RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    1/85

    LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO(di Matteo Marrone)

    RIASSUNTO

    1.Il diritto romano e le sue fonti2.Il processo3.Gli atti negoziali4.Le cose5.

    Le obbligazioni6.Le donazioni7.Le successioni mortis causa

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    2/85

    (2007) DonaR

    LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO(di Matteo Marrone)

    CAPITOLO 1: il diritto romano e le sue fontiVarie definizioni di diritto: Diritto: 2 diverse concezioni normativa: diritto = regola, norma

    istituzionale: diritto = ordinamento giuridicoDiritto oggettivo: norma agendi (es. diritto romano, diritto privato)Diritto soggettivo: facultas agendi (aspetto attivo della posizione giuridica del soggetto;

    la pretesa di un soggetto garantita dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere disoddisfare quella pretesa.

    Posizioni soggettive attive: Potest o diritto potestativo: il titolare esercita un potere su altri soggettiindipendentemente dalla loro volont Facolt: sono le possibilit riconosciute e garantite al soggetto in virt di un

    diritto soggettivoPosizioni soggettive passive:

    Obbligo: il dovere di fare o non fare in relazione al diritto soggettivo altrui Soggezione: situazione in cui un soggetto deve sottostare ad altrui potest Onere: il sacrificio che il diritto soggettivo addossa ad un individuo

    affinch possa conseguire un risultatoDiritto Romano: diritto di quella collettivit politica organizzata che fece capo allantica

    Roma; dura per oltre 1300 anni: Origine: Roma VII secolo a.C., 745 a.C. Termine: morte di Giustiniano 565 d.C. (Corpus iuris civils) Il diritto romano tra i diritti dellantichit classica lunico che fu

    scientificamente elaborato e solo Roma ebbe veri giureconsulti (giuristi,esperti di diritto)

    la matrice di molti sistemi privatistici di molti paesi mondiali e del nostroDiritto Privato, il vigente Codice Civile.

    IUS: corrisponde alla comune parola diritto. Uso termine: diritto oggettivo (ius civile, ius gentium); diritto soggettivo ( ius

    utendi); significato di potest. Anticamente: indicato come il luogo del giudizio Et postclassica: indicava globalmente la giurisprudenza classica. Significato pi usato: situazione giuridica soggettiva di un rapporto

    giuridico: Attiva: diritto soggettivo Passiva: corrispondente obbligo.

    Diritto Privato: diritto che regola i rapporti tra individui (ius privatum)Diritto Pubblico: regola lorganizzazione e il funzionamento della collettivit e degli

    interessi pubblici (ius publicum)Periodi della storia del diritto romano:

    Et arcaica Et preclassica Et classica Et postclassica

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    3/85

    (2007) DonaR

    Et giustinianea

    ET ARCAICA: Periodo: da 754 a.C. a met del III secolo a.C. Regime costituzionale: prima monarchico (rex, senato, assemblee popolari), poirepubblicano (senato, magistratura, assemblee popolari), espansione di Roma, potenzamilitare e grandi attivit commerciali Caratteri IUS: il diritto romano un diritto povero di strutture, formalistico per unasociet rurale , un diritto vero e proprio per i soli cittadini romani MORES: il diritto dellet arcaica era basato sulla consuetudine: il diritto era fondatosui mores che erano i costumi giuridici deiMAIORES ( antichi romani) LEGES: provvedimenti normativi; erano 3 tipi:

    a. Legge delle XII Tavole: lex data, scritte su tavole di bronzo distruttenellincendio di Roma nel 387 a.C.

    b. Leges rogatae: proposte dal magistrato che rogava(interrogava) il popolo in

    assemblea. Lassemblea poteva:i. Approvare la proposta: il testo veniva rettificato dal Senato e

    prendeva il nome di LEX+ nome magistrato proponente.ii. Rifiutare la proposta: no LEX

    c. Mores: fonte principale del diritto romano Pontefici: avevano la conoscenza e linterpretazione del diritto; erano i primi giuristiromani; atmosfera di segretezza. Il diritto dellet arcaica si qualifica:

    o Prima: ius Quiritiumo Dopo: ius civile

    Ius Quiritium: diritto dei quirini, una delle prime collettivit romane. Venivanoriconosciute le posizioni giuridiche soggettive assolute, cio posizioni di potere su coseo persone. Tale potere si espresso nel tempo come:

    o Prima: ex iure quiritium (questa cosa mia)o Poi: dominium (dominio)o Successivamente:proprietas (propriet)

    Ius civile: riguarda solo i cives (cittadini) romani; le fonti erano: mores, leges einterpretatio pontificale; comprende lo ius Quiritium, ma pi ampio; venneroriconosciute nuove posizioni giuridiche: le obbligazioni. Lobbligatoriet che ha ildebitore verso il creditore espressa con il verbo oportere.

    ET PRECLASSICA: Periodo: III secolo a.C. a 27 a.C.: apice e crisi della repubblica. Ha inizio con leguerre puniche (264 a.C.). Roma si estende. Caratteri IUS: riconoscimento e tutela dei nuovi negozi giuridici per esigenze dicommercio; tali negozi erano utilizzati anche dai non cittadini (peregrini) ; il dirittodellet preclassica perde la povert della struttura tipi dellet arcaica. FONTI: mores, leges, plebisciti(deliberazione presa dallassemblea della plebe), legesrogatae. Pontefici: persero il monopolio della conoscenza e interpretazione del diritto.Maggiore ruolo del pretore e della giurisprudenza laica. Giurisprudenza: i pareri espressi dai giuristi erano considerati ius, o meglio fontedel ius civile. Giurista oggi: privato che interpreta una norma, ma la sua opinione non

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    4/85

    (2007) DonaR

    vincolante. I primi giuristi furono i pontefici; poi vennero i laici con attivit consultiva,insegnamento e opere giuridiche (vocabolario tecnico). Giuristi pi noti: Giunio Bruto,

    Publio Mucio, Manio Manilio (fondarono lo ius civile). Nellet preclassica siaffianca allo ius civile e si contrappone il diritto onorario.

    Ius civile: maggiore importanza allo ius civile: tutela giudiziaria ed efficaciagiudiziaria a nuovi negozi giuridici compiuti dai cittadini romani e dai peregrini. Ilgiudice doveva valutare la bona fides: il giudice chiamato a decidere su una lite insortatra le parti doveva valutare secondo la buona fede i doveri del debitore. Ius gentium: erano i negozi giuridici compiuti dai cittadini romani e dai peregrini.Era parte integrante del ius civile. Ius Honorarium: diritto risultante dallattivit creativa di alcuni organigiurisdizionali (pretori urbani e peregrini, edili curuli, governatori delle province,magistrati con carica annuale).

    o Pretore urbano: (367 a.C.) magistrato cum imperio; compiti: dicere iuso

    Pretore peregrino: (242 a.C.) istituito pi tardi per aumento trafficicommerciali; compito: dicere ius tra cittadini romani e stranieri (peregrini)o tra stranieri. Pari dignit pretore urbano.

    o Edili curuli: magistrato incaricato della cura dei templi e degli edificipubblici. Magistrati sine imperio; compito: cura annonae e poteri divigilanza sui mercati e relativa giurisdizione.

    o Governatori provinciali: attivit giurisdizionale delle province deiterritori di Roma.

    o Magistrati: attivit edittale. Editto: ordinanza emanata da una pubblicaautorit.

    Quindi ius honorarium = ius pretorio: da pretore urbano che emanava un editto condurata di 1 anno (come la sua carica) con un programma che indicava le promessedi strumenti giudiziari e i provvedimenti che avrebbe emanato. I pretori successiviconfermavano leditto del precedente pretore, creando gradualmente un nucleoedittale che si trasmetteva: fu ledictum tralaticium.

    ET CLASSICA Periodo:. Dalla fine della repubblica romana e allavvento del principato diOttaviano Augusto (27 a.C.) inizia let classica. Termina con labdicazione di Diocleziano(305 d.C.). Aspetto costituzionale: no repubblicano e no monarchico, sopravvivono

    formalmente organi repubblicani cui si contrappongono princeps e i suoi funzionari.Espansione di Roma e societ romana. FONTI:

    aumento delle fonti: senatoconsulti e costituzioni imperiali estinzione attivit legislativa del popolo il pretore perde il carattere innovativo del ius

    Editto perpetuo: 130 d.C., Salvio Giuliano, su incarico dAdriano, fa il testodefinitivo delleditto pretorio editto perpetuo Giurisprudenza: i giureconsulti raggiungo il pi alto grado di importanza; letclassica fu caratterizzata da 2 tipi di scuole (sectae) di giuristi:

    Sabiniani: capostipite Ateio Capitone, ma il nome fu preso da Masurio Sabino. Proculiani: capostipite Marco Antistio Labeone, giureconsulto; la scuola prese ilnome dal successore di Labeone, Procuro.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    5/85

    (2007) DonaR

    ET POSTCLASSICA Periodo:. Dal 312, con lascesa di Costantino si parla di et postclassica. Aspetto costituzionale: non pi un principato, ma un impero suddiviso in 2 parti:

    a. pars occidentis:con capitale Roma: a capo 1 imperatoreb. pars orientis: con capitale Bisanzio, divenuta Costantinopoli: a capo 1

    imperatorePer motivi interni ed esterni:

    a. fine impero romano dOccidente: Romolo Augusto sconfitto dal reostrogoto Odoacre. Limpero doccidente non sar pi ricostruito.

    b. sopravvivenza impero romano dOriente: Giustiniano imperatoredoriente.

    Diritto: il diritto privato in decadenza; lunica fonte del diritto limperatore. Lostudio del diritto sopravvive : Codice Teodosiano, era una compilazione delle

    costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II. Dal V secolo maggiore impulso aglistudi giuridici che nel VI secolo Giustiniano pot adottare la compilazione dellagiurisprudenza classica e delle costituzioni imperiali che oggi porta il nome di Corpusiuris civils : le differenze tra ius civile e ius honorarium furono diminuite.

    FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO Corpus Iuris Civilis:

    Principale fonte di cognizione del diritto romano La denominazione indica: iura (giurisprudenza classica) + leges (costituzioni

    imperiali di Giustiniano)

    diviso in 4 parti:1. Institutiones: divisa in 4 libri; sono la parte pi breve e semplice dellacompilazione; sono scritte in forma di discorso diretto; hanno funzionedidattica.

