivatamente disporre la provvisoria so-spensione dell’esecuzione fino alla pronunciadel collegio.

5. Il collegio, sentite in camera di consi-glio le parti costituite, e deliberato somma-riamente il merito, decide con ordinanza mo-tivata impugnabile, da comunicare semprealle parti costituite.

6. La sospensione, in caso di comprovatopericolo per la riscossione, puo anche essereparziale o subordinata alla prestazione diidonea garanzia, mediante cauzione o fi-deiussione bancaria od assicurativa, neimodi e nei termini indicati dal provvedi-mento. In caso di sospensione del rifiuto,espresso o tacito, dell’istanza di rimborso, esempre obbligatoria la prestazione di idoneagaranzia, come indicato nel comma prece-dente.

7. Nei casi di sospensione dell’atto impu-gnato la trattazione della causa deve esserefissata non oltre sei mesi dal giorno dellapronuncia.

8. Gli effetti della sospensione sono imme-diatamente esecutivi e cessano dalla data dipubblicazione della sentenza di primo grado,salvo le ipotesi di sospensione dell’esecu-zione della sentenza di cui al successivo ar-ticolo 61. in particolare, in caso di accogli-mento della sospensione in tema di garanzie,ipoteche e fermi amministrativi, le stesse de-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 47 –

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vono essere immediatamente cancellate, acura e spese dell’agente della riscossione,ed il collegio puo disporre ai sensi delcomma 6.

9. In caso di mutamento delle circostanze,il collegio, su istanza motivata di parte, puoin qualunque momento revocare o modifi-care, in tutto o in parte, il precedente provve-dimento cautelare prima della sentenza, os-servate per quanto possibile le forme di cuiai commi 1, 3 e 5.

10. Avverso l’ordinanza motivata di acco-glimento o di rigetto, totale o parziale, dell’i-stanza di sospensione, la parte interessatapuo proporre appello entro trenta giorni dallacomunicazione di cui al comma 5.

Art. 48.

(Conciliazione giudizialein primo e secondo grado)

1. Ciascuna delle parti costituite puo pro-porre all’altra parte la conciliazione, totaleo parziale, della causa.

2. La conciliazione puo aver luogo non ol-tre la prima udienza utile di merito, nellaquale il tentativo di conciliazione puo essereesperito d’ufficio anche dai giudici tributari.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene re-datto apposito processo verbale nel qualesono indicate precisamente e definitivamentele somme dovute a titolo d’imposta, di san-zioni e di interessi. Il processo verbale costi-tuisce titolo per la riscossione delle sommedovute mediante versamento diretto in un’u-nica soluzione ovvero in forma rateale, in unmassimo di otto rate trimestrali di pari im-porto ovvero in un massimo di dodici ratetrimestrali, se le somme dovute superanoeuro 51.645,69, previa prestazione di idoneagaranzia mediante polizza fideiussoria, ban-caria od assicurativa. La conciliazione si per-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 48 –

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feziona con il versamento, entro il termine di

trenta giorni dalla data di redazione del pro-

cesso verbale, dell’intero importo dovuto ov-

vero della prima rata e con la prestazione

della predetta garanzia sull’importo delle

rate successive, comprensivo degli interessi

al saggio legale calcolati con riferimento

alla stessa rata e per il periodo di rateazione

di detto importo. Per le modalita di versa-

mento si applica l’articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre

1994, n. 592. Le predette modalita possono

essere modificate con decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze, rispettando

l’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio

2000, n. 212.

4. In caso di mancato pagamento, anche

della prima o di una sola delle rate succes-

sive, se il garante non versa l’importo garan-

tito entro trenta giorni dalla notificazione di

apposito invito, contenente l’esatta indica-

zione delle somme precisamente e definitiva-

mente dovute e dei presupposti di fatto e di

diritto della pretesa, il competente ufficio

dell’agenzia fiscale o dell’ente locale o re-

gionale o dell’ente previdenziale provvede

all’immediata iscrizione a ruolo delle sole

predette somme, precisamente e definitiva-

mente conciliate, a carico del contribuente

e dello stesso garante.

5. Qualora una delle parti costituite abbia

proposto la conciliazione e la stessa non ab-

bia luogo nel corso della prima udienza utile

di merito, il giudice puo assegnare un ter-

mine non superiore a novanta giorni per la

formazione di una proposta, ai sensi del

comma 6.

