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; .=.=f2-«rea ¢ .í.{`---J Lit ' nr . é fzzvílr /¢:¢1 /fa-ß-2, Ifffif.-f?:.=/5; ._%'a.éxxe:2 fee gfšaßnzs _,, Istiƒzizíone PubbIIca díASS1'sIen:a e beneficenza (IPAB) giusta DA. Assfe Regia Emi' L0caI1° H. 733 del I 2/I I/87 Via Etnea, 595 - Catania Tel. -0954-49017 +39- 095507143 Fax +39-095505821 E-mail: int`[email protected] Sito web: http://wwwardizzonegioeni.it C.F. 80001650870 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE oGGE††o; Rinnovo affitto quota di terreno agricolo del Feudo San Vito contrassegnata con il n. 6. Stipula contratto. IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. _11 DEL __26/O1/2018 g Richiamata la Deliberazione Commissariale n. 2 del O4/O1/2017 con la quale si approva lo schema di contratto per l'affitto dei terreni agricoli del Feudo San Vito; Visto il contratto di affitto stipulato in data 12/O6/2012 tra l'lPAB e la signora l\/lotta Domenica relativo alla quota n. 6 e scaduto l'11/O6/2017, Vista la nota del 19/O1/2018 con la quale la signora Motta Domenica manifesta all'Ente la volontà di rinnovare il contratto di affitto e contestualmente indica il proprio congiunto Sig. Sambataro Luciano l\/laria quale soggetto cointestatario del nuovo rapporto; Preso atto che la sig.ra l\/lotta Domenica ha fin qui detenuto di fatto il possesso del suddetto terreno assicurando la regolare coltivazione a decorrere dalla naturale scadenza dell'atto a tutt”oggi; Preso altresì atto che, a seguito richiesta di rinnovo del contratto,la sig_ra l\/lotta Domenica ha accettato il nuovo canone di affitto stabilito dall'lPAB per il tramite del consulente agronomico dell'Ente mediante nuove perizie di stima di cui alla nota n. 1063 del 17/10/2016; Visto il nuovo contratto di affitto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; '\..

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Lit ' nr . éfzzvílr /¢:¢1 /fa-ß-2, Ifffif.-f?:.=/5; ._%'a.éxxe:2fee gfšaßnzs _,,

Istiƒzizíone PubbIIca díASS1'sIen:a e beneficenza (IPAB) giusta DA. Assfe Regia Emi' L0caI1° H. 733 del I 2/I I/87Via Etnea, 595 - Catania Tel. -0954-49017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: int`[email protected] web: http://wwwardizzonegioeni.it

C.F. 80001650870

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE

oGGE††o;Rinnovo affitto quota di terreno agricolo del Feudo San Vito contrassegnata con iln. 6. Stipula contratto.

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. _11 DEL __26/O1/2018 g

Richiamata la Deliberazione Commissariale n. 2 del O4/O1/2017 con la quale si approva loschema di contratto per l'affitto dei terreni agricoli del Feudo San Vito;

Visto il contratto di affitto stipulato in data 12/O6/2012 tra l'lPAB e la signora l\/lottaDomenica relativo alla quota n. 6 e scaduto l'11/O6/2017,

Vista la nota del 19/O1/2018 con la quale la signora Motta Domenica manifesta all'Ente lavolontà di rinnovare il contratto di affitto e contestualmente indica il proprio congiunto Sig.Sambataro Luciano l\/laria quale soggetto cointestatario del nuovo rapporto;

Preso atto che la sig.ra l\/lotta Domenica ha fin qui detenuto di fatto il possesso delsuddetto terreno assicurando la regolare coltivazione a decorrere dalla naturale scadenzadell'atto a tutt”oggi;

Preso altresì atto che, a seguito richiesta di rinnovo del contratto,la sig_ra l\/lotta Domenicaha accettato il nuovo canone di affitto stabilito dall'lPAB per il tramite del consulenteagronomico dell'Ente mediante nuove perizie di stima di cui alla nota n. 1063 del17/10/2016;

Visto il nuovo contratto di affitto che si allega al presente atto per farne parte integrante esostanziale;

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I 7 _ _

Visto l'art.. 7 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 33 del 26/03/2016,approvato con D.P. n. 455/Serv.4 S.G. del 04/10/2016 e relativa pubblicazione delDecreto Presidenziale sulla GURS n. 48 del 04/11/2016;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli attidi competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenzadell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria il cui art. 5 riconosce lecompetenze in seno al Segretario Generale;

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) Stipulare il contratto di affitto relativo alla quota n. 6 del Feudo San Vito con i sigg.rìl\/lotta Domenica e Sambataro Luciano l\/laria e che si allega al presente atto per farneparte integrante e sostanziale;

2) Accertare in entrata l'importo di euro 154,00 sul Cap. 1 Art. 1 rubricato “ fitti quote diterra S. Vito” del Bilancio di Previsione 2018, da adottare;

3) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web istituzionale al link“Amministrazione Trasparente;

4) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, nontrattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex LR. 10/99.