    2. Digesta: divisa in 50 libri; la parte di maggior pregio e grandezza delCorpus Iuris. unantologia giuridica.

    3. Codex: diviso in 12 libri ; contiene le costituzioni di diritto privato diGiustiniano

    4. Novellae: sono le costituzioni di Giustiniano raccolte dopo la sua morte. Fonti di cognizione pregiustinianee:

    oIstituzioni di Gaio: scoperte a Verona nel 1816 e sono formate da 4 libri(cose, persone, azioni)

    o Codice Teodosiano: fatte nel 438 da Teodosiano II; diviso in 16 libri;conteneva le costituzioni imperiali ordinate per materia da Costantino aTeodosio II.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    6/85

    (2007) DonaR

    LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO(di Matteo Marrone)

    CAPITOLO 2: il processoPROCESSO PRIVATO E DIRITTO SOSTANZIALE Processo privato: complesso delle attivit volte allaccertamento e alla realizzazionedi diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive attive. Procedimento:

    Il singolo soggetto privato d limpulso per laccertamento ed interviene unorgano pubblico, lorgano giudiziario.

    Diritto sostanziale: norme primarie che regolano i rapporti tra uomini nella vitaassociata. Azione: potere di promuovere in giudizio per far valere le proprie ragioni. Il titolaredi quella pretesa ha il potere di dare avvio ad un processo per far valere le sue ragioni.Questo strumento si chiama Azione, actio. Ad ogni azione corrisponde un dirittosoggettivo. Le actiones erano tipiche. Tipi di processo nellevoluzione giuridica romana:

    A ) Le legis actiones dellet arcaicaB ) Il processo formulareC ) Le cognitiones extra ordinemdellet classicaD ) Il processo postclassico e giustinianeo.

    A)LE LEGIS ACTIONES Caratteristiche:

    o Unico processo privato utilizzato dai cittadini romani nellet arcaicao In verit erano 5 riti processuali tra loro diversi ma per caratteristiche comuni:

    Dichiarative: sacramenti, per iudicis arbitrive postulationem, percondictionem.

    Accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse Esecutive:per manus iniectionem , per pignioris capionem.

    Realizzazione di posizioni giuridiche certe. Caratteristiche comuni:

    La denominazione: legis actio Solo per i cittadini romani Oralit Rigido formalismo (si esigeva la pronunzia di certe parole: certa

    verba) La presenza di ambedue i litiganti Partecipazione del magistrato con iuris dictio (responso). Questo

    ruolo fu sostituito in seguito dal pretore. Procedimento:

    oIl pretore aveva il potere di emanare alcuni provvedimentio I due contendenti dovevano essere presenti davanti al pretore edoveva essere cura dellattore assicurare la presenza

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    7/85

    (2007) DonaR

    dellavversarioo Chiamata in giudizio in ius vocatio: atto privato nel quale

    una parte ingiungeva allaltra di seguirla dinanzi al magistrato.Non era possibile sottrarsi alla chiamata in giudizio: laltra

    parte era autorizzata ad usare la forza per trascinarlo ingiudizio. Le legis actiones dichiarative avevano il procedimento suddiviso in 2

    fasi:1. In iure: aveva luogo davanti al magistrato; venivano fissati i

    termini giuridici della lite. In questa fase i contendentipotevano invocare dei testimoni. Il pretore alla fine nominavaun giudice (iudicem dabat) perch le parti potessero procederealla fase apud iudicem.

    2. Apud iudicem: tale fase si svolgeva davanti al giudice, spesso

    un privato cittadino, come giudice (iudex) o arbitro (arbiter), ilquale raccoglieva prove e emanava la sentenza. Le legis actiones pi antiche furono:

    1. legis actio sacramenti: dichiarativa2. legis actio manus iniectionem: esecutiva

    LA LEGIS ACTIO SACRAMENTI Legis dichiarativa utilizzata con largo impiego perch considerata generale. Potevaessere: Legis actio sacramentiin rem: era impiegata per il riconoscimento e la tutela

    delle posizioni giuridiche soggettive assolute, dette vindicationes. Con tale legis, ilproprietario perseguiva la cosa che affermava appartenergli. Procedimento:

    Fase in iure1. era necessaria la presenza di entrambi i contendenti dinanzi al

    magistrato giusdicente (in iure)2. doveva essere presente anche la cosa della controversia3. una parte che aveva preso liniziativa della lite con in mano

    una bacchetta (festuca) affermava solennemente che gliapparteneva

    4. laltra parte compiva gli stessi gesti.5. alla vendicatio di una parte seguiva la controvendicatiodellaltra6. il pretore interveniva ordinava ai litiganti di depositare la cosa

    (mittite ambo rem).7. i 2 contendenti obbedivano, ma si dovevano sfidare al

    sacramentum: scommessa di pagare allerario8. prestato il sacramentum, il pretore emanava un provvedimento

    (vindicias dicebat) con il quale assegnava il possesso provvisoriodella cosa controversa a quella delle parti in lite che assicurasselintervento di garanti (praedes) ritenuti pi idonei. Questi

    garanti in caso di perdita della parte alla quale il magistratoaveva assegnato il possesso provvisorio della cosa, avrebberogarantito la restituzione della cosa avversario insieme con i

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    8/85

    (2007) DonaR

    frutti maturati durante il processo.Fase apud iudicem1. entrambe le parti dimostrano che la cosa gli appartiene2. il giudice raccolte le prove doveva pronunziare su quali dei

    due sacramenta fosse:a. iustum (conforme a ius): il sacramentum di chi fosserisultato essere proprietario della cosa

    b. iniustum (non conforme a ius): il sacramentumdellaltro contendente

    c. il soccombente perdente avrebbe pagato allerariolimporto del sacramentum.

    Legis actio sacramenti in personam: Con tale legis si agiva per la tutela di posizioni giuridiche soggettive relative,

    in particolare i crediti.

    Procedimento:Fase in iure1. il creditore insoddisfatto agisce contro il debitore affermando

    (in iure) ci che gli doveva2. il debitore poteva:

    a. ammettere: confessio in iure, con conseguenteinterruzione del processo

    b. negare: le parti si sfidavano reciprocamente alsacramentum (stesso procedimento del sacramentum)

    3. nel caso in cui il debitore persisteva con linadempimento, ilcreditore avrebbe esercitato la legis actio per manus iniectionem.

    LA LEGIS ACTIO MANUS INIECTIONEM Tale legis aveva carattere esecutivo Con essa si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una

    legge vi avesse fatto espressamente rinvio. Poteva essere attuata per lesecuzione di un giudicato (secondo le XII Tavole di Gaio) Manus iniectio iudicati: il creditore che aveva a suo favore una sentenza (iudicatum) poteva

    dare esecuzione contro lavversario ritenuto debitore di una somma di denaro. Con manusiniectio si procedeva sempre quando il debitore (iudicatus) dopo 30 gg dalla sentenza non

    avesse ancora pagato. Iudicatus: era il confessus, colui che aveva ammesso il proprio debito (confessus pro iudicatoest).

    Con la manus iniectio si procedeva anche in situazioni riconosciute certe a priori: Manus iniectio pro iudicato Manus iniectio pura

    Procedimento: davanti al magistrato dovevano presentarsi creditore e debitore il ruolo attivo inizialmente era del presunto creditore Il creditore pronunciava, adottando un formulario rigidamente

    predeterminato (certa verba) , indicando limporto e dichiarava la manuminicere, afferrando il debitore.

    Il debitore poteva indicare un vindex (garante, difensore), grazie al quale:

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    9/85

    (2007) DonaR

    Lo avrebbe sottratto dalla manum iniectio Poteva negare il debito.

    Se il debitore non avesse dichiarato nessun vindex, o nessun vindex venuto insuo favore, il pretore pronunziava:

    Laddictio del debitore in favore del creditore Il creditore avrebbe potuto trascinare presso di s laddictus e tenerloin catene per 60 gg.

    LE ALTRE LEGIS ACTIONES

    1. Legis actiones per pignoris capionem: esecutiva, no presenza magistrato eavversario, il creditore con pronunzia certa verba e prendeva in pegno le coseappartenenti al debitore

    2. Legis actiones per iudicis arbitrive postulationem: dichiarativa, per crediti nascentida stipulatio e per divisione di eredit e per divisione di beni comuni3. Legis actiones per condictionem: dichiarativa, per crediti aventi ad oggetto:

    a. una determinata forma di denaro (certa pecunia)b. cose determinate diverse dal denaro (certa res)

    B IL PROCESSO FORMULARENel processo per legis actiones sono tutelate le situazioni giuridiche riconosciute:

    dallo ius civile erano ammessi solo i cittadini romani

    Con lintensificarsi delle relazioni commerciali tra romani e stranieri, vi era lesigenza di

    strutture processuali diverse. La figura del pretore urbano consentiva ed imponeva agliinteressati di litigare per formulas, cio nasce il processo formulare che si realizza inforza dei poteri del pretore (iurisdictio e imperium).Dinanzi al pretore urbano si pot litigare:

    o per legis actioneso performulas

    Ma un solo pretore non bast e venne istituito un secondo pretore, il praetor peregrinus(242 a.C.), con il compito di dicere ius tra:

    o cittadini romani e stranierio anche solo tra stranieri.

    Abolizione delle legis actiones: Le legis actiones andarono sempre pi a manifestarsi inadeguate, e quindi soppresse Il processo formulare and a sostituire le legis actiones Il processo formulare divenne il processo privato ordinario per tutta let classica. Il processo formulare fu applicato a Roma, in tutto il territorio italico e buona parte

    delle province.

    I caratteri del processo formulare: Il processo formulare aveva carattere unitario: aveva un solo procedimento per

    qualsiasi actiones. Per ciascuna actiones era previsto nelleditto una diversa formula. Il procedimento, aperto ai cittadini romani e non, era diviso in 2 fasi:

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    10/85

    (2007) DonaR

    In iure Apud iudicem.

    Le due fasi con funzioni analoghe al processo per legis actiones, ma con una differenza: Nel processo per legis actiones, le parti erano ammesse ad esprimere le loro

    ragioni solo nella fase apud iudicem Nel processo formulare, sia nella fase in iure sia nella fase apud iudicem. Introduzione della scrittura nel processo formulare.

    La chiamata in giudizio (ius vocatio): Per assicurare la presenza dellavversario si provvedeva con il ius vocatio. Era un atto privato Compiuto dallattore il quale invitava laltra parte a seguirlo dinanzi al magistrato Nel processo formulare, se il vocatus si rifiutava di seguirlo in giudizio, lattore non

    poteva far ricorso alluso della forza, ma era infatti compito del pretore esercitare la

    coazione indiretta contro il vocatus che non avesse seguito lattore. Pi avanti venne usato il vadimonium, che fece decadere in ius vocatio. Nel vadimonium era lo stesso convenuto a promettere allavversario di comparire

    dinanzi al magistrato nel giorno concordato.

    La fase in iure: Venivano fissati i termini giuridici della lite Presenza attore, convenuto e magistrato iuris dictio. Il magistrato con la datio actiones approvava il testo dellaformula (detta anche iudicium

    azione giudiziaria, causa, processo) concordata tra le parti e concedeva lazione richiesta.