6. L’ufficio o l’ente impositore puo, sino

alla data di trattazione in camera di consi-

glio, ovvero fino alla discussione in pubblica

udienza, depositare una proposta di concilia-

zione alla quale l’altra parte abbia previa-

mente aderito. Se l’istanza e presentata

prima della fissazione della data di tratta-

zione, il presidente della sezione, se ravvisa

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 49 –

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la sussistenza dei presupposti e delle condi-

zioni di ammissibilita, dichiara con decreto

l’estinzione del giudizio. La proposta di con-

ciliazione ed il decreto tengono luogo del

processo verbale di cui al comma 3. Il de-

creto e comunicato alle parti costituite ed il

versamento dell’intero importo o della prima

rata deve essere effettuato entro trenta giorni

dalla data della comunicazione. Nell’ipotesi

in cui la conciliazione sia ritenuta ammissi-

bile, il presidente della sezione fissa la tratta-

zione della causa. Il provvedimento del pre-

sidente della sezione e depositato in segrete-

ria entro dieci giorni dalla data di presenta-

zione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione, le

sanzioni amministrative si applicano nella

misura di un terzo, se la conciliazione av-

viene in primo grado, e nella misura del 50

per cento, se la conciliazione avviene in

grado d’appello, delle somme irrogabili in

rapporto all’ammontare del tributo risultane

dalla conciliazione medesima. In ogni caso,

la misura delle sanzioni non puo essere infe-

riore ad un terzo dei minimi edittali previsti

per le violazioni piu gravi relative a ciascun

tributo. La conciliazione giudiziale non e

ammessa nei giudizi per cassazione.

8. Il verbale di conciliazione giudiziale,

redatto con l’intervento del giudice a defini-

zione di una controversia pendente tra le

parti, ha natura negoziale.

9. La conciliazione giudiziale di cui al

presente articolo determina sempre l’imme-

diata estinzione del giudizio, indipendente-

mente dal pagamento delle somme conci-

liate, parziale od integrale, che l’ufficio puo

richiedere con l’iscrizione a ruolo, oltre gli

interessi e la sanzione amministrativa del

30 per cento.

10. La conciliazione giudiziale puo essere

corretta solo per errori di calcolo, ai sensi

dell’articolo 1430 del codice civile.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 50 –

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Capo III

Impugnazioni

Sezione I

Impugnazioni in generale

Art. 49.

(Disposizioni generali applicabili)

1. Alle impugnazioni delle sentenze edelle ordinanze di cui all’articolo 47 dei tri-bunali tributari si applicano tutte le disposi-zioni del titolo III, capo I, del libro II del co-dice di procedura civile, fatto salvo quantodisposto dalla presente legge.

2. Per la proposizione delle impugnazioninon sono applicabili gli articoli 184-bis e294 del codice di procedura civile.

Art. 50.

(Mezzi d’impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze deitribunali tributari sono l’appello, il ricorsoper cassazione e la revocazione, salvo quantodisposto dall’articolo 47, comma 10.

2. Le sentenze pronunciate secondo equita,ai sensi dell’articolo 19, comma 5, e 36,comma 1, non sono appellabili ed il ricorsoper cassazione puo essere proposto solo peri motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’ar-ticolo 360, comma 1, del codice di proceduracivile.

3. Alla acquiescenza tacita non deve es-sere ricondotto il caso in cui il contribuenteeffettui, spontaneamete o coattivamente, unpagamento.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 51 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 51.

(Termini perentorl d’impugnazione)

1. Se la legge non dispone diversamente, iltermine perentorio per impugnare la sentenzadel tribunale tributario e di sessanta giorni,decorrente dalla sua notificazione ad istanzadi parte, salvo quanto disposto dall’articolo38, comma 3, oltre la sospensione ferialedei termini processuali, prevista dalla legge7 ottobre 1969, n. 742.

2. Qualora la sovrapposizione del terminebreve a quello lungo avviene in prossimitadella scadenza di quello annuale di deca-denza, il termine ultimo per l’impugnazionerimane comunque quello annuale anche seil termine breve scade in un momento suc-cessivo.

3. Nel caso di revocazione per i motivi dicui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 delcodice di procedura civile, il termine peren-torio di sessanta giorni decorre dal giornoin cui e stato scoperto il dolo o sono state di-chiarate false le prove o e stato recuperato ildocumento o e passata in giudicato la sen-tenza che accerta il dolo del giudice.