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RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E PER LA

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I ll Responsabile deIl'Area Economico Finanziaria

UISTRUTTORE DE 'ATTO

Dott Al OI;DinO /I E Rag. Salvatore Centamore

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ll Segretario Generale , vista la proposta nl W gn vv ' 0

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Visto lo Statuto vigente che approva le attribuzioni di competenza del SegretarioGenerale; APPROVA

la proposta di determinazione in premessa indicata«-1\ 3,

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lL SE RETI l EN RALE(Dott. ng lo omas Rìgano)

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CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

L”anno 2018, del mese di Gennaio , del giorno 26, in Catania, presso l”IPAB Istituto per Ciechi

“Ardizzone Gioeni”, sito in via Etnea, no 595, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni

effetto di legge,

TRA

l°lstituto per Ciechi “Ardizzone Gioeni” con sede a Catania in via Etnea 595, (C.F. 80001650870) in

persona del Segretario Generale Dott. Angelo Tomaso Rigano, autorizzato alla stipula del presente

atto con Deliberazione Commissariale n. 2 del 04/01/2017, di seguito denominata “parte

conceden/e”,

E

I siggri l\/lotta Domenica nata a Belpasso (CT) il 06/05/1933 ed ivi residente in via V111 Traversa n.

105 C. F. l\/ITT DNC 331346 A766W, e Sambataro Luciano Maria, nato a Belpasso(CT) il

28/06/1981 ed ivi residente in Via Giovanni Falcone 24/A , C.F. Sl\/IBLl\lM6lH28A766D, di

seguito denominati “parte cgfiìttuaria”, che rinunciano ad essere assistiti dalla rappresentanza

sindacale di categoria:

PREMESSO CHE

ljlstituto per Ciechi “Ardizzone Gioeni” è titolare e proprietario di un fondo rustico denominato “

Feudo San Vito” ricadente nei Comuni di Paternò e Belpasso, suddiviso in quote per uso agricolo; ,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Ifilstituto per Ciechi “Ardizzone Gioeni” concede in affitto ai sigg.ri l\/lotta Domenica e Sambataro

Luciano l\/[aria che allo stesso titolo accettano , il seguente fondo rustico sito in agro di Paternò

(CT) C/da San Vito e le cui caratteristiche sono note a parte affittuaria:

- foglio di mappa no 34, particella 39, convenzionalmente identificata come quota n°6, estesa

Ha 0.441,15;

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ART. 3ll contratto è stipulato per la durata di no 15 anni decorrenti dal 26/01/2018 al 25/01/2033 . Alla

scadenza del contratto di affitto parte affittuaria, senza necessità di disdetta e sotto pena, se in

difetto, di danni e spese, dovrà rilasciare la quota concessa in locazione con il presente atto, libere da

persone, animali e cose e nella piena disponibilità di parte concedente.

ART. 4Parte affittuaria, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto,

dandone comunicazione a parte concedente mediante lettera raccomandata con preavviso di no 6

mesi.

ART. 5Al termine del rapporto di locazione sarà comunque riservato a parte aftittuaria il diritto di

prelazione in caso di nuova locazione del fondo.

ART. 6Parte affittuaria non potrà subaftìttare , neanche parzialmente, la quota concessa in locazione.

ART. 7Parte concedente non garantisce Papprovvigionamento idrico della quota e, pertanto, parte

affittuaria assume il rischio di procurarsi tale approvvigionamento a proprie spese.

ART. 8ll canone annuo di affitto è stabilito dalle parti in € 154,00 (cen/ocinquan/aquattro/00) che parte

aftittuaria si obbliga a corrispondere in due tranche: la prima, pari al 50% del canone,

anticipatamente entro e non oltre il 5 gennaio ed il saldo entro il dieci novembre di ciascun anno.

Per quanto concerne il primo anno, il canone di affitto andrà versato in due tranche: la prima, pari al

50% del canone, entro e non oltre 60 giorni dalla data di stipula del contratto ed il saldo entro e non

oltre il dieci novembre dello stesso anno, mediante bonifico bancario sul c/c bancario di tesoreria

intestato a Banca Carige n. IT07S06l75 l690200000029l390.