    La FORMULA: era un breve documento scritto dove cera il nome del giudice la futura sentenza termini della controversia determinanti per la decisione

    I magistrati giusdicente erano: Pretore urbano Pretore peregrino Edile curule Governatori provinciali Tutti coloro che esercitavano giurisdizione sulla base delleditto (maggiore

    importanza, leditto del pretore urbano) Dinanzi al pretore le parti manifestavano le proprie ragioni Lattore indicava allavversario la formula dellazione che intendeva promuovere

    facendo riferimento allalbo pretorio (editio actionis) che riproduceva leditto, doveerano indicati i diversi modelli delle formule.

    Faceva seguito la postulatio actionis che era rivolta al pretore, nella quale lattorechiedeva che si procedesse con lazione indicata. (lattore indicava la sue pretese)

    Se il convenuto non ammetteva: dibattito informale tra le parti con la partecipazionedel pretore.

    01 ) Denegatio actionis: quando il pretore ritenesse infondata o iniqua la pretesa

    dellattore. In questo caso la parte attrice rimaneva impregiudicata perch ladenegatio non era una sentenza.

    02 ) La formula e la datio actionis: spesso per il pretore dava lazione; con la datio

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    11/85

    (2007) DonaR

    actionis dava il via al procedimento.03 ) La litis contestatio: una volta che il pretore fosse stato daccordo sul testo della

    formula compiva la datio actionis: la iudicium dabat, dava cio lazione richiestaautorizzando il procedimento sulla base della formula.

    a. Lattore recitava il contenuto: iudicium dictabatb. Il convenuto accettava: iudicium accipiebatc. Erano tutti degli atti volontari che costituivano la litis contestatio:

    i. Dare iudicium del pretoreii. Dictare iudiciumdellattoreiii. Accipere iudicium del convenuto

    d. La litis contestatio:i. Presupposto indispensabile per dare un giudizio di merito ad una

    questione controversaii. Aveva effetto preclusivo: non poteva essere ripetuta

    iii. Aveva effetto conservativo: qualunque evento successivo nonlavrebbe pregiudicata04 ) Lindefensio: quando il convenuto assumeva un atteggiamento passivo di non

    collaborazione allistituzione della lite (indefensio), il pretore minacciava sanzionidiverse.

    La litis contestatio chiude la fase in iure.

    La fase apud iudicem: Avveniva davanti al giudice che aveva deciso la controversia. Il giudice non era un pretore ma un cittadino privato, infatti, era scelto dalle parti in

    comune accordo con il magistrato. Il nome di tale giudice compariva allapertura della formula: Titius iudex esto (Tiziosia giudice)

    Il giudice poteva essere : una persona singola (iudex unus) organi collegiali (recuperatores) : erano 3 al max; giudicavano nei giudizi di

    libert e alcuni delitti pi gravi (rapina e iniuria offesa, ingiuria) Nel processo formulare valeva il principio indicato nelle XII Tavole: se una parte era

    assente oltre mezzogiorno del giorno fissato per ludienza apud iudicem, il giudiceavrebbe dovuto decidere in favore nella parte presente. Se erano presenti entrambi le

    parti, il procedimento si svolgeva senza alcun formalismo. Ciascuna parte esponeva le proprie ragioni: Lattore lonere di provare la propria pretesa Il convenuto negare la pretesa. I 2 contendenti dovevano dimostrare linconsistenza delle prove avversarie.

    La fase apud iudicem si concludeva con la sentenza era definitiva: Condanna del convenuto: era sempre espressa in denaro e dava luogo alla

    obligatio iudicati.

    Assoluzione del convenutoLe parti ordinarie della formula: la formula era divisa in pipartes: 1 Nomina del giudice (iudicis nominatio: Titius iudex esto)

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    12/85

    (2007) DonaR

    4 ordinarie: intentio: non poteva mancare, era la pretesa vantata dallattore;

    caratterizzava la formula, indicava la natura e consentiva di stabilire il tipodazione. Lintentio poteva essere certa o incerta:

    certa: quando la pretesa era determinata incerta: negli altri casi demonstratio: indicava la causa, la fonte e i fatti che avevano dato vita alla

    pretesa; non tutte le formule avevano demonstratio e cio non erano espresse;iniziava con la parola quod (poich); era collocata prima dellintentio.

    condemnatio: invitava il giudice a condannare il convenuto, se sussistevanole condizioni nella stessa formula indicate, oppure ad assolverlo. Perch lacondanna pecuniaria non superasse certe limiti, la condemnatio era integratada una taxatio.

    adiudicatio: era prevista solo nelle formule di azioni provvisorie ( actiocommuni dividundo) o azioni per il regolamento di confini (actio finiumregundorum) e autorizzavano il giudice ad aggiudicare ai partecipanti allacomunione o ai confini.

    La praescriptio (titolo, intestazione, preambolo): Poteva figurare nella formula Era scritta prima della iudicis nominatio, con cui la formula vera e propria iniziava: da

    qui la denominazione. Era un rimedio che giovava lattore.

    Lexceptio (eccezione, clausola):

    Era un rimedio a favore del convenuto Nella formula era inserita: Prima della condemnatio Dopo lintentio.

    Era una condizione negativa della condanna. Il giudice avrebbe dovuto: Condannare il convenuto solo se le circostanze dedotte nellexceptio non

    risultassero vere. Assolvere il convenuto

    Era richiesta dal convenuto stesso Era inserita nella formula a richiesta del convenuto Lexceptio era un rimedio pretorio, cio un mezzo dattuazione dellequit pretoriavolta a correggere lo ius civile. Era diversa dalla denegatio actionis. Lattore, dopo lexceptio, poteva porre una replecatio, che se fondata avrebbe dato la

    possibilit al giudice di non tener conto dellexceptio.

    Classificazioni delle azioni: Le actiones era classificabili in categorie:

    Azioni civili e azioni onorarie (spesso azioni pretorie): Azioni civili: fondate sullo ius civile Azioni onorarie: fondate sul diritto onorario. Lappartenenza a quale tipo di categoria si stabiliva dallintentio della

    formula, a seconda che essa la pretesa attrice apparisse o non fondata

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    13/85

    (2007) DonaR

    sullo ius civile. Erano fondate sullo ius civile: Appartenenti allo ex iure Quiritium Spettanti ad uno ius

    Obbligazioni a carico del convenuto espressa col verbo oportere. Ogni altra pretesa era diritto onorario. Il pretore:

    Riproduceva nelleditto i modelli delle formule-tipo, sia civili che pretorie: Le azioni civili: erano fondate nello ius civile e bastasse che leditto le contemplasse Le azioni pretorie: avevano fondamento in apposite clausole contenute nello stesso

    editto. In sintesi: ogni azione pretoria presupponeva una promessa edittale.

    IUDICIA BONAE FIDEI Iudicia bonae fidei era tra le azioni civili.

    Era unazione in personam, nella cui intentio cera scritto oportere ex fide bona(cheesprimeva lobbligazione del convenuto), in modo che il giudice fosse invitato astabilire secondo i criteri di buona fede.

    AZIONI PRETORIEa. Le azioni pretorie erano dei rimedi per riparare delle lacune

    dello ius civile. Potevano essere:i. Utiles (facevano rif. a ius civile)ii. Con trasposizione di oggetti (facevano rif. a ius

    civile)iii. In factum (no riferimento: ius Quiritium, a ius,

    oportere)

    Actiones in rem e actiones in personam: Actio in rem: la pretesa attrice era nellintentio ed era erga omnes. Il giudice doveva

    accertare il potere assoluto dellattore sulla cosa della controversia. Ci un dirittoverso una cosa => riguardava i diritti reali

    Nellintentio: figurava solo il nome dellattoreNella condemnatio: figurava il nome dellattore e del convenuto Actio in personam: la pretesa dellattore (creditore) era verso un soggetto

    determinato (debitore), il quale era tenuto ad un certo comportamento.La pretesa dellattore ha carattere relativo e non assoluto, infatti il nome del convenutoe dellattore erano scritti sia nellintentio che nella condemnatio.Si parla di diritti verso una persona => diritti relativi

    Entrambe le azioni avevano diverso regime processuale e diversi regimi degli effettipreclusivi della litis contestatio.Le azioni arbitrarie: Le azioni arbitrarie erano azioni la cui formula conteneva una particolare clausola: la

    clausola restitutoria o arbitraria. Con questa clausola il giudice, dopo aver verificato lintentio, prima di procedere alla

    condanna pecuniaria avrebbe dovuto invitare il convenuto a restituire oppure acondannarlo solo in caso di mancata restituzione. Nel caso in cui il convenuto su invito del giudice non avesse restituito, a stabilire

    limporto della condanna pecuniaria sarebbe stato lattore sotto giuramento. Solitamente

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    14/85

    (2007) DonaR

    lattore avrebbe giurato una somma molto pi elevata di quella del mercato. La clausola restitutoria valeva solo nei casi in cui la pretesa dellattore non fosse in

    denaro (diritti reali).

    Azioni penali e azioni reipersecutorie: Tali azioni riguardano il diritto privato. Azioni penali:

    o Erano azioni in personamo Poenam persequimur: il privato vittima dellillecito perseguiva lautore

    dellillecito con una pena che aveva funzione punitiva.o La pena poteva essere:

    Pecuniaria: era percepita dalla stessa vittimaCorporale: veniva inflitta dalla vittima, e non ai suoi eredi; sicomulava contro pi responsabili, era civile o pretoria.

    Azioni reipersecutorie:o Rem persequirum: si perseguiva la res, intesa come ogni interesse patrimoniale

    che si considerava leso.o La funzione era risarcitoria.o Le azioni reali erano tutte reipersecutorie, le azioni in personam no.

    Col passare del tempo le azioni penali tendevano ad unirsi sempre di pi alle azionireipersecutorie, facendo in modo che nascessero azioni miste: il diritto penale da dirittoprivato entra a far parte del diritto pubblico. Nascono poi un tipo particolare di azioni penali: actiones noxalis:

    o Erano delle azioni penali che si esercitavano per gli illeciti commessi da

    soggetti a potest:SchiaviFilis familias.

    o La formula era data come noxalis contro lavente potest, dominus o paterfamilias.

    Actio iudicati: Era un actio iudicati, un actio in personam, che serviva per lesecuzione della sentenza. Aveva 2 presupposti:

    Condanna espressa in denaro

    Il fatto che il debitore non avesse adempiuto al pagamento entro 30gg. Latteggiamento del convenuto che si fosse opposto negando i presuppostidellazione costituiva la condanna al doppio in caso di contestazione infondata.

    Procedure esecutive contro il iudicatus: Lesecuzione contro il iudicatus poteva essere:

    o Personale: quando, nel caso di mancato pagamento, lattore poteva tenerenelle proprie carceri il convenuto finch non avesse estinto il debito o coldenaro o con il lavoro.

    o Patrimoniale: si parla di bonorum venditio.