Sezione II

Giudizio di appello

davanti alla corte d’appello tributaria

Art. 52.

(Giudice competente e legittimazione

ad appellare)

1. La sentenza del tribunale tributario, an-che parziale, puo essere appellata dalla parteinteressata alla corte d’appello tributaria, osezione staccata, competente per territorio,a norma dell’articolo 4, comma 2.

2. E ammissibile l’impugnazione, con ununico atto di appello, di piu pronunce rela-tive a distinti procedimenti, allorche queste

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 52 –

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siano state rese tra le stesse parti ed abbianotrattato identiche questioni.

Art. 53.

(Forma vincolata dell’appello)

1. L’atto d’appello deve contenere:

a) l’indicazione esatta della corte d’ap-pello tributaria cui e diretto;

b) l’indicazione dell’appellante e dellealtre parti interessate nei cui confronti e pro-posto;

c) gli estremi precisi della sentenza im-pugnata o dell’ordinanza di rigetto dell’i-stanza di sospensione pronunciata in primogrado, ai sensi dell’articolo 47, ultimocomma;

d) l’esposizione sommaria dei fatti;

e) l’oggetto preciso della domanda;

f) i motivi specifici dell’impugnazioneriferiti soltanto alla sentenza contestata o al-l’ordinanza di cui alla precedente lettera c).

2. L’atto di appello e dichiarato inammis-sibile, anche d’ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, se manca o e assolutamente in-certo uno degli elementi indicati dal comma1 o se non e sottoscritto a norma dell’arti-colo 18, comma 3. Per l’ufficio la sottoscri-zione deve essere eseguita dal direttore.

3. L’atto di appello e proposto nelle formedi cui all’articolo 20, commi 1 e 2, nei con-fronti di tutte le parti costituite, che hannopartecipato al giudizio di primo grado, edeve essere depositato a norma dell’articolo22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sianotificato a mezzo di ufficiale giudiziario,l’appellante deve, a pena d’inammissibilita,rilevabile anche d’ufficio, depositare, entroil termine perentorio di trenta giorni dallaproposizione dell’appello, copia dell’atto diappello stesso presso l’ufficio di segreteriadel tribunale tributario che ha pronunciatola sentenza o l’ordinanza impugnate.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 53 –

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4. Subito dopo il deposito dell’atto di ap-pello, la segreteria della corte d’appello tri-butaria richiede alla segreteria del tribunaletributario la trasmissione del fascicolo delprocesso, che deve contenere la copia auten-tica della sentenza o dell’ordinanza; la sud-detta trasmissione deve essere eseguita entrocinque giorni dalla richiesta.

Art. 54.

(Controdeduzioni dell’appellato

ed appello incidentale)

1. Le parti diverse dall’appellante devonocostituirsi nei modi e nei termini perentoridi cui all’articolo 23, depositando appositoatto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi enei termini perentori di cui al precedentecomma puo essere proposto, a pena d’inam-missibilita, rilevabile d’ufficio, in ogni statoe grado del giudizio, appello incidentale, an-che tardivo, in caso di soccombenza parziale.

3. Qualora una o piu domande della partenon siano state accolte in una sentenza che,pero, nel suo complesso dia ragione total-mente alla stessa parte, non sussiste interessead impugnare e, quindi, per far valere even-tualmente le domande non accolte, queste ul-time dovranno essere riproposte nel giudiziodi impugnazione eventualmente instauratodalla controparte.

Art. 55.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente ed i presidenti di sezionedella corte d’appello tributaria hanno potericorrispondenti a quelli del presidente e deipresidenti di sezione del tribunale tributario.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 54 –

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Art. 56.

(Questioni ed eccezioni non riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accoltenella sentenza e nell’ordinanza del tribunaletributario, che non sono specificatamen-te1ente riproposte in appello, s’intendono ri-nunciate.

Art. 57.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. Nel giudizio d’appello non possono pro-porsi domande nuove, salvo la diversa quali-ficazione giuridica, e, se proposte, devonoessere dichiarate inammissibili, anche d’uffi-cio. Possono, tuttavia, essere chiesti gli inte-ressi moratori maturati dopo la sentenza im-pugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioneche non siano rilevabili anche d’ufficio. Siapplica l’articolo 6, comma 3. Non possonoessere chiesti per la prima volta in appellola rivalutazione monetaria di cui all’articolo1224, comma 2, del codice civile e gli inte-ressi anatocistici di cui all’articolo 1283 delcodice civile e gli stessi non possono esserericonosciuti d’ufficio dal giudice tributario,in conformita a quanto disposto dall’articolo19, comma 1, lettera i).