La parte affittuaria deposita a titolo di garanzia per il completo adempimento delle clausole sopra

espresse, cauzione infruttifera di € 308,00 ( trecentootto/O)

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.La garanzia, valida fino al 90° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l”eventuale data di

risoluzione dello stesso, potrà essere automaticamente trattenuta da parte concedente nel caso di

inadempienza di parte aftittuaria anche in caso di danno accertato arrecato all”immobile, al

proprietario 0 alla collettività.

Il canone sarà aggiornato ogni anno con riferimento alle variazioni dell”indice dei prezzi dei prodotti

agricoli accertate e registrate dall”lSTAT nei dodici mesi precedenti l”adeguamento e così di anno in

anno, come previsto dalla legge 5 aprile 1985, n° 118 che ha modificato la legge 27 luglio1978, no

392. I

Ai soli tini fiscali si precisa che i canoni di affitto non sono soggetti né a fatturazione ne ad I.V.A.

Parte aftittuaria prende atto che parte concedente si riserva di aggiornare il canone base a seguito

parere di congruità richiesto ai sensi della Circolare della Regione Siciliana del 06/05/2002 n. 1 con

adeguamento automatico al valore determinato ed immediato conguaglio nel caso in cui il suddetto

valore sia superiore a quello già precedentemente determinato.

ART. 9Oltre al canone saranno a carico di parte affittuaria le spese relative all”ordinaria manutenzione del

fondo e quant°altro previsto per legge e consuetudine.

ART. 10Il pagamento del canone o di quant”altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere

sospeso o ritardato da pretese o eccezioni di parte affittuaria, qualunque ne sia il titolo. Unica prova

del pagamento sarà costituita dalla ricevuta. ll mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il

mancato puntuale pagamento degli oneri accessori, quando l°importo non pagato superi quello di 2

(due) annualità del canone, qualunque ne sia la ragione, costituisce parte affittuaria in mora, senza

necessità di intimazione o diffida di parte concedente, la quale acquista senz°altro il diritto di

ottenere l°immediata rescissione del contratto a danno e spese di parte aftittuaria. Inoltre parte

affittuaria dovrà corrispondere, oltre le rate scadute e gli oneri accessori, l°interesse legale e le

eventuali spese conseguenti.

ART. ll 8Parte affittuaria dovrà coltivare il fondo con la diligenza del buon padre di famiglia e potrà utilizzare

tutte le servitù insistenti sul fondo, assicurandone una buona conservazione.

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ART. 12Parte concedente resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni prevedibili e

imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per fatto od omissione di

terzi nel fondo affittato come pure esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei

servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Parte affittuaria espressamente riconosce che non

potrà in nessun caso invocare alcuna riduzione di canone annuale pattuito in caso di perdita parziale

o totale del prodotto a causa di avversità atmosferiche o ad opera di terzi.

ART. 13Le spese di bollo relative al presente contratto e alle quietanze dei canoni saranno a carico di parte

affittuaria. Parte concedente provvederà alla registrazione del presente contratto dandone notizia a

parte affittuaria. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà per la registrazione del

medesimo, nonché per una sua eventuale rinnovazione o proroga.

ART. 14Parte concedente tramite persona di sua fiducia all°uopo espressamente incaricata, inoltre ha il

diritto di ispezionare la quota di cui al presente contratto per verificare l”adempimento degli obblighi

assunti con la presente scrittura da parte affittuaria.

ART. 15Qualunque modifica del ,presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non

mediante atto scritto.

ART. 16Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del

codice civile e della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e comunque alle norme vigenti e dagli usi locali.

ART. 17Tutte le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o

modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili. Tali clausole hanno

carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; pertanto per patto espresso, la

violazione anche di una soltanto di esse darà diritto a parte concedente di chiedere l°immediata

risoluzione della locazione e parte affittuaria sarà tenuta al risarcimento dei danni emergenti e al

rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali. , tii' I: “À -I lg

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ART. 18

Tutti gli effetti del presente contratto decorrono da oggi.

Catania, `

Letto, approvato e sottoscritto

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l\/lotta Domenica er l°lPABII ,

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Sambataro Luciano 1\/Iaria,_ I › .

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Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte

precisate nelle sopracitate clausole e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di

approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una.

l\/lotta Domenica Per 1° IPAB

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a\.\~iv~...i.trrif<<;..Sambataro Luciano Maria

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