    Era lalternativa introdotta dal pretore allesecuzione personale e avveniva cos:o Missino in bona: il pretore immetteva il creditore nel possesso dei beni deldebitore, funzione di custodia e conservazione

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    15/85

    (2007) DonaR

    o Proscriptio: con cui si dava notizia della procedura a tutti gli altri creditori,in modo di dar loro lopportunit di intervenire. Se il debitore, trascorsi 30gg dalla proscriptio senza che il creditore fosse stato soddisfatto, diventainfamis.

    o Nomina di curator bonorum: nominato dal pretore per gestireprovvisoriamente il patrimonio del debitore.o Nomina di magister bonorum: nominato dai creditori per preparare la

    vendita allasta dello stesso patrimonio e stabilire anche delle condizioni.o Bonorum venditio: la vendita veniva fatta quando venivano approvate le

    condizioni. Vinceva la gara e quindi acquistava in blocco in tutto chi offrivadi pagare la pi alta percentuale dei debiti: lacquirente era detto bonorumemptor.

    Procedure esecutive in assenza di giudicato:

    Lactio iudicati presupponeva un precedente iudicatum. Si poteva in ogni caso dare luogo a procedure esecutive senza avere una precedentesentenza di condanna.

    Cessio bonorum e bonorum distractio : Erano procedure molto severe sia lesecuzione personale sia quella patrimoniale. Esistevano delle eccezioni:

    o Al debitore insolvente, la cui insolvenza giuridica non era ugualmente imputabilelinsolvenza morale, si consent la cessio bonorum, cio la cessione volontaria di tuttoil patrimonio ai creditori: era una procedura concorsuale nella quale veniva venduta

    allasta e acquistati dei beni da un bonorum emptor, ma non unaproscriptio e infamia.o Lesecuzione personale e linfamia si risparmiarono in virt di una disposizionedelleditto a taluni incapaci. In questi casi, il pretore nominava un curator bonorum, ilquale provvedeva a soddisfare i creditori con il ricavato della vendita dei cespitipatrimoniali ereditari. Si parlava di bonorum distractio.

    I rimedi pretori: Nellambito del processo formulare, il pretore apprestava dei rimedi propri, che erano:

    Denegatio actionis Exceptio

    Actiones utiles

    Azioni con trasposizione disoggetti

    Actiones in factum

    Altri rimedi pretori furono:

    1. Gli interdicta: Interdire: impedire, proibire. Interdicta: erano ordini pretori che vietavano determinati comportamenti. Gli interdicta erano emessi su domanda di un privato e contro un altro privato. Erano di 3 tipi:

    o Prohibitoria (che vietavano)

    o Restitutoria (che ordinavano di restituire)o Exhibitoria (che ordinavano di esibire) Gli interdicta erano tipici ed erano previsti nelleditto per singoli tipi, infatti ogni caso

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    16/85

    (2007) DonaR

    diverso era precisato.

    2. La inintegrum restitutio: considerata tra i rimedi pretori come corrigendi iuris civilis gratia.

    Era il ripristino della situazione giuridica precedente allevento. Nel processo: era il pretore a decidere nel contraddittorio tra le parti la sussistenza o nodelle ragioni per la concessione della restitutio.

    3. Le cautiones, o stipulationespraetoriae: Erano rimedi pretori ai quali si ricorreva quando mancava un obbligo giuridico al

    compimento di una certa prestazione e il pretore riteneva invece giusto che quellobbligoci fosse.

    4. Le missiones inpossessionem:

    Erano disposte dal pretore con decretum. In forza della missio linteressato era autorizzato ad immettersi in possessionem di unbene o di un patrimonio. Questi rimedi pretori si davano solo se erano previsti nelleditto.La scomparsa del processo formulare:A. Per tutto il corso dellet classica, il processo formulare fu il procedimento ordinario

    per le liti tra privati.B. Fu abolito con lavvento dei figli di Costantino, Costanzo e Costante. (342), ma

    subentrer il concorso delle cognitiones extra ordinem.

    C. LE COGNITIONES EXTRA ORDINEM : Il primo caso si ha quando Augusto diede riconoscimento giuridico ai fedecommessi e

    stabil la competenza dei consoli per le controversie Organi competenti a giudicare extra ordinem:

    o nelle province, i governatorio a Roma, magistrati dellordine costituzionale repubblicano e funzionari

    nominati e dipendenti dal principe Avvio di una prassi: il Principe (princeps) interviene nei giudizi privati Differenze da prima:

    o Chiamata in giudizio, intervento di un organo pubblico, il convenuto chenon si presentava era considerato contumace (assente)o Non pi divisione in iure e apud iudicem, il giudizio si svolgeva davanti ad

    un organo pubblico che aveva il potere di emanare la sentenzao No litis contestatioo Assenza di formalismo, la difesa del convenuto era detta praescriptio , che

    corrispondeva in sostanza allexceptio formulareo La condanna poteva essere in denaro: quindi nel caso concreto il giudice che

    aveva emesso la sentenza poteva anche imporre lesecuzione forzosa.

    D.I PROCESSI POSTCLASSICO E GIUSTINIANEO: Il processo si unifica

    Gli organi delle circoscrizioni territoriali sono anche organi giurisdizionali

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    17/85

    (2007) DonaR

    Al vertice c limperatore che decide in ultima istanza Il procedimento si irrigidisce: no potere discrezionale dei giudici Dalla fine del IV secolo, la legislazione imperiale proibisce le carceri private, ma

    lesecuzione personale per debiti non scompare.

    Scompare la figura del pretore e non c pi distinzione tra azioni civili e azionipretorie.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    18/85

    (2007) DonaR

    LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO(di Matteo Marrone)

    CAPITOLO 3: Gli atti negozialiFatti, atti e negozi giuridici. Fatto giuridico: qualsiasi evento volontario o non che incide sulla realt giuridica

    dando luogo a:o Nascita situazione giuridiche nuoveo Modifica o estinzione di situazioni giuridiche esistenti in sostanza ogni evento produttivo deffetti giuridici.

    Fatto giuridico involontario: che si verificano indipendentemente dalla volontdelluomo.

    Fatto giuridico volontario: sono azioni umane volontarie. I fatti giuridici si dicono atti giuridici. Gli atti giuridici possono essere:

    o Atti leciti: consentiti dallordinamento; la categoria pi importante quelladei NEGOZI GIURIDICI. Sono volontari.

    o Atti illeciti: vietati dallordinamento, ma anche questi fatti giuridici sonovolontari (obbligazioni)

    Negozi giuridici: manifestazioni di volont da parte dei privati dirette alconseguimento di risultati definibili in termini di:

    o acquisto

    o perditao modificazione

    Negozi giuridici. Sono atti leciti, consentiti dallordinamento giuridico e gli effetti che gli sono collegati

    sono gli stessi voluti dallautore o autori dellatto. Tipicit: nelle fonti romane assente lidea del negozio giuridico, ma molti atti e

    comportamenti volontari rientrano nello schema di negozio giuridico. Elementi: il negozio giuridico ha una struttura divisa in:

    Elementi essenziali: essentialia negotii; sono gli elementi strutturali fondamentalidel negozio giuridico. esenziale la manifestazione della volont; i soggettidevono avere la capacit di agire (capacit intellettuale) e essere legittimati acompiere il negozio.

    Elementi naturali: naturalia negotii; sono in sostanza gli effetti del negozio giuridicopur nel silenzio delle parti.

    Elementi accidentali: accidentalia negotii; sono delle clausole non essenziali, che leparti possono, se vogliono, inserire nel negozio. In particolare, sono elementiaccidentali: condizione, termine, modus.

    Invalidit e inefficacia: il negozio si dice: Invalido: uno dei suoi elementi ha un difetto intrinseco Inefficace: non produce effetti veri e propri Il negozio invalido anche inefficace, ma il negozio inefficace pu essere valido. Dottrina moderna: distingue 2 specie di invalidit:

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    19/85

    (2007) DonaR

    Nullit: quando il negozio per difetto di uno dei suoi elementiessenziali o per altro grave motivo, non produce i suoi effetti (nascemorto)Annullabilit: quando il negozio presenta vizi meno gravi(nasce

    vivo ma malato). Con lannullamento, il negozio non produce pi isuoi effetti, diventa inefficace e linefficacia retroattiva. Dottrina romana: nelle fonti romane il concetto il concetto di nullit previsto, ma

    non quello di annullabilit. Nel diritto romano la nullit e linvalidit sonoconsiderati identici.

    4. Classificazioni:1. FormaFormali: la volont deve essere manifestata in una forma determinata. La formaprescritta lelemento essenziale di tale negozio.Non formali: la volont pu essere manifestata in qualsiasi forma.

    2.

    Causa Causali: la causa determina la struttura del negozio; la causa lelementoessenziale del negozio.Astratti: la causa non emerge dalla struttura del negozio. Gli effetti del negoziosono indipendenti dalla causa del negozio.

    3. Manifestazione volont Unilaterali: a manifestare la volont deriva da una sola parte (testamento) Bilaterali: convergono manifestazioni di volont tra 2 parti (contratti)Plurilaterali: convergono manifestazioni di 3 o pi parti (societas)

    4. Le parti: ogni parte rappresenta un centro di interessi

    Persona singolaPi persone: portatrici di interessi identici5. Titolo:A titolo oneroso: ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo(compravendita)A titolo gratuito: una parte consegue un vantaggio senza corrispettivo(comodato)

    6. Quando si producono gli effetti : inter vivos: producono effetti solo se il soggetto o soggetti sono in vita mortis causa: producono effetti solo dopo la morte dellautore del negozio

    7.

    Tipi di effetti:Reali: trasferimento della propriet o costituzione o estinzione di diritti reali Obbligatori: nascita o estinzione dobbligazioni

    5. Forme della manifestazione della volont: ogni negozio giuridico 1 o pimanifestazioni di volont, ma deve essere manifestata. Ci sono 2 tipi di forme dimanifestazione:

    A) negozi formaliB) negozi non formali

    6. Negozi formali: erano come gli atti giudiziari (legis actiones), perch le formaliterano fondamentalmente orali, richiedendo luso di parole stabilite (certa verba).

    La mancipatio: vendita, alienazione; era un negozio dello iusQuiritium e quindi solo utilizzabile dai cittadini romani. Era uno dei

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    20/85

    (2007) DonaR

    gesta per aes et libram: erano atti che si compivano con il rame ocon il bronzo (aes) e con la bilancia (libra). Erano presenti al negozio,come testimoni, 5 cittadini romani puberi (adolescente) e di unlibripens (pesatore ufficiale, che teneva la bilancia per la formalit

    della vendita) che reggeva la bilancia e pesava i metalli.Le parti erano: Il mancipante, mancipio dans: perdita del potere su cose o

    persone mancipio accipiens : acquisto del potere su cose o persone.