Art. 58.

(Nuove prove e nuovi documenti in appello)

1. Il giudice d’appello non puo disporrenuove prove, di cui all’articolo 7, salvo chenon le ritenga assolutamente necessarie aifini della decisione o che la parte dimostridi non averle potute fornire nel precedentegrado di giudizio per causa ad essa non im-putabile.

2. E fatta salva la facolta delle parti costi-tuite di produrre nuovi documenti o di richie-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 55 –

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dere la nomina di un consulente tecnico d’uf-ficio. Si osservano le condizioni di cui all’ar-ticolo 7, comma 3, per la nomina del consu-lente tecnico d’ufficio.

3. La produzione di nuovi documenti deveavvenire nel termine perentorio di cui all’ar-ticolo 32, commi 1 e 2, e non occorre che laparte dimostri di non averli potuti produrrenel precedente grado di giudizio per causaad essa non imputabile.

Art. 59.

(Norme applicabili)

1. Nel procedimento d’appello si osser-vano tutte le norme dettate per il procedi-mento di primo grado, compresi gli articoli47 e 48.

2. Nel giudizio d’appello relativo alleistanze di sospensione in primo grado, il col-legio provvede con ordinanza motivata nonimpugnabile. Dopo la decisione, gli atti de-vono essere trasmessi senza indugio al giu-dice di primo grado, che deve provvedereper la fissazione dell’udienza.

Art. 60.

(Non riproponibilita dell’appello dichiarato

inammissibile)

1. L’appello dichiarato inammissibile nonpuo essere riproposto anche se non e decorsoil termine stabilito dalla legge.

Art. 61.

(Sospensione dell’esecuzione della sentenzadi primo grado)

1. Nell’atto d’appello o con separataistanza, l’appellante puo chiedere alla corted’appello tributaria la sospensione dell’ese-cuzione della sentenza di primo grado, ancheper quanto riguarda le spese del giudizio, ai

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 56 –

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sensi dell’articolo 15, comma 1. E applica-bile l’articolo 283 del codice di procedura ci-vile.

2. Si applicano le condizioni, la proceduraed i termini di cui all’articolo 47, salvoquanto disposto dal successivo comma.

3. Il giudice d’appello, con ordinanza mo-tivata non impugnabile, puo disporre che l’e-secuzione della sentenza sia sospesa, even-tualmente con la prestazione di fideiussionebancaria od assicurativa, in caso di compro-vato pericolo per la riscossione.

4. In caso di accoglimento della richiestadi sospensione, l’ufficio dell’agenzia fiscale,l’ente previdenziale, l’ente locale o regio-nale, l’agente della riscossione non deveiscrivere a ruolo, neppure a titolo provviso-rio, o richiedere alcuna soglia o garanzia.

5. Gli effetti della sospensione cessanodalla data di pubblicazione della sentenzad’appello, ai sensi degli articoli 37 e 59.

Art. 62.

(Rimessione obbligatoria

al tribunale tributario)

1. La corte d’appello tributaria deve rimet-tere la causa al tribunale tributario, che haemesso la sentenza impugnata, nei seguenticasi tassativi:

a) quando dichiara la competenza decli-nata o la giurisdizione negata dal primo giu-dice;

b) quando riconosce che nel giudizio diprimo grado il contraddittorio non e stato re-golarmente costituito o integrato o e stata er-roneamente dichiarata la contumacia;

c) quando riconosce che la sentenza im-pugnata, erroneamente giudicando, ha dichia-rato estinto il processo in sede di reclamocontro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio deltribunale tributario non era legittimamentecomposto, tenendo altresı conto delle ipotesidi ricusazione di cui all’articolo 6;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 57 –

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e) quando manca la sottoscrizione dellasentenza da parte del giudice di primo grado,ai sensi dell’articolo 36, comma 6;

f) quando si verifica l’ipotesi di cui al-l’articolo 11, comma 6.

2. Al di fuori dei casi tassativi previsti dalcomma 1, la corte d’appello tributaria decidenel merito previamente ordinando, ove oc-corra, la rinnovazione di atti nulli compiutiin primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessionedella causa al primo grado e formalmentepassata in giudicato, la segreteria della corted’appello, nei successivi trenta giorni, devetrasmettere d’ufficio il fascicolo del processoalla segreteria del tribunale tributario, senzanecessita di riassunzione ad istanza di parte.