    La mancipatio era impiegata per: il trasferimento della propriet sulle res mancipi (beni acquistati) acquisto manus di una donna (mano) ecc

    Esempio di mancipatio: mancipazione di uno schiavo

    Le parti:il mancipantel schiavo5 cittadiniil pesatore ufficialeil mancipio accipiens

    Procedimento:1. il mancipio accipiens teneva lo schiavo e diceva dico che

    questuomo mio ex iure Quiritium e sia a me acquistato inforza di questo metallo e di questa bilancia.

    2.

    contestualmente, il mancipio accipiens poneva sulla bilancia ilrame o il bronzo3. il libripens provvedeva a pesare il metallo4. il mancipio accipiens consegnava il metallo al mancipio dans.5. con il mancipatio, il mancipio accipiens acquista sul servo lo

    stesso potere di propriet che aveva prima il mancipante.

    La in iure cessio: cessione; era un negozio dello ius civile, fruibile solodai cittadini romani.Procedimento: si compiva davanti ad un magistrato o pretore; le parti

    erano il cedente (chi cede un diritto) e il cessionario (il destinatario diuna cessione).Esempio della cessione di uno schiavo: Il cedente intendeva trasferire al cessionario la propriet dello

    schiavo Il cessionario tenendo lo schiavo pronunciava la formula questo

    uomo mio ex iure Quiritium Il pretore interrogava il cedente, e in caso di consenso,

    pronunciava laddictio del servo in favore del cessionario. La in iure cessio scomparve in et post-classica. la stipulatio: stipulazione, contratto; negozio formale bilateralecon effetti obbligatori.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    21/85

    (2007) DonaR

    Le parti erano:a. lo stipulante (stipulator): chi fa con un altro un atto

    contrattualeb. il promittente (promissor): chi si obbliga verso terzi con

    una promessa unilaterale.Procedimento: lo stipulante chiedeva al promittente se mantenevalimpegno di un determinato comportamento.Nasceva cos a carico del promittente, divenuto debitore, e in favoredel stipulate, divenuto creditore, unobbligazione che era sanzionataiure civili ed avente ad oggetto la prestazione promessa.

    7. Altre forme negoziali: i negozi non formali sono: la traditio: consegna, resa; negozio bilaterale riconosciuto a Roma per il

    trasferimento del possesso e della propriet. contratti consensuali: a Roma, furono la compravendita, locazione, societ,

    mandato e i patti.8. Divergenza tra manifestazione e volont: poteva accadere che una personamanifestasse una volont che non aveva, e perci determinava una divergenza travolont e manifestazione.Bisogna distinguere tra negozi solenni dello ius civile ed altri negozi:

    Negozi solenni: il compimento delle formalit richieste era consideratonecessario per la validit dellatto.

    Contratti consensuali e negozi non formali: la mancanza di volontcomportava la nullit dei contratti, il negozio sarebbe stato nonproduttivo di effetti giuridici.

    Eccezioni: Dichiarazioni fatte per scherzo o in ambito teatrale non venivanoconsiderate

    Riserva mentale: era il caso in cui qualcuno dichiarava ci che non voleva Simulazione: era il caso in cui cera la consapevolezza di entrambe le parti

    di non volere il negozio. La simulazione portava alla nullit del negozioperch non vi era una manifestazione della volont.

    Casi di divergenze:A) ERRORE: quando la divergenza tra dichiarato e voluto non

    consapevole. Lerrore una svista, un fraintendimento, a volte anche di

    lingua. Si distingue in:i. Errore ostativo (o nella dichiarazione): era un errore che escludeva lavolont

    ii. Errore-vizio: non escludeva la volontiii. Errore di diritto: lerrore che dipende da ignoranza o

    fraintendimento di norme e distituti giuridici. In questo caso ilnegozio valido.

    iv. Errore su elementi di fatto: nullit del negozio anche se dovevaessere al contempo scusabile (errore non grossolano) ed essenziale(errore che investe il negozio nei suoi aspetti fondamentali).

    B) DOLO: la parola dolo assume significati diversi nel linguaggiogiuridico:

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    22/85

    (2007) DonaR

    1. esprime lidea della volontariet di un comportamento e dellerelative conseguenze per altri pregiudizievoli (svantaggiosi)

    2. il dolo si contrappone alla colpa3. comportamento iniquo

    4. significato dolo negoziale: macchinazione volta a trarre ininganno un'altra persona facendo si che questa compia unnegozio per lei svantaggioso che diversamente non avrebbevoluto e compiuto, oppure avrebbe compiuto a condizionidiverse. Nel dolo si guarda chi induce in errore e non chi cadein errore.

    Nellantica tradizione giuridica, il dolo poteva non essererilevante, ma dallet preclassica, lo era.Quando si parla di dolo negoziale si parla di dolus malus, e nondi dolus bonus:

    dolus bonus: sono le furberie tollerate dal costume, chevengono usate per trattare i propri affari. Non viene preso inconsiderazione dal diritto.

    dolus malus: la vera e propria macchinazione per trarrealtri in inganno.

    In origine, in iure civili, il negozio viziato da dolo era valido edefficace.Ci furono successive deroghe, in particolare nel campo dei negoziche davano luogo a giudizi di buona fede: dolo e buona fede siescludono a vicenda.

    Nel I secolo a.C. il pretore introdusse nelleditto la clausola cheprometteva lexceptio doli (mali): era uno strumento perinvalidare i negozi dai quali nascevano azioni che non erano inbuona fede.Lexceptio doli aveva una doppia valenza:

    exceptio doli praeteriti: se il raggiro era avvenuto prima delgiudizio

    exceptio doli praesentis: se il raggiro si commetteva almomento dellazione e non era un inganno ma un semplicecomportamento iniquo.

    Nel caso in cui la vittima del dolo avesse dato esecuzione alnegozio, soccorreva lactio de dolo:A) fu introdotta per iniziativa del giurista Aquilio Gallo (tra il 70 e

    60 a.C.)B) era utilizzato dalla vittima verso lautore del dolo: limporto

    della pena corrisponde al danno subito dallattore.C) Lazione del dolo poteva essere esercitata contro lautore del

    dolo, non contro i suoi eredi e lazione non poteva essere fattaoltre lanno dalla commissione del dolo.

    D) Il negozio gi eseguito non veniva invalidato, ma lingannatopoteva con lactio de dolo ottenere la condanna dellautore deldolo a una pena corrispondente alla stima del danno subito.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    23/85

    (2007) DonaR

    C) METUS: un altro vizio della volont il timore generato da altrui violenza(vis = forza, violenza)

    la minaccia di provocare un male se il minacciato non compie uncerto negozio: una violenza morale, la c.d. vis compulsava o vis animo illata.

    la minaccia di un male genera timore (metus = timore, paura) il metus una minaccia grave, in quanto la vittima, dovendo sceglieretra la minaccia e il compimento del negozio, sceglie questultimo. Laminaccia comunque doveva essere seria ed ingiusta in principio, il negozio estorto (ottenuto con violenza) compiuto permetus era iure civili valido ed efficace. ma nel I secolo a.C. il pretore contempl nel suo editto lexceptio quodmetus causa, o exceptio modus, in virt della quale la persona convenuta per

    ladempimento di un negozio estorto con la violenza avrebbe ottenutolassoluzione.

    D) CAUSA:i. la ragione dessere oggettiva del negozio.ii. Ogni negozio compiuto dal suo autore per una causa: la causa la

    funzione che si intende realizzare attraverso gli effetti che il negozioandr a produrre.

    iii.Esempi:1. la causa negoziale sar lo scambio di cosa contro

    prezzo nella compravendita2. la realizzazione di un prestito nel mutuoiv. la causa determina la struttura del mutuo: rappresenta lelemento

    costitutivo: in questi casi si parla di negozi causali.v. Negozi astratti: la causa non espressa; tali negozi potranno essere

    compiuto per cause esterne diverse.vi. In principio per i negozi astratti, erano e restavano validi pure se la causa

    mancasse o fosse illecita, poi, con let preclassica, si ammise il ricorso:1. alla condictio : rimedio civilistico per la restituzione di quanto

    gi prestato

    oppure2. allexceptio: rimedio pretorio per lannullamento degli effettiche derivavano dal negozio astratto.

    vii.CONDICTIO:1. fu la versione formulare della legis actio per condictionem

    2. con essa si perseguivano crediti per cui lattore pretendevasussistere a carico dellaltra parte un obbligo di dare, con ilverbo oportere.

    3. si trattava di unazione civile, in personam

    4. la condictio presupponeva che lattore avesse in precedenzatrasferito al convenuto la propriet di una res.

    5. il convenuto soccombente aveva lobbligo di trasferire allattore

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    24/85

    (2007) DonaR

    la propriet:della stessa cosa ricevuta: se si trattava di una cosa

    individuata nella specieequivalente: tantundem, se si trattava di denaro o di altre

    cose fungibili.6. La condictio era impiegata anche come rimedio contro il difettodi causa nei negozi astratti di trasferimento. Esempio:

    Se una persona avesse trasferito la propriet di qualcosanellerronea convinzione di esservi obbligato (solutioindebiti) , il falso creditore sarebbe stato perseguibile con lacondictio (condictio indebiti), e avrebbe dovuto restituire o lastessa cosa o tantundem.

    9. Gli elementi accidentali nel negozio giuridico: possibile aggiungere ai negozigiuridici delle clausole diverse a seconda che si voglia modificare o integrare gli effettinegoziali.tali clausole sono espressamente incluse dalle parti nel negozio. Le picomuni sono:

    a. Condizione:i. una clausola che indica un evento futuro ed incerto, da cui dipendono

    gli effetti del negozioii. Indica sia la causa che levento in siii. Erano di 2 tipi:

    1. sospensive: sospendono gli effetti del negozio (il negozio nonproduce effetti fino al verificarsi dellevento)

    2. risolutive: risolvono gli effetti del negozio (il negozio produce isuoi effetti, ma cessano automaticamente con il verificarsidellevento)

    iv. actus legitimi: erano dei negozi che non prevedevano laggiunta dicondizioni. Nel caso venivano inserite, comportava linvalidit delnegozio. Tali negozi erano:

    1. la mancipatio2. la in iure cessio3. lacceptilatio

    4. la manumissiovindicta

    erano tutti i negozi che si compivano mediante la pronunzia di certa

    verba ( e perci detti legitimi)v. condicio iuris: gli effetti di taluni atti erano subordinati al verificarsi dicerti eventi

    vi. condiciones in praesens vel in praeteritum conlatae: facevanodipendere gli effetti da eventi attuali o passati: no futuri o incerti.

    vii. Condizioni impossibili: levento poteva essere materialmente ogiuridicamente impossibile. Se accadeva ci, il negozio era invalido,perch non avrebbe mai potuto produrre i suoi effetti.

    viii. Condizioni illecite: il negozio era nullo se la condizione era illecita(contra legem, turpis, contra bonos mores)

    ix. Condizioni positive e negative, potestative, casuali e miste:1. positive: gli effetti sono subordinati al verificarsi dellevento2. negative : gli effetti sono subordinati al non verificarsi dellevento

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    25/85

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    26/85

    (2007) DonaR

    ii. Legale: negli altri casi, es. nel caso del tutorec. Rappresentanza indiretta: concludere un negozio per conto altrui ma in

    nome proprio. Gli effetti si imputano al dichiarante, ma sar dovere di costuitrasferire al terzo per conto del quale ha concluso il negozio i diritti e gli

    obblighi acquisiti dal negozio.

    LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    27/85

    (2007) DonaR

    (di Matteo Marrone)

    CAPITOLO 4: le Cose

    1. Le res: ha significati molteplici, entit materiale, porzione limitata del mondo,esterno, beni in generale. Classificazioni: res corporales : termini utilizzati dai giuristi romani per indicare le entit materiali,

    intendendo proprio le res quae tangi possunt [le cose che si possono toccare]. Solo lecose corporales erano suscettibili di possesso.

    res incorporales: si contrappongono alle res corporales, in quanto sono res quaetangi non possunt [che non si possono toccare]. I giureconsulti utilizzarono questaespressione per indicare: eredit, usufrutto

    cose in commercio: erano oggetto di propriet privata, di rapporti giuridicipatrimoniali. cose fuori commercio: non erano oggetto di propriet privata. Erano fuori dalcommercio:

    o le res divini iuris[le cose di diritto divino]: in particolare erano:res sacrae: altari, templi, santuarires religiosae: luoghi utilizzati per la sepolturares sanctae: le porte e le mura della citt.

    o le res humani iuris: si contrapponevano alle res divini; [era il dirittoumano] ; potevano essere:

    pubbliche: res publicae: appartenevano allo Stato populus

    Romanus - , erano fuori commercio se erano destinate allusopubblico (strade, piazze, teatri,) oppure in commercio se lo statoricavava un reddito o unutilit.private: res privatae, erano in commercio.

    res mancipi: erano i fondi su suolo italico (terreni, edifici), gli schiavi, gli animali ele servit rustiche. Erano le cose di maggior pregio, e per il loro trasferimento dipropriet si chiese il rito del mancipatio e successivamente in iure cessio.

    res nec mancipi: erano tutte le altre. Il trasferimento di propriet dei res necmancipi era sufficiente la traditio. Le classificazioni delle res mancipi e res nec mancipi furono soppresse da

    Giustiniano beni mobili: sono gli animali e gli oggetti trasportabili e quindi amovibili (mobili);nel diritto romano, anche gli schiavi.

    beni immobili: il suolo insieme a ci che vi allinterno stabilmente Le classificazioni dei beni mobili e immobili acquisirono un gran significato, ariguardo del passaggio di propriet, in et postclassica perch vi era lobbligatorietdella scrittura per le donazioni e le vendite immobiliari.

    beni fungibili: sono le cose che si rivelano in rapporto a peso, numero, misura,sono cose alle quali rappresentabile un equivalente (tantundem);

    beni infungibili: che non sostituibile con altra cosa, fine a se stessa nella suaindividualit. cose di genere: sono in sostanza le cose fungibili; riguarda lappartenenza ad unacategoria (genus): es. un pallone.

    cose di specie: sono le cose infungibili; si fa riferimento a cose perfettamente

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    28/85

    (2007) DonaR

    individuate: es. il pallone di Tizio. cose consumabili: suscettibili di una sola consumazione perch si consumano per il

    semplice fatto che vengono usate (ipso usu consumuntur) [es. gli alimenti] cose inconsumabili: consentono un uso continuato [es. il terreno, un edificio].

    cose divisibili: suscettibili di essere materialmente divise senza perire e apprezzaregiudizio economico cose indivisibili: il contrario delle cose divisibili cose semplici: una unit naturale [es. schiavo, pietra] cose composte: costituite da cose semplici congiunte tra loro artificialmente [es.

    edificio, nave, armadio] cose collettive: costituite da cose semplici non congiunte ma considerate

    unitariamente [es. un gregge, la biblioteca] i frutti:

    o i Romani consideravano i frutti i frutti naturali delle piante e degli

    animali.o Punto di vista del diritto: erano frutti quando venivano separati dallacosa madre, perch prima della separazione erano considerati partes enon erano giuridicamente autonomi.

    o Erano considerati frutti le attivit lavorative dei servi (operae servorum)

    2. I diritti reali:Sono i diritti soggettivi su una cosa, hanno carattere assoluto e sono quindi

    opponibili contro terzi (erga omnes)I terzi devono avere un comportamento negativo verso un diritto reale su cosa

    altrui, nel senso che devono astenersi da azioni che possano essere in contrastocon quel diritto.Diritto di credito: un diritto patrimoniale relativo tra 2 parti:

    i. 1 o pi creditoriii. 1 o pi debitoriiii. la parte debitrice tenuta in favore dellaltra alladempimento di una

    prestazione che consiste in un comportamento positivo.Diritto di propriet:

    i. Diritto reale per eccellenzaii. Tale diritto attribuisce al proprietario un potere generale e illimitato al

    godimento e alla disposizione del bene che ne oggetto.Diritti reali su cosa altrui [iura in re aliena]:

    i. Quando su una stesa cosa possono gravare e coesistere altri diritti realiii. Sono i diritti reali di godimento e di garanzia

    LA PROPRIETAo Diritto soggettivo di natura reale per questo al proprietario, ch titolare, si

    riconosce sulla cosa che n oggetto una signoria generale.o La propriet ha dei limiti:

    limitazioni legali: limitazioni imposte dallordinamento giuridico

    limitazioni volontarie: ad opera del proprietario, attraverso laconcessione di diritti reali limitati di godimento (servit, usufrutto,)una volta estinti tali limiti, la facolt di godimento del proprietarioritornano a espandersi fino alla pienezza della cosa.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    29/85

    (2007) DonaR

    o Il diritto di propriet non si perde di per s, ma solo se si verifica un fatto chene determini lestinzione (es. vendita della cosa).

    o Di norma il proprietario anche il possessore della cosa, ma pu non essereil possessore e restare proprietario.

    o La propriet non si perde per un non uso ( un diritto imprescrittibile)1. La propriet e le propriet del diritto romano:

    o Il concetto di propriet e del suo uso ci deriva a partire dalla fine delletarcaica, in quanto vi era lidea del possesso come stato di fatto nonsuscettibile e dellappartenenza (questa cosa mia). Da ci si pose labase per il concetto di propriet.

    o Alla fine dellet repubblicana compare unespressione pi incisiva perindicare la propriet romana: dominium ex iure Quiritium. Dominussindic il proprietario.

    o Luso diproprietas eproprietariusavviene nellet classica.o La nuova terminologia non comport labbandono della vecchia: sicontinu ad esprimere la propriet in termini dappartenenza anche nelCorpus iuris giustinianeo.

    2. Il dominium ex iure Quiritium:o Era solo per i cittadini romanio Ad oggetto potevano esserci le res corporalis, che potevano essere sia

    mancipi sia nec mancipi, sia mobili sia immobili.1 Le origini della propriet privata immobiliare a Roma:

    Alla formazione della citt di Roma, le terre appartenevano alla

    collettivit ed erano adibite al pascolo; non riconoscevanoinsomma la propriet privata sui beni immobili.Le terre erano le ager publicus.Queste terre venivano lasciate in buona parte in godimentoesclusivo a provati.Nel periodo dellet regio alcune ager publicus venivano assegnatea carattere definitivo, divenendo tali beni propri dei privati ex iureQuiritium.Per lassegnazione delle ager publicus si procedeva mediantelimitatio, che era un rito con connotazioni sacrali e che si compiva

    con lintervento di un magistrato e di un agrimensore (gromaticus):Si tracciavo sul suolo parallele e perpendicolari perdeterminare i confini e venivano lasciati 5 piedi attorno adogni appezzamento perch non poteva essere usucapito.Tale spazio era chiamato limes o iter limitare.

    2 La rappresentazione del dominium ex iure Quiritium come potereassoluto e limitato:

    Il dominium ex iure Quiritium poteva avere come oggetto sia unbene mobile sia un bene immobile.

    Per quanto riguarda i contenuti, il dominium era rappresentato

    come un potere assoluto e illimitato: da qui lidea della propriet [ iusutendi et abutendi re sua diritto di usare ed abusare della propriacosa ].

    La propriet civile immobiliare era esente dai tributi (solo con

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    30/85

    (2007) DonaR

    Diocleziano nel 292).Il dominio quiritario sugli immobili si estendeva illimitatamente

    sia in altezza sia in profondit: Sino alle stelle e sino agli inferi[usque ad sidera, usque ad inferos].

    Come la limitatio tra fondi contigui, anche in casi di edifici (aedes)contigui appartenenti a proprietari diversi, era necessario uno spaziochiamato ambitus di 5 piedi di larghezza, e neanche questo nonpoteva essere acquistato per usucapione.

    In et repubblicana, il rito della limitatio incominci a scomparire.

    1 Limitazioni legali:Cera la possibilit di interferenze reciproche tra immobili

    appartenenti a proprietari diversi, di cui alcune di esse dovevanoessere tollerate. (fumi, acqua,)

    Le limitazioni legali riguardano la propriet (vedere pi avanti).2 I modi di acquisto:

    dominium ex iure Quiritium si acquistava in relazione al tipo dicittadino:

    romanooppure peregrino(non cittadino romano)furono qualificati come:ius civileius gentiumi modi di acquisto possono essere:a titolo originario: prescindono da ogni relazione tra chiacquista e il precedente proprietario, perch possono averead oggetto una cosa di nessuno o una cosa altrui.(occupazione, accensione, specificazione).A titolo originario, il diritto di propriet si determina sullabase dellacquisto in se.a titolo derivativo: il modo di acquisto dipende dallatrasmissione che ne fa il titolare, cio c una concessione trachi trasmette (dellautore auctor dante causa) e chi acquista

    (avente causa). (mancipatio, in iure cessio, traditio, legatoper vindicationes, adiudicatio, pagamento della litisaestimatio)usucapione: n a titolo originario, n a titolo derivativoA titolo derivativo, il diritto di propriet viene acquistatocos come era presso il precedente proprietario.Nessuno pu trasferire ad altri pi di quanto egli stesso nonabbia [nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet].