Sezione III

Ricorso per cassazione

Art. 63.

(Norme applicabili)

1. Avverso la sentenza della corte d’ap-pello tributaria puo essere proposto ricorsoper cassazione per i tassativi motivi di cuiai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, comma1, del codice di procedura civile, che devonoessere specifici, completi e riferibili alla sen-tenza impugnata.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativoprocedimento si applicano le norme dettatedal codice di procedura civile, con le succes-sive modifiche, in quanto compatibili conquelle della presente legge.

3. Il giudicato estero di cui all’articolo 36,comma 3, puo essere rilevato d’ufficio edanche per la prima volta nel giudizio di legit-timita, purche la parte che lo invoca producacopia autentica della sentenza, recante atte-stazione del passaggio in giudicato, anche

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 58 –

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in relazione ad altro anno d’imposta o ad al-tro tributo.

4. Per la sospensione dell’esecuzione dellasentenza d’appello e applicabile l’articolo373 del codice di procedura civile.

Art. 64.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Corte di cassazione rinvia lacausa al tribunale tributario o alla corte d’ap-pello tributaria la riassunzione deve esserefatta nei confronti di tutte le parti personal-mente entro il termine perentorio di unanno dalla pubblicazione della sentenza,nelle forme rispettivamente previste per igiudizi di primo e di secondo grado, inquanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro iltermine perentorio di cui al comma prece-dente o si avvera successivamente ad essauna causa di estinzione del giudizio di rinvioil processo si estingue nel grado in cui sitrova e si tiene conto soltanto della sentenzaimpugnata.

3. In sede di rinvio, si osservano le normestabilite per il procedimento davanti al giu-dice cui il processo e stato rinviato. In ognicaso, a pena di inammissibilita, rilevabile an-che d’ufficio, in ogni stato e grado del pro-cesso, deve essere prodotta copia autenticadella sentenza della Corte di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizioneprocessuale che avevano nel processo in cuie stata pronunciata la sentenza cassata enon possono formulare richieste ed eccezionidiverse da quelle prese in tale procedimento,salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenzadella Corte di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell’atto di rias-sunzione, la segreteria adita, senza indugio,deve richiedere alla cancelleria della Cortedi cassazione la trasmissione del fascicolodel processo.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 59 –

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Sezione IV

Revocazione

Art. 65.

(Sentenze revocabili

e motivi tassativi di revocazione)

1. Avverso le sentenze che involgono sol-tanto accertamenti di fatto e che sul puntonon sono ulteriormente impugnabili o nonsono state impugnate e ammessa la revoca-zione, ai sensi dell’articolo 395 del codicedi procedura civile.

2. Le sentenze per le quali e scaduto il ter-mine per l’appello possono essere impugnateper i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del-l’articolo 395 del codice di procedura civilepurche la scoperta del dolo o della falsita di-chiarata o il recupero del documento o ilpassaggio in giudicato della sentenza di cuial numero 6 dell’articolo 395 del codice diprocedura civile siano posteriori alla sca-denza del termine suddetto

3. Se i fatti menzionati nel comma prece-dente avvengono durante il termine per l’ap-pello il termine stesso e prorogato dal giornodell’avvenimento in modo da raggiungere isessanta giorni da esso, sempre tenendoconto della sospensione feriale dei terminiprocessuali prevista dalla legge 7 ottobre1969, n. 742.

Art. 66.

(Proposizione dell’impugnazione)

1. Competente per la revocazione e lostesso giudice che ha pronunciato la sentenzaimpugnata.

2. A pena di inammissibilita, rilevabile an-che d’ufficio, il ricorso deve contenere:

a) gli elementi previsti dall’articolo 53,comma 1;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 60 –

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b) la specifica indicazione del motivo direvocazione e della prova dei fatti di cui ainumeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del co-dice di procedura civile;

c) l’indicazione del giorno preciso dellascoperta o della falsita dichiarata o del recu-pero del documento.

3. La prova della sentenza passata in giu-dicato, che accerta il dolo del giudice, deveessere data mediante la sua produzione in co-pia autenticata.

4. Il ricorso per revocazione e proposto edepositato a norma dell’articolo 53, comma3.

Art. 67.

(Procedimento)

1. Davanti al giudice adito per la revoca-zione si osservano tassativamente le normestabilite per il processo davanti ad esso, inquanto non derogate da quelle della presentesezione.