    Occupazione:occupatio Era un modo di acquisto originario della propriet

    Consisteva nella presa di possesso di cose che nonappartenevano a nessuno (res nullius) ed erano:Animali selvaticiCose trovate sulla riva del mare

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    31/85

    (2007) DonaR

    Le cose che i privati avevano sottratto al nemico instato di guerraLisola emersa dal mareLisola formatasi nel letto di un fiume

    Le cose abbandonate (res derelictae) perch res necmancipi (delle res mancipi il proprietario manteneva ildominio finch un eventuale occupante ne fossedivenuto egli stesso proprietario per usucapione)Tesoro. Denaro e preziosi seppelliti in un fonda daepoca tanto remota da non determinare una data: taletesoro spettava prima al proprietario del fondo, malimperatore Adriano, se rinvenuto da personadiversa dal proprietario del fondo, il tesoro spettasseper met al dominus fundi (proprietario del fondo) e

    per laltra met a chi lavesse scoperto. Accessione:accessioQuando una cosa corporale (detta cosa principale) subisce un

    incremento per laggiunta di unaltra cosa, (detta cosaaccessoria) appartenente a diverso proprietario

    Unione organica: unione di cose di qualit diversa ma che siha ununione organica: la cosa accessoria diventa untuttuno con la cosa principale. (semina propria in terrenoaltrui)

    Incrementi fluviali:lalveo abbandonato (letto di un fiume abbandonatoalveus derelictus)isola affiorata in un fiume (insula in flumine nata),ecc

    La inaedificatio: costruzione di un edificio con materialeappartenente a persona diversa del proprietario del suoloche diventava automaticamente proprietario anchedelledificio.

    Specificazione:Modo di acquisto a titolo originario della propriet

    Si intende la trasformazione di una cosa altrui (aliena) sino afarne altra cosa che nel comune apprezzamento appare nuova(es. uva in vino) Et classica: teoria di chi avrebbe ottenuto la propriet per

    specificazione:Specificazione reversibile: il dominus materiae nemanteneva la propriet (vaso ricavato da una massadargento)Specificazione non reversibile: lo specificatoreacquistava la propriet res nova (uva trasformata in

    vino)La mancipatio e la in iure cessio:La mancipio e in iure cessio trasferivano la propriet civilesulle res mancipi (avevano quindi effetti reali) ma

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    32/85

    (2007) DonaR

    comportavano anche il passaggio di possesso solo quando sitrattava di beni mobili. Per i beni immobili, si esigeva chelalienante ne facesse ulteriormente traditio. Erano dei modidi acquisto derivativo.

    Traditio: consegnaEra un negozio bilaterale che si compiva con la consegna diuna cosa mobile o immobile e trasferiva comunque ilpossesso. Modo di acquisto derivativo.Riguardava soltanto le res corporales perch trasferiva solo ilpossessoQuando erano oggetto le res nec mancipi, la traditio trasferivaanche la propriet: aveva quindi effetti reali.La consegna:

    Era considerata traditio ogni comportamento che

    facesse conseguire allaccipiens la disponibilit dellacosa, anche se non era una materiale consegna.La traditio poteva essere:

    o symbolica : es. la consegna delle mercicontenute nel magazzino che si ritienecompiuta mediante consegna delle chiavi dellostesso magazzino

    o longa manu: es. si ritiene valida la consegna delfondo con lindicazione dei confinidallalienante allacquirente

    o brevi manu: es. si realizza quando lacquirenteteneva gi la cosa che lalienante glitrasmetteva

    la traditio riguardava solo i casi in cui chi riceveva laconsegna acquistava il possesso; quindi no:

    o custodia o depositoo locazione

    La volont nella traditio:Con la traditio di res nec mancipi il dominus trasferivaal contempo propriet e possesso

    Per il passaggio di possesso era necessaria laconcorde volont di tradens e accipiens di fareacquistare allaccipiens una posizione indipendentein ordine alla cosa che veniva consegnata.

    La iusta causa traditionis:Era la ragione per la quale si procedeva alla traditio, eche giustificava lacquisto della propriet.La iusta causa poteva essere:

    o causa vendendi: il venditore consegnava la cosavenduta al compratore

    o causa donandi: il donante che consegna la cosadonante al donatarioo causa solvendi: il creditore che adempiva

    unobbligazione di dare

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    33/85

    (2007) DonaR

    Legato per vindicationes:era un modo di acquisto derivativoera un atto mortis causaera una disposizione testamentaria con la quale il testatore

    attribuiva direttamente una cosa propria ad un terzo, dettolegatario.Una volta morto il testatore e il testamento divenutoefficace, il legatario acquisiva la propriet civile di quelbene.

    Ladiudicatio: assegnazionePronuncia del giudice formulare che traeva fondamentonella della formula pure essa detta adiudicatio e cheriguardava i giudizi divisori e per il regolamento di confini.Il giudice assegnava con ladiudicatio a ciascuna parte una o

    pi res(o porzioni) delloggetto della divisione.La litis aestimatio:Una condanna pronunciata dal giudice formulare dovevaessere espressa in denaroLimporto della condanna pecuniaria (litis aestimatio)corrispondeva al valore della cosa rivendicata.Con lofferta di pagare la litis, il convenuto manteneva ilpossesso della cosa rivendicata e se era nec mancipi anche lapropriet .

    Usucapione: usucapio

    Oggi detta prescrizione acquisitivaFondamento nelle XII TavoleComportava lacquisto del dominium ex iure QuiritiumEra riservata ai cittadini romaniI requisititi dellusucapione erano:

    res habilis : erano usucapibili tutte le cose suscettibilidi dominium ex iure Quiritium. Non erano res habilisle res furtivae (cose rubate) e le res vi possessae(impossessate con la violenza) anche in buona fede.titulus o iusta causa: era la ragione che stava alla

    base dellacquisto del possesso per giustificarelacquisto della propriet per possesso continuato peril tempo stabilito. Il titolo pi comune era titulusproemptore: tale titolo era posseduto dal compratorequando il venditore avesse trasmesso il possessodella cosa venduta ma non la propriet.

    fides: con let repubblicana si richiese anche labuona fede (bona fides): il possessore doveva essereconvinto di non recare danni con il proprio possessoad altri. La buona fede doveva sussistere al tempo

    dellacquisto del possesso.possessio : il possesso era solo di colui che teneva lacosa come propria (animus domini)tempus: lusucapione si compiva:

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    34/85

    (2007) DonaR

    o 2 anni immobilio 1 anno altre coseo possederla in modo continuo ed interrottoo et preclassica: alla morte del possessore il

    tempus usucapionis continuava con lerede:iniziava quindi dal defunto e terminava conlerede.

    Lusucapio pro herede:Chi ha possesso una o pi cose ereditate purchappartenente ad eredit giacente, trascorso 1 anno acquistaleredit nel suo complesso, anche in difetto di titolo e inmala fede.

    3 La difesa della propriet quiritaria:La rei vindicatio: La rei vindicatio era la rivendica, ed era utilizzata per la

    difesa del dominium ex iure Quiritium. La rei vindicatio si rivolgeva contro il possessore non

    proprietario e tendeva far conseguire al proprietario ilpossesso.

    Il pretore attribuiva alluna o allaltra parte il possesso dellacosa controversa durante il processo, e su ognuna di essegravava lonere di fornire la prova dellappartenenza a sedella cosa stessa.

    Lonere della prova: onus probandi A carico dellattore Difficile provare la propriet soprattutto in acquisto a

    titolo derivativo, ma bastava lusucapione perch lattoredimostrasse di aver posseduto la cosa.

    Spese:Sono a carico dellattore prima della restituzione a patto chefossero necessarie ed utili

    Legittimazione passiva:La rivendica era diretta contro il possessore

    Furti e danni:Il convenuto per lassoluzione doveva restituire i fruttipercepiti e risarcire i danni arrecati

    Usucapione del bene rivendicato:Il possessore che ha usucapito dopo la litis contestatio devetrasferire allattore la propriet.

    Litis aestimatio:Il convenuto che non avesse restituito la cosa rivendicatasarebbe stato condannato a pagarne il valore

    Le azioni negatorie:

    Date al proprietario possessore contro chi esercitasseillegittimamente servit o usufruttoLactio aquae pluviae arcendae:

    Era lazione data al proprietario di un fondo rustico contro il

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    35/85

    (2007) DonaR

    vicino il cui fondo fosse stato alterato dallo scorrere naturaledelle acque piovane. Si tratta di un actio in personam ed ha laclausola restitutoria: il convenuto era invitato dal giudice arestituire le cose in ripristino.

    La legis actio e la cautio per il danno temuto:danno temuto: cio un fondato timore che un edificiopotesse cadendo recare danni al fondo vicino. Per questotimore venne utilizzato una delle 5 legis actiones (non si saquale) ma venne preso soppressa dalla cautio damni infecti.La cautio damni infecti era una promessa fatta dalproprietario del fondo da cui si temeva il danno alproprietario del fondo minacciato che, in caso si verificasseil danno, lavrebbe risarcito.

    Loperis novi nuntiatio:

    Era un ricorso effettuato dallinteressato nel caso in cui sulfondo del vicino erano in corso opere di costruzione o didemolizione che si ritenevano lesive di un proprio diritto(es. servit di passaggio).In caso doperislintimato doveva sospendere lopera.Gli effetti sospensivi delloperis novi nuntiatio cessavano dopo1 anno.

    Linterdictum quod vi aut clam:Il proprietario del fondo avrebbe ottenuto la rimozione dellacostruzione che taluno avesse realizzata vi (nonostante il

    suo divieto) o clam (clandestinamente) sul fondo dello stessoattore.Lactio finium regundorum:

    Si ristabilivano i confini tra due fondi rustici modificati daforze naturali o altro.

    4 LazionePubliciana:Era unazione che, il pretore Publicio la propose nel suo editto,

    tutelava i possessori in bona fede e cum iusta causa di una cosasuscettibile dessere usucapita.

    Lazione era in rem e con causa arbitraria e come nella rivendica ad

    essa si ritiene passivamente legittimato il possessore attuale.5 La propriet pretoria:tutela relativa: il possessore ad usucapionem legittimato dallazione

    Publiciana, godendo di tale tutela, prevaleva di fronte ai terzi, manon contro il proprietario civile

    tutela giudiziaria assoluta: il possessore ad usucapionem eralegittimato anche contro il proprietario civile. Il diritto delproprietario civile fu qualificato come nudum ius Quiritium,mentre il possessore ad usucapionem teneva la cosa in bonis. Glistudiosi moderni la chiamano propriet pretoria, ma nel

    linguaggio dei classici, propriet bonitaria.6 La propriet provinciale: Le terre romane erano organizzate in province e furono lasciate

    nelle disponibilit dei privati che le tenevano gi ma gravati da

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    36/85

    (2007) DonaR

    imposta (stipendium o tributum) : Dominium populus romanus: propriet delle province senatorie Dominiumdellimperatore: propriet delle province imperiali I privati su queste terre avevano un potere qualificato come

    possessio. Tale possessio era qualificata come quella del dominium ex iureQuiritium sui fondi italici perch:

    Era trasmissibile mortis causa e con atti inter vivosEra tutelata con unactio in rem.