Art. 68.

(Decisione)

1. Ove ricorrono i tassativi motivi di cuiall’articolo 395 del codice di procedura ci-vile, il giudice tributario decide il meritodella causa e detta ogni altro provvedimentoconsequenziale.

2. Avverso la sentenza che decide il giudi-zio di revocazione sono ammessi i mezzid’impugnazione ai quali era originariamentesoggetta la sentenza impugnata per revoca-zione.

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Capo IV

Esecuzione delle sentenze

dei giudici tributari

Art. 69.

(Pagamento provvisorio e definitivodel tributo in pendenza del processo)

1. Anche in deroga a quanto previsto nellesingole leggi d’imposta, nei casi in cui e sta-bilita la riscossione frazionata del tributo, og-getto del giudizio, il tributo stesso, con i re-lativi interessi previsti dalle leggi fiscali,deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza deltribunale tributario che respinge, in tutto oin parte, il ricorso;

b) per il residuo ammontare nel terminedeterminato nella sentenza della Corte d’ap-pello tributaria.

2. Le sanzioni amministrative devono es-sere iscritte a ruolo solo dopo il passaggioin giudicato della sentenza nella misura dallastessa determinata.

3. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gliimporti da versare vanno, in ogni caso, dimi-nuiti di quanto gia corrisposto.

4. Se il ricorso viene accolto, in tutto o inparte, il tributo corrisposto in eccedenza ri-spetto a quanto statuito dalla sentenza, coni relativi interessi previsti dalle leggi fiscalie previdenziali, deve essere rimborsato d’uf-ficio entro il termine perentorio di novantagiorni dalla pubblicazione della sentenzastessa. Decorso inutilmente il suddetto ter-mine, il ricorrente ha la facolta di utilizzarela somma dovuta in compensazione dei fu-turi versamenti fiscali e previdenziali, aisensi delll’articolo 8, comma 1, della legge27 luglio 2000, n. 212.

5. Le imposte suppletive devono sempreessere corrisposte dopo l’ultima sentenzanon impugnata o impugnabile solo con ri-corso per cassazione.

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Art. 70.

(Condanna degli uffici al rimborsoimmediato o al risarcimento)

1. Se il giudice condanna l’ufficio dell’a-genzia fiscale, l’ente locale o regionale, l’a-gente della riscossione o l’ente previdenzialeal pagamento di somme, comprese le spesedi giudizio liquidate ai sensi dell’articolo15, la segreteria rilascia una copia del prov-vedimento spedita in forma esecutiva, anorma dell’articolo 475 del codice di proce-dura civile, dopo la scadenza del termineprevisto dall’articolo 369 del codice di pro-cedura civile.

2. Il rilascio delle copie esecutive dellesentenze per procedere all’esecuzione av-viene senza il pagamento dell’imposta dibollo.

Art. 71.

(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle norme delcodice di procedura civile per l’esecuzioneforzata della sentenza di condanna costi-tuente titolo esecutivo, la parte che vi ha in-teresse puo, in alternativa o contestualmente,chiedere l’ottemperanza agli obblighi deri-vanti dalla sentenza passata in giudicato, an-che parziale o interno, mediante ricorso dadepositare in doppio originale presso la se-greteria del tribunale tributario, qualora lasentenza passata in giudicato sia stata daesso pronunciata o confermata integralmentein appello, salvo le eventuali spese del giudi-zio, ed in ogni altro caso presso la segreteriadella corte d’appello tributaria, anche perquanto riguarda le sentenze della Corte dicassazione.

2. Il ricorso e proponibile solo dopo lascadenza del termine entro il quale e pre-scritto dalla legge l’adempimento da partedel competente ufficio dell’agenzia fiscale,

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 63 –

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dell’ente locale o regionale, dell’agente dellariscossione o dell’ente previdenziale dell’ob-bligo posto a carico dalla sentenza o, in man-canza di tale termine, dopo trenta giornidalla loro messa in mora, a mezzo di uffi-ciale giudiziario e fino a quanto l’obbligonon sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente deltribunale tributario o della corte d’appellotributaria deve contenere, a pena di inammis-sibilita, rilevabile d’ufficio:

a) la sommaria esposizione dei fatti chene giustificano la proposizione;

b) la precisa indicazione della sentenzapassata in giudicato di cui si chiede l’ottem-peranza, che deve essere prodotta in copiaunitamente all’originale o copia autenticadell’atto di messa in mora notificato a normadel comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso e co-municato a cura della segreteria al compe-tente ufficio dell’agenzia fiscale o all’entelocale o regionale o all’agente della riscos-sione oppure all’ente previdenziale, obbli-gato a provvedere in merito.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazionedi cui al comma 4, l’ufficio dell’agenzia fi-scale o l’ente locale o regionale o l’agentedella riscossione oppure l’ente previdenzialepuo trasmettere le proprie osservazioni algiudice competente, allegando la documenta-zione dell’avvenuto pagamento effettivo,senza poter eccepire alcuna compensazione.