    Modi dacquisto: i fondi provinciali rientravano tra le res necmancipi e si trasmettevano tramite traditio. Non si acquistavanotramite usucapione.

    7 La propriet nel diritto postclassico e giustinianeo:Et postclassica: nella cultura giuridica nasce il fenomeno dellavolgarizzazione dei concetti giuridici nel settore dei diritti reali. Ci

    perch:Venuto meno la figura del pretore come organo

    giurisdizionaleAbolite le formuleDistinzione meno netta tra propriet e possesso

    Et giustinianea: con Giustiniano si torn alla concezione classica:Distinzione pi netta tra propriet e possesso e altre

    posizioni giuridiche reali.

    Trasferimento:modi di acquisto:scomparsa in iure cessio e mancipioviene meno la distinzione tra negozi astratti ditrasferimento e le relative causaefurono considerati cause e atti causali ditrasferimento: la vendita e la donazione.Con Giustiniano: no mancipatio, ma traditio.

    Usucapione e la longi temporis praescriptio:Costantino istitu una longissimi temporis praescriptio per 40

    anni opponibile dal possessore di un immobile.Giustiniano ne ridusse il termine a 30 anni e distinse:Usucapione: beni mobili (3 anni)Longi temporis praescriptio: beni immobili (10-20 anni)

    Rivendica:Rimane lazione fondamentale per la difesa della propriet

    (rei vindicatio)1 Il consortiumercto non cito: Come una compropriet: si traduceva con

    dominio non diviso; si costituiva:Automaticamente: morte delpater familias tra le heredes sui

    Tra estranei: mediante il ricorso a una legis actio.Questo consorzio era caratterizzato da:Ciascun consorte avrebbe potuto senza il concorso di altri

    consorti a gestire / fruire /alienare e disporne per lintero ma

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    37/85

    (2007) DonaR

    con effetti verso tutti gli appartenenti al consortium.Era in sostanza una propriet plurima integrale: ogni

    partecipante alla comunione era considerato proprietariodellintero.

    2La communio di propriet:Altro tipo di compropriet: era la comunione dei beni che poteva

    essere:Volontaria: costituita per volont degli stessi comproprietariIncidentale: prescinde dalla volont dei partecipanti alla

    communio (communio incidens)Diverge dalla consortium perch:

    Ciascun partecipante (socius) era titolare di una quotadel bene; era una frazione del diritto di propriet(pars pro indiviso) e non dellintero bene.

    Ogni socius poteva alienare/usufrutto/pegno senza ilconsenso degli altri comproprietari solo la propriaquota e nulla di pi.Ogni socius partecipava alle spese nella misura dellapropria quota e di conseguenza anche i frutti e idanni provocati a terzi erano rapportati.

    Ius prohibendi: diritto di proibire; in caso di innovazionedella cosa comune spettava a ciascun dei contitolari il dirittodi veto (ius prohibendi)

    Ius adcrescendi: diritto di accrescimento; tale diritto

    comportava che se un socius avesse rinunziato alla sua quota,questa si sarebbe accresciuta agli altri soci: a ciascuno inproporzione del suo diritto sulla cosa comune.

    Manumissio del servo comune: liberazione dello schiavo.Non rende libero il servo ma d luogo allaccrescimento infavore di altri comproprietari: lo schiavo avrebbe acquistato lalibert solo se tutti i comproprietari avessero compiuto lattodi affrancazione (liberazione)

    Lactio communi dividundo: era il rimedio per la divisione deibeni comuni.

    3. Le servit prediali: Tra i vari diritti soggettivi, il diritto romano conobbe diritti reali limitati su cosaaltrui: tra questi, il diritto di godimento chiamato servit prediale. Nelle servit prediali, il proprietario di un fondo pu esigere dal proprietario di un

    fondo vicino un comportamento determinato di tolleranza o omissione (pati- tollerare- onon facere) Le servit prediali riguardano soltanto i beni immobili:

    Fondi rusticiFondi urbani.

    Le servit prediali spettano al proprietario in quanto tale di un fondo Nelle servit prediali ad essere obbligato il proprietario in quanto tale di un fondovicino. La servit segue i due fondi sia sul lato attivo sia su quello passivo. I 2 fondi, dominante e servente, devono appartenere a proprietari diversi.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    38/85

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    39/85

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    40/85

    (2007) DonaR

    o Deductioo Pactio et stipulatioo Longi temporis praescriptio

    Modi di estinzione dellusufrutto :Lusufrutto si estingueva per morte dellusufruttuarioMa poteva estinguersi anche prima della morte dellusufruttuario:

    o Con lavveramento della condizione risolutivao Scadenza del termine finale contemplato nellatto costitutivo.o Per perimento della cosao stata mutata la destinazione economica (mutatio rei)o Per rinunciao Per consolidazione: quando il proprietario acquistava lusufrutto o

    quando lusufruttuario acquistava la proprieto Per il non usus: 1 anno beni mobili, 2 anni beni immobili

    Tutela giudiziaria:A difesa dellusufruttuario impedito dellesercizio del suo diritto stava lavindicatio usus fructus, che era unazione con struttura simile a quella dellavindicatio di servit.

    5. Il quasi usufrutto: un senatoconsulto riconobbe come possibili oggetti di usufrutto tutte le cose che a quel

    patrimonio appartenessero e quindi:denaroaltre cose consumabili

    delle cose consumabili il legatario avrebbe acquistato la propriet.

    Questo si chiama: quasi usufrutto.6. Lusus: Lusus un altro diritto reale di godimento su cose altrui. Riguardava da prima per le cose infruttifere, ma ben presto anche alle altre Il titolare, lusuario, avrebbe avuto il diritto di usare direttamente e personalmente la

    cosa, ma non percepirne i frutti. Es.: usuario di animali: utilizzarne lattivit lavorativa ma non i suoi frutti

    usuario di un edificio: avrebbe potuto abitarvi solamente. A differenza dellusufrutto, lusus non era divisibile: ma pi usuari avrebbero esercitato

    indivisamente (nonpro quota) e sullintero bene. I modi di acquisto, di estinzione e tutela giudiziaria erano uguali a quelli

    dellusufrutto. Usufrutto e usus erano qualificati come servit personali.7. Il diritto di superficie: Superficies: tutto ci che stava organicamente sopra il suolo: il proprietario di un terreno

    non poteva essere o non essere anche il proprietario della superficie. Il caso pi comune era quello della costruzione su suolo altrui (inaedificatio costruire

    sopra) Nulla impediva che lo stesso dominus (proprietario) potesse dare in locazione o vendere

    la superficie, ma in questi casi sorgeva solo un diritto di credito di godimentodelledificio gi esistente o costruito dal superficiario.

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    41/85

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    42/85

    (2007) DonaR

    Con la datio pignoris e conventio pignoris, il creditore pignotratizioacquistava sulla cosa il possessoIl pretore intervenne in materia: nella met del I secolo a.C. era previstonelleditto il possesso del creditore pignoratizio contro il conduttore dio

    fondi rustici che non avesse pagato la mercede (retribuzione) convenuta.Interdictum de migrando: proibitorio ; spettante al conduttore di immobiliurbani (inquilinus) contro il locatore che gli impedisse di portare viadallalloggio le cose ivi immesse:

    Pegno e ipoteca:Pegno:pignus [parola di derivazione greca]Ipoteca: hypotheca.

    Actio hypothecariaper indicare lazione ServianaLegittimazione:

    Il pegno che aveva ad oggetto cose corporali, era validamente costituito

    da chi avesse la cosa in bonis (proprietario quiritario e proprietariopretorio)I poteri del creditore pignoratizio:

    Il creditore pignoratizio, una volta possessore della cosa pignorata,avrebbe avuto solo il possesso ma non il godimento e il semplice uso.In caso di uso: avrebbe commesso un furtoIl creditore tratteneva la cosa finch il debito non si fosse estinto.

    Il patto commissorio e il ius vendendi:Patto commissorio: in caso di inadempimento del debitore, il creditoreavrebbe acquistato la propriet del bene pignorato. Costantino lo viet.

    Patto ius vendendi: si dava la facolt al creditore di vendere la cosa,soddisfarsi col ricavato e restituire al debitore quanto eventualmentesopravanzato. Era il pi praticato e a fine et classica si ritennetacitamente stabilito in ogni dazione (consegna) e convenzione di pegno.In caso di vendita della cosa pignorata, il terzo, cui la res fosse statavenduta, avrebbe acquistato:

    o La propriet quirinaria delle res nec mancipio Il possesso ad usucapionemo La propriet pretoria in caso di res mancipi

    Pluralit di creditori ipotecari:

    Conventio pignoris o hypothecaNon comportava il passaggio immediato del possesso al creditoreLa stessa cosa poteva essere convenuta in pegno (ipoteca) a pi creditori,in tempi diversi e per obbligazioni diverseSi stabiliva tra i creditori un elenco di precedenze in base al principioprior in tempore potior in iure [precedente nel tempo, maggiore neldiritto].

    Estinzione:Il pegno si estingueva con:

    o lestinzione del debito

    o per effetto delladempimentoo per perimento della cosa che ne era oggettoo per confusioneo per vendita

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    43/85

  • 7/29/2019 RIASSUNTO MARRONE.docx Oooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk

    44/85

    (2007) DonaR

    12.Possesso e propriet:Tra i possessori legittimati allesercizio degli interdetti a difesa del possesso vifurono coloro che tenevano la cosa uti domini, come se fossero proprietari.Il possessore uti dominus era protetto con gli interdetti possessori:

    Sia che fosse effettivamente proprietario della cosa posseduta sia che noEra protetto contro terzi sia contro lo stesso proprietario se fosse stato lui aviolare con spoglio o turbative il suo possesso.

    13.Possessio ad usucapionem epossessio ad interdicta: Il possesso dava luogo anche ad un altro significato: lusucapione Lusucapione:

    Non riguardava tutti i possessori, ma solo i possessori uti domini, cio coloroche tenevano la cosa come propria, con animus dominiI possessori uti domini, col decorso del tempo, se non proprietari, lo

    sarebbero diventati per effetto dellusucapione. Si parla a riguardo dipossesso ad usucapionem (chi cura e chi trascura i propri affari).La tutela possessoria interdettale chiamata possesso ad interdicta(mantenimento ordine sociale).I possessori uti domini: possedevano sia ad interdicta sia ad usucapionemGli altri possessori (concessionari agri publici, precaristi, creditoripignoratizi, sequestratari) avevano solo lapossessio ad interdicta.La possessio ad usucapionemera tutelata con lazione Publiciana e vien