6. Il presidente adito, scaduto il termineperentorio di cui al comma precedente, asse-gna il ricorso alla stessa sezione che ha pro-nunciato la sentenza. Il presidente della se-zione deve fissare il giorno per la trattazionedel ricorso in camera di consiglio non oltrenovanta giorni dal deposito del ricorso e neviene data comunicazione alle parti interes-sate almeno dieci giorni liberi prima a curadella segreteria.

7. Il collegio, in camera di consiglio,senza la necessita di presentare l’istanza dicui all’articolo 33, comma 1, sentite le parti

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 64 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presenti in contraddittorio ed acquisita la do-cumentazione necessaria, adotta con sentenzai provvedimenti indispensabili per l’ottempe-ranza in luogo dell’ufficio o ente che gli haomessi e nelle forme amministrative peressi prescritti dalla legge.

8. Il collegio deve attenersi scrupolosa-mente agli obblighi risultanti espressamentedalla sentenza, tenuto conto della relativamotivazione anche se manca la qualifica-zione della pretesa del contribuente. Il ricor-rente puo sempre chiedere per la prima voltanel giudizio di ottemperanza gli interessianatocistici di cui all’articolo 1283 del co-dice civile, e la rivalutazione monetaria, dicui all’articolo 1224, comma 2, del codicecivile.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puonominare come proprio ausiliario un com-missario ad acta, che non puo mai essereun proprio componente, al quale fissa uncongruo termine per i necessari provvedi-menti attuativi, compresa la facolta di sosti-tuirsi all’ufficio, all’ente od all’agente dellariscossione inadempiente e provvedere subitoai relativi pagamenti utilizzando la specialeprocedura del conto sospeso, di cui all’arti-colo 14, comma 2, del decreto legge 31 di-cembre 1996, n. 669, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.Il collegio determina sempre il compenso alcommissario ad acta secondo le disposizionidella legge 8 luglio 1980, n. 319, e succes-sive modificazioni. Gli ordini e collegi pro-fessionali possono inviare ai presidenti deitribunali tributari e corti d’appello tributarieun elenco di professionisti che, per compe-tenza e preparazione, possono svolgere effi-cacemente le funzioni di commissario ad

acta.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti dicui ai commi precedenti e preso atto di quelliemanati ed eseguiti dal commissario ad actanominato, dichiara chiuso il procedimentocon ordinanza non impugnabile.

11. Tutti i provvedimenti di cui al presentearticolo sono immediatamente esecutivi.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1929– 65 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. Avverso la sentenza di cui al comma 7e ammesso unicamente ricorso per cassa-zione soltanto per inosservanza delle normesul procedimento.

13. Sussiste sempre la giurisdizione delgiudice ordinario quando l’agenzia fiscale,l’ente locale o regionale, l’ente previdenzialeo l’agente della riscossione ha comunque ri-conosciuto il diritto al rimborso e la precisaquantificazione delle somme dovute, anchetramite vaglia cambiario.

14. In riferimento al giudizio di ottempe-ranza, e sempre applicabile la legge 24marzo 2001, n. 89, per l’equa riparazionein caso di violazione del termine ragionevoledel processo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72.

(Applicazione di norme speciali)

1. Nel processo tributario e applicabile lanormativa sulla responsabilita civile dei ma-gistrati, in base alla legge 13 aprile 1988n. 117.

2. Nel processo tributario e applicabile lalegge 24 marzo 2001 n. 89, per l’equa ripa-razione in caso di violazione del termine ra-gionevole del processo, in base al principiodi cui all’articolo 111, comma 2, della Costi-tuzione.

Art. 73.

(Norme abrogate)

1. E abrogato il decreto legislativo 31 di-cembre 1992, n. 546, e successive modifica-zioni.

E 4